Deliberazione di Consiglio Regionale n° 2450 del 6 febbraio 2002

PROVVEDIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI ONEROSITÀ DELLE CONCESSIONI EDILIZIE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11. ONERI DI URBANIZZAZIONE.

[omissis]

IL CONSIGLIO

[omissis]

DELIBERA

 

    1) di approvare le classi dei Comuni della Regione, in rapporto all'effetto urbano, di cui alla tabella A e all'allegato A, e le relative tabelle parametriche di cui alla tabella B; le tabelle A e B e l'allegato A costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

     

 

    2) di stabilire che le determinazioni assunte ai sensi del presente provvedimento si applicano alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta, completa, al Comune in data successiva a quella di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio comunale stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della L.R. 11/98. Qualora il comune non provveda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i coefficienti correttivi previsti si applicano nella loro misura massima; fintanto che non trovano applicazione le disposizioni derivanti dal presente provvedimento e dalle relative determinazioni del Consiglio comunale continuano ad applicarsi i provvedimenti comunali assunti ai sensi della legislazione previgente;

     

 

    3) di stabilire che, in assenza di apposite deliberazioni del Consiglio regionale che provvedano ad adeguare il costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il costo medesimo, così come determinato dal presente provvedimento, è adeguato annualmente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

     

 

    4) di stabilire che il primo adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2002 e che, analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;

     

 

  •  

      a) 19 maggio 1977, n. 203 (Approvazione delle classi di comuni, in rapporto all'effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell'articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10);

      b) 24 novembre 1977, n. 417 (Integrazione del punto c) della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977 concernente: "Approvazione delle classi di comuni, in rapporto all'effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell'articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10");

      c) 4 aprile 1979, n. 208 (Integrazioni e modificazioni della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977 concernente: "Approvazione delle classi di comuni, in rapporto all'effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell'articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10");

      d) 3 aprile 1980, n. 203 (Aggiornamento della classificazione dei comuni della Regione, in rapporto all'effetto urbano, contenuto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 203 in data 19 maggio 1977);

      e) 6 luglio 1994, n. 798 (Modificazione della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977 concernente: "Approvazione delle classi di comuni in rapporto all'effetto urbano e delle relative tabelle parametriche in attuazione dell'articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10").

       

  • 5) di revocare le seguenti deliberazioni di Consiglio regionale:

Tabella A):CLASSI DI COMUNI IN RAPPORTO ALL'EFFETTO URBANO

effetto urbano
IRRILEVANTE
effetto urbano
BASSO
effetto urbano
MEDIO-BASSO
effetto urbano
MEDIO
effetto urbano
FORTE
         
Rhêmes-Saint-Georges
Valgrisenche
Valsavarenche
Allein
Bionaz
Doues
Etroubles
Ollomont
Saint-Oyen
Chamois
La Magdeleine
Saint-Denis
Bard
Champorcher
Fontainemore
Lillianes
Pontboset
Arvier
Avise
Introd
Saint-Nicolas
Oyace
Roisan
Saint-Rhémy-en-Bosses
Valpelline
Chambave
Emarèse
Torgnon
Challand-Saint-Anselme
Challand-Saint-Victor
Perloz
Gaby
Issime
La Salle
La Thuile
Pré-Saint-Didier
Aymavilles
Rhêmes-Notre-Dame
Sarre
Brissogne
Fénis
Gressan
Jovençan
Pollein
Saint-Marcel
Antey-Saint-André
Pontey
Valtournenche
Verrayes
Arnad
Ayas
Brusson
Champdepraz
Issogne
Montjovet
Hône
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
Aosta (1)
Courmayeur
Morgex
Cogne
Saint-Pierre
Villeneuve
Gignod
Charvensod
Nus
Quart
Saint-Christophe
Châtillon
Saint-Vincent
Verrès
Donnas
Pont-Saint-Martin
Aosta (2)

(1) nella parte di territorio situata a quota superiore a 900 m slm
(2) nella parte di territorio situata a quota inferiore a 900 m slm

 

Tabella B): TABELLE PARAMETRICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11.

Costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria: euro 87,00 (1) per ogni metro quadrato di superficie utile abitabile (Su). Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

 

    (1) pari a lire 168.455

 

1. Coefficienti correttivi per classi di comuni

 

    1,20 per comune a effetto urbano forte
    1,00 per comune a effetto urbano medio
    0,80 per comune a effetto urbano medio-basso
    0,60 per comune a effetto urbano basso
    0,40 per comune a effetto urbano irrilevante

2. Coefficienti correttivi per zone e tipi di intervento

2.1. Edilizia abitativa o residenziale, sia permanente o principale che temporanea, ivi comprese le residenze legate ad attività agro-silvo-pastorali e l'edilizia residenziale ad usi turistici, nonché le case ed appartamenti per vacanze di cui al capo VII della l.r. 11/96:

 
Zone A
Zone B (2)

Zone C

Altre zone
nuove costruzioni
0,64÷0,80
0,48÷0,60
0,80÷1,00
0,48÷0,60
interventi di recupero
0,16÷0,20
0,16÷0,20
0,16÷0,20
0,16÷0,20

(2) ivi comprese le zone C parzialmente compromesse dei PRG vigenti non ancora adeguati ai sensi dell'art. 13 della l.r. 11/98

2.2. Costruzioni o impianti destinati ad attività produttive industriali o artigianali

2.2.1. Industria

A) nuove costruzioni
0,16÷0,20
-  quote aggiuntive relative a:  

     •  trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi

0,025÷0,050

     •  sistemazione dei luoghi

0,075÷0,150
B) interventi di recupero non disciplinati dall'art. 69 della l.r. 11/98
0,08÷0,10
-  quote aggiuntive relative a:  

     • trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi

0,0125÷0,0250

     •  sistemazione dei luoghi

0,0375÷0,0750
   
   

La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.

2.2.2. Artigianato

A) nuove costruzioni
0,08÷0,10
-  quote aggiuntive relative a:  

     •  trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi

0,0125÷0,0250

     •  sistemazione dei luoghi

0,0375÷0,0750
B) interventi di recupero non disciplinati dall'art. 69 della l.r. 11/98
0,04÷0,05
-  quote aggiuntive relative a:  

     •  trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi

0,00625÷0,01250

     •  sistemazione dei luoghi

0,01875÷0,03750

La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.

2.3. Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, con esclusione dell'edilizia residenziale ad usi turistici e delle case ed appartamenti per vacanze di cui al punto 2.1.

2.3.1 Aziende alberghiere

- Alberghi:  

     •  nuove costruzioni

0,12÷0,15

     •  interventi di recupero

0,060÷0,075
- Residenze turistico-alberghiere:  

     •  nuove costruzioni

0,24÷0,30

     •  interventi di recupero

0,12÷0,15

2.3.2. Strutture ricettive extralberghiere

A) nuove costruzioni:

- case per ferie
0,08÷0,10
- ostelli per la gioventù
0,08÷0,10
- rifugi alpini e bivacchi fissi
0,01÷0,02
- posti tappa escursionistici (dortoirs)
0,02÷0,04
- esercizi di affittacamere
0,16÷0,20
- parchi di campeggio (3)
0,032÷0,040
- villaggi turistici (3)
0,064÷0,080

B) interventi di recupero:

- case per ferie
0,04÷0,05
- ostelli per la gioventù
0,04÷0,05
- rifugi alpini e bivacchi fissi
0,005÷0,010
- posti tappa escursionistici (dortoirs)
0,01÷0,02
- esercizi di affittacamere
0,08÷0,10
- parchi di campeggio (3)
0,016÷0,020
- villaggi turistici (3)
0,032÷0,040

(3) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dal parco di campeggio o dal villaggio turistico, quale risulta dalla domanda di concessione.

2.3.3. Altre attrezzature

A) nuove costruzioni:

- aziende della ristorazione, ivi compresi i bar
0,24÷0,30
- esercizi commerciali di interesse prevalentemente locale
0,32÷0,40
- esercizi commerciali non collocabili in contesti urbano - abitativi
0,40÷0,50
- impianti sportivi coperti
0,10÷0,20
- impianti sportivi all'aperto (4)
0,001÷0,002
- impianti di risalita (5)
0,01÷0,10
- uffici ed agenzie
0,64÷0,80
- impianti per pubblici spettacoli
0,64÷0,80

B) interventi di recupero:

- aziende della ristorazione, ivi compresi i bar
0,12÷0,15
- esercizi commerciali di interesse prevalentemente locale
0,16÷0,20
- esercizi commerciali non collocabili in contesti urbano - abitativi
0,20÷0,25
- impianti sportivi coperti
0,05÷0,10
- impianti sportivi all'aperto (4)
0,0005÷0,0010
- impianti di risalita (5)
0,005÷0,050
- uffici ed agenzie
0,32÷0,40
- impianti per pubblici spettacoli
0,32÷0,40

(4) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dall'impianto e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.
(5) La quota unitaria del contributo si applica alla potenzialità teorica dell'impianto, cioè al numero delle persone trasportabili in un'ora.

Relativamente ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.3.3. - limitatamente alle voci "esercizi commerciali"-, le superfici dei locali destinati al ricovero degli automezzi dell'azienda e dei relativi dipendenti non sono assoggettabili al contributo di cui agli articoli 65 e 69 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11; relativamente alle superfici dei locali destinati a deposito dell'azienda, il contributo di cui agli articoli di legge sopra richiamati è ridotto del 50%;

2.4. Costruzioni o impianti destinati ad attività agricole

- nuove costruzioni
0,016÷0,020
- interventi di recupero
0,008÷0,010

La voce "Costruzioni e impianti agricoli" comprende ogni opera destinata all'allevamento di bestiame di qualsiasi specie, ivi compresi gli animali da cortile, nonché quelle destinate a ricovero di derrate e attrezzi agricoli e alla trasformazione, non industriale, dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui le opere siano eseguite da cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, si applicano i parametri relativi agli interventi di recupero di cui sopra.

3. Scomputo

Ai soli fini dello scomputo parziale o totale del contributo, di cui all'art. 70, comma 2, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, l'incidenza delle spese di urbanizzazione è così ripartita:

60% per opere di urbanizzazione primaria
40% per opere di urbanizzazione secondaria

 



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