ARIA DI MONTAGNA
Il Piano Regionale Aria si configura come uno strumento di programmazione, di coordinamento e di controllo delle politiche di gestione del territorio, orientato al miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico.
IL PIANO REGIONALE DELL’ARIA
di Davide Volpe
La normativa vigente in materia di qualità dell’aria individua nell’Amministrazione regionale l’autorità preposta all’effettuazione della valutazione integrata della qualità dell’aria e all’adozione dei relativi Piani d’azione e di mantenimento. La predisposizione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria, attualmente in corso, coinvolge l’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche e la Sezione aria dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta.
Gli obiettivi della Regione Valle d’Aosta, in materia di gestione della qualità dell’aria, riguardano principalmente il rispetto dei valori limite nell’ottica della tutela della salute dei cittadini (riducendo il rischio connesso all’esposizione ad elevati livelli di inquinamento), la riduzione delle emissioni che contribuiscono ad un aumento dei gas ad effetto serra ed il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino impatti o rischi per l’ambiente naturale.
Al fine di garantire il raggiungimento dei sopraccitati obiettivi, il Piano individua delle azioni di bonifica e di recupero per le situazioni di criticità esistenti e degli interventi di prevenzione volti ad evitare un deterioramento delle condizioni di qualità dell’aria, laddove non si registrano superamenti dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale.
Il Piano si configura quindi come uno strumento di programmazione, di coordinamento e di controllo delle politiche di gestione del territorio, orientato al miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico ed è elaborato in base ai criteri stabiliti dal Decreto ministeriale n. 261 del 2002 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 351 del 1999”.
Esso si articola in due parti definite rispettivamente quadro conoscitivo e quadro attuativo.
Il quadro conoscitivo
Questa fase comprende un esame del quadro normativo e istituzionale in materia di inquinamento atmosferico e la valutazione della qualità dell’aria attraverso l’analisi e la descrizione delle principali caratteristiche del territorio regionale, prendendo in considerazione gli aspetti geografici, climatici e socio-economici (popolazione, trasporti, attività produttive) che influenzano maggiormente lo stato dell’aria. La valutazione della qualità dell’aria è effettuata sulla base dei dati raccolti dalla rete di rilevamento regionale e sui risultati delle simulazioni ottenute per mezzo dei modelli matematici di dispersione degli inquinanti. La rete regionale di controllo della qualità dell’aria è composta attualmente da 17 stazioni di monitoraggio, ciascuna dotata di strumenti per la misura degli inquinanti atmosferici e delle principali grandezze fisiche di interesse meteorologico quali temperatura, intensità e direzione del vento, precipitazioni, umidità relativa, pressione atmosferica, radiazione solare e insolazione. La rete di monitoraggio è stata creata tenendo conto della distribuzione delle principali fonti emissive, dell’orografia e delle condizioni meteo-climatiche. Le misure effettuate dalla rete vengono poi registrate da un sistema locale di acquisizione dati, che ogni ora ne esegue la media e la trasmette al Centro di raccolta dati. Tali misurazioni vengono poi inserite in un data base per le successive elaborazioni statistiche, costituendo così l’archivio storico di tutte le misure eseguite.
Per completare le informazioni sulle concentrazioni dei vari inquinanti nelle aree in cui non sono presenti stazioni fisse di monitoraggio, si applicano dei modelli matematici di dispersione degli inquinanti che, per mezzo di equazioni ed algoritmi, permettono di descrivere in modo semplificato gli assai complessi fenomeni della dispersione degli inquinanti in atmosfera. Per mezzo di tali modelli, è inoltre possibile conoscere qual’è il contributo delle diverse sorgenti di emissione sull’inquinamento totale. I tecnici dell’Arpa, per mezzo dei modelli, possono anche simulare scenari di qualità dell’aria conseguenti alla variazione di alcune condizioni, fra cui l’incremento del traffico o l’aumento dei consumi di combustibile per il riscaldamento domestico, oppure possono valutare gli effetti connessi all’adozione di particolari provvedimenti, quali ad esempio, blocchi del traffico o maggior utilizzo fonti di energia rinnovabili.
Una volta completate le operazioni di monitoraggio e in base allo studio delle caratteristiche del territorio che influiscono sulla qualità dell’aria, è quindi possibile determinare le emissioni totali espresse in tonnellate/anno per ciascun inquinante e l’incidenza percentuale delle principali attività antropiche sui livelli di inquinamento, così come riportato nella figura 1.
Emerge immediatamente la preponderanza del trasporto stradale come fonte di inquinamento soprattutto per gli ossidi di azoto (NOX), il monossido di carbonio (CO), le polveri fini (PM10) e l’anidride carbonica (CO2), mentre gli impianti di riscaldamento sono sorgenti principali di biossido di zolfo (SO2) ed anidride carbonica (CO2). Le foreste sono i principali produttori di composti organici volatili (COV) che favoriscono la formazione dell’ozono, mentre l’allevamento è preponderante come fonte di emissione di metano (CH4), ammoniaca (NH3) e protossido di azoto (N2O).
Il quadro attuativo
In questa fase, sulla base degli indirizzi normativi, si stabilisce il processo complessivo di controllo e di riduzione dell’inquinamento atmosferico, definendo gli obiettivi di gestione della qualità dell’aria per l’intero territorio regionale. Essa comprende un primo atto di pianificazione, la zonizzazione del territorio, per poi procedere alla definizione ed all’individuazione degli interventi da attuare in ogni zona.
Sulla base della valutazione della qualità dell’aria, effettuata nella prima fase del piano, è stato infatti possibile suddividere il territorio regionale in zone omogenee dal punto di vista della qualità dell’aria, così come previsto dal decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”.
Sono state definite tre zone:
• Zona A, in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite.
In tale zona, riportata in rosso nella mappa (figura 2), saranno predisposte azioni per il risanamento della qualità dell’aria.
• Zona B, in cui i livelli di uno o più inquinanti possono essere a rischio di superamento dei valori limite.
In tale categoria rientrano due diverse tipologie di zone:
- quelle parti del territorio che, durante tutto l’anno, per la presenza di sorgenti inquinanti presentano situazioni di criticità. In tali aree è quindi necessario effettuare azioni per il miglioramento della qualità dell’aria (colore blu nella mappa);
- quelle parti del territorio caratterizzate da un elevato valore paesaggistico e naturalistico che in certi periodi dell’anno, causa l’elevato afflusso turistico, possono trovarsi in situazioni di criticità, necessitando quindi interventi di tutela (colore verde nella mappa).
• Zona C, in cui i livelli degli inquinanti si mantengono abbondantemente al di sotto dei limiti. Per tali zone saranno previste azioni di mantenimento della qualità dell’aria (colore bianco nella mappa).
In seguito alla definizione delle diverse zone ed in relazione agli obiettivi di qualità dell’aria, vengono definite le strategie di gestione sull’intero territorio regionale. Tali strategie emergono da un processo di concertazione che, nell’ambito degli indirizzi dell’Amministrazione regionale, ha coinvolto tutti gli enti territoriali interessati.
Il livello di definizione di ogni azione o misura varia in funzione della complessità degli interventi necessari all’attuazione. In alcuni casi l’azione si realizza attraverso una semplice sequenza di atti deliberativi o sviluppando interventi nell’ambito delle attività istituzionali di competenza dell’Assessorato regionale direttamente interessato (principalmente degli Assessorati al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche; Attività produttive e Politiche del lavoro; Turismo, Sport, Commercio e Trasporti), del Comune o del gruppo di Comuni, dell’ARPA o di altri enti coinvolti. Altre azioni sono invece più complesse e richiedono un coordinamento tra enti e/o particolari atti deliberativi, quali ad esempio le azioni che definiscono nuovi limiti per le emissioni sul territorio regionale. Di altro tipo sono infine le azioni che si inseriscono in una specifica politica regionale, in cui la qualità dell’aria può anche non essere l’obiettivo principale: questo è il caso delle azioni che riguardano il settore energia, che si inseriscono in una più vasta strategia di sviluppo di fonti alternative, di controllo dei costi, di risparmio della risorsa e di rinnovo dei criteri di edificazione.
In questi casi il ruolo svolto dall’azione proposta dal Piano è una concretizzazione del principio di integrazione introdotto dal Trattato di Amsterdam, comprendente gli emendamenti introdotti dal Trattato di Maastricht.
Sono state inoltre individuate una serie di misure che, da un lato, impostano una concertazione volta al coordinamento degli interventi sul territorio tra la Regione e gli Enti locali maggiormente interessati e, dall’altro, forniscono al privato cittadino le corrette informazioni sullo stato della qualità dell’aria e sui comportamenti da tenere. A ciò si affianca un’attività formativa rivolta a tecnici e ad amministratori affinché le principali innovazioni diventino patrimonio comune e si sviluppi un’imprenditorialità specificamente orientata.
Le azioni previste dal piano, per semplicità di lettura, sono state poi raggruppate per settore di intervento nelle seguenti categorie: trasporti, energia, attività produttive, comunicazione e attività conoscitive dello stato della qualità dell’aria.
Il Piano ha una durata di nove anni a decorrere dalla sua approvazione da parte del Consiglio regionale ed è sottoposto a monitoraggio periodico ed a verifica triennale. Le eventuali modificazioni e/o integrazioni delle azioni sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, fermi restando gli obiettivi generali, specifici e di qualità. Secondo la tempistica prevista, il Piano sarà adottato entro il 2006.
35
EDITORIALE
NOTIZIE
INQUINANTI E SORGENTI
RISCALDAMENTO
LA "COGNE"
LA QUALITA DELL’ARIA IN VALLE D’AOSTA
OZONO
LE POLVERI SOSPESE
SALUTE E AMBIENTE
IL PIANO REGIONALE DELL’ARIA
OSSERVARE L’ARIA
RECENSIONI
Pagina a cura dell'
Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche
© 2024
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo
|
Crediti
|
Contatti
|
Segnala un errore