Contributi calamità

La legge regionale n. 5 del 18 gennaio 2001 recante “Organizzazione delle attività regionali di Protezione civile”, prevede agli artt. 20, 21 e 22 la possibilità di erogare contributi ai soggetti privati che abbiano subito danni a seguito di evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica da parte della Presidenza della Regione.

Le vigenti restrizioni comunitarie vincolano l’erogazione di tali contributi a eventi quali terremoti, inondazioni, frane e valanghe.

Le domande devono essere presentate, corredate della documentazione prevista, nei termini di 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di calamità decretato dal Presidente della Regione.

La struttura ricevente dispone di 180 giorni per definire l’ammissibilità e l’istruttoria della pratica.

L’iter si conclude con una deliberazione di Giunta regionale che approva l’erogazione dei contributi e finanzia la spesa relativa.

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