Aliquota 017

"AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI"

 

Codice

Valore

Regime e soggetti interessati

Norme di riferimento

017

8.50%

Aliquota amministrazioni ed enti pubblici

Art. 16, co. 2  D.Lgs. 446/97

 

  • D.Lgs. 15-12-1997 n. 446
    Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
    Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
  • Art. 16. Determinazione dell'imposta

     In vigore dal 17 luglio 2011

    1.  L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

    1-bis.  Nei confronti dei soggetti di cui:

    a)  all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
    b)  all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
    c)   all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,90 per cento.

    2.  Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento

    3.  A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

      



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