Partiti, gruppi e movimenti

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di Sindaco, di Vice Sindaco o di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del d.lgs. 197/1996.

 

Presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature di cui all'art. 32bis (nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti), all'art. 33 (nei Comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti) e all'art. 34 (nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta) della l.r. 4/1995 deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente alla votazione presso la Segreteria del Comune, sulla base delle istruzioni per la presentazione delle candidature e dei modelli allegati .

A tal fine, per gli specifici adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, gli uffici delle segreterie comunali osserveranno il seguente orario:

Venerdì 10 aprile 2015 continuativamente dalle ore 8 alle ore 18;
Sabato 11 aprile 2015 dalle ore 8 alle ore 12.

Le risposte ai quesiti formulati in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità sono consultabili all'interno della sezione Enti locali.

 

Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 33, comma 14, e nell'art. 34, comma 12, della l.r. 4/1995, secondo cui il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata. 

Ai sensi dell’art. 33, comma 5, e all'art. 34, comma 4, della citata legge, inoltre “la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori”.

 

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste

Per quanto attiene all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 attribuisce ai pubblici ufficiali, ivi espressamente individuati, la competenza ad eseguire l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati.

Secondo parere espresso dal Ministero della Giustizia, i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

In tal senso, i segretari comunali, o i funzionari incaricati dal Sindaco, hanno l’obbligo di svolgere le funzioni in argomento all’interno del proprio ufficio, durante il consueto orario di lavoro o, se necessario, nel rispetto delle prestazioni di lavoro straordinario consentite dalla legge. A tal proposito, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 11/2005 del 9 febbraio 2005, ha ritenuto che rientri nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei Comuni autorizzare l’espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza municipale, in luogo pubblico, ovvero in luogo aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato ai Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco, la circolare sopra menzionata precisa che tale potere può essere esercitato anche dai Consiglieri in carica, candidati alle elezioni amministrative, non essendo diversamente disposto dalla legge.

Ciò nonostante, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 1889/12 del 20-31 marzo 2012, ha sancito che il Consigliere comunale esercita il potere di autenticazione delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’art. 14 della citata legge n. 53/1990, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure dalle quali sia interessato. Di conseguenza, il Consigliere comunale  non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro Comune.Tale principio discende dalla premessa che, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio è elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui è pacifica la nullità dell’atto di un ente locale destinato ad incidere unilateralmente su un territorio di altro ente dello stesso rango e natura.

Ciò premesso, al fine di assicurare, in massimo grado, la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni, è necessario che, nell’espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il massimo godimento del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, con circolare n. 5 del 1° marzo 2012 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiarito di non ritenere applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, le disposizioni in materia di “autodichiarazioni” di cui all’art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti privati concernenti l’accertamento dell’iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ovvero del diritto di iniziativa popolare referendaria.

Al tal proposito trova tuttora applicazione l’orientamento espresso con parere n. 283/00 - Sezione prima - del 13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato, con cui l'Alto Consesso ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni poi confluite nel citato d.P.R. n. 445/2000, recentemente modificato dalla legge n. 183/2000, nonché, per quanto riguarda la nostra Regione, nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19).

Nel suddetto parere, vengono sanciti i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale:

  • non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 30 della L.R. n. 19/2007), al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali; in tal senso, tra l'altro, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato — Sezione Quinta — n. 2178 del 16 aprile 2012;
  • è inoltre esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale, costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 31 della L.R. n. 19/2007);
  • è altresì da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, ad eccezione del documento informatico di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
 

L’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale, con riferimento agli organi che rappresentano le amministrazioni e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

L'art. 9 della citata legge, nell’intento di non ostacolare il regolare e doveroso servizio di comunicazione di utilità sociale, sottintende inoltre l'opportunità di riposare su equilibrio e correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire nel periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. In tal senso vanno pertanto letti i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell’attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto di comunicazione istituzionale, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono invece certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie a dare efficacia giuridica agli atti amministrativi.

Attesa la delicatezza della materia, l’art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che: “Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo”.

 

Uso di locali di proprietà comunale per conferenze e dibattiti

A norma dell’art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, “A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (giovedì 26 marzo 2015) per l’elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi”.

 

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 7 aprile a giovedì 9 aprile 2015), la Giunta comunale stabilisce gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (propaganda elettorale diretta), secondo quanto stabilito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130. Gli spazi per la propaganda elettorale diretta devono essere assegnati d’ufficio, ad ogni lista ammessa, nella misura di m. 1 di base per m. 2 di altezza. Gli spazi eventualmente non assegnati rimangono a disposizione del Comune.

 

Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda

Ai sensi dell' art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 10 aprile 2015) la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dai Comuni.

sono inoltre vietati: 

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, possono invece tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 10 aprile 2015), l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

A norma del combinato disposto dell’art. 7 della sopra citata l. 130/1975 e dell’art. 49, comma 4, del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Presidente della Regione nelle sue funzioni prefettizie.

 

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze

Le manifestazioni indette per eventuali ricorrenza ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale non costituiscono forma di propaganda elettorale, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima. I relativi manifesti, purché non riportino simboli di partiti o gruppi politici, vanno conseguentemente affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

 

Agevolazioni fiscali

Ai sensi dell'art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva e di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali, per gli allestimenti e per i servizi commissionati da partiti, movimenti, liste e candidati connessi a manifestazioni elettorali.

 

Divieto di diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a partire dal quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (da sabato 25 aprile 2015) e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in periodi precedenti a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, l’attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, è opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e senza interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. La presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo dopo la chiusura delle operazioni di votazione alle ore 23, nel rispetto del regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

Divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È invece consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale

Con riferimento alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si richiamano i provvedimenti con cui il Garante per la protezione dei dati personali ne disciplina possibilità e modalità di utilizzo per iniziative di propaganda da parte di singoli candidati, partiti, organismi politici e comitati di promotori e sostenitori, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati ed in particolare, il provvedimento a carattere generale del 7 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, da ultimo richiamato nei provvedimenti 7 aprile 2011 “Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy”, di cui alla Gazzetta ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011, e 5 aprile 2012 recante “Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall’informativa”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012.

 

SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

L’ art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, prevede l’obbligo, per i rappresentanti o committenti responsabili di movimenti, gruppi e liste di depositare il rendiconto relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale presso la struttura regionale competente in materia di enti locali, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti; i rendiconti presentati verranno esaminati dalla Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale, istituita presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge.

Sono escluse dal predetto adempimento le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti e le liste uniche presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla struttura Enti locali:
e-mail: entilocali@regione.vda.it, tel. 0165/274789 - 0165/274909.

 

OBBLIGHI DEGLI EDITORI

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti:

alla Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale, istituita, ai sensi dell’art. 1 della l.r. 4/1997, presso la Presidenza della Regione - struttura Enti locali (Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta - E-mail: entilocali@regione.vda.it - Tel. 0165/274789);

e al Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla l.r. 26/2001 (Castello di Montfleury, via Piccolo San Bernardo, 39  - 11100 Aosta - E-mail: info@corecomvda.it - Tel: 0165 526288).

Comunicato n 307 dell’8 giugno 2015 dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale

 



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