Aliquota 003

 

 

"CONCESSIONARI"

 

Codice

Valore

Regime e soggetti interessati

Norme di riferimento

003

4.20%

Aliquota per i soggetti che esercitano attivita' di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Art. 16, co. 1-bis lett. a) D.Lgs. 446/97

 

L'articolo 23 comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 17/07/2011 ha modificato l'articolo 16 del Decreto legislativo 446 del 15/12/1997, inserendo il comma 1-bis che stabilisce nuove aliquote per le attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Per le stesse l'aliquota ordinaria è fissata al 4,20 per cento.
D.Lgs. 15-12-1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Art. 16.  Determinazione dell'imposta
In vigore dal 17 luglio 2011
1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c)  all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,90 per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
 

L'articolo 23 comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 17/07/2011 ha modificato l'articolo 16 del Decreto legislativo 446 del 15/12/1997 inserendo il comma 1-bis.

 




  • D.Lgs. 15-12-1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.


Art. 16.  Determinazione dell'imposta

In vigore dal 17 luglio 2011


 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto  dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
 a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di  autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
 b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
 c)  all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,90 per cento.
 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
 

 

 

 

 



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