"AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI"
Codice
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Valore
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Regime e soggetti interessati
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Norme di riferimento
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017
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8.50%
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Aliquota amministrazioni ed enti pubblici
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Art. 16, co. 2 D.Lgs. 446/97
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D.Lgs. 15-12-1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Art. 16. Determinazione dell'imposta
In vigore dal 17 luglio 2011
1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,90 per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.