Con la pubblicazione in data 24 luglio u.s. del Reg. CE 607/2009 applicativo del Reg. CE 479/2008, per quanto riguarda le
DOP, le
IGP, le menzioni tradizionali e l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti vitivinicoli, dal 1° agosto scorso, con l’inizio della nuova campagna vendemmiale, è entrata in applicazione la nuova
OCM vino per il settore dei
vini DOP (corrispondenti alle DOCG e DOC) e
IGP (corrispondenti alle IGT).
Le principali innovazioni introdotte dalla nuova OCM sono le seguenti:
1) procedura di riconoscimento delle DOP e IGP, che si concluderà con l’iscrizione nel registro comunitario delle DOP e IGP dei vini e che avverrà mediante una procedura nazionale preliminare e una successiva procedura comunitaria;
2) sistema dei controlli di filiera, che sarà previsto anche per i vini IGT e che dovrà essere effettuato da un organismo terzo;
3) delimitazione delle zone di vinificazione anche per gli IGT.
Mentre i decreti relativi alle procedure nazionali per il riconoscimento della DOP e IGP e all’etichettatura sono ancora in fase di adozione, in merito al secondo punto l’amministrazione regionale si è prontamente attivata e, sentita la filiera vitivinicola valdostana, ha segnalato, quale soggetto da autorizzare all’attività di controllo per la DO “Valle d’Aosta”, la società “Valoritalia - società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.”.
Tale organismo, essendo conforme alle norme EN 45011, è stato decretato idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all’art. 48 del Reg. CE 479/2008; dovrà pertanto verificare, annualmente, il rispetto del disciplinare di produzione in tutte le sue fasi, ossia nella fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.
Come accade anche per le produzioni DOP e IGP, i costi di tale verifica saranno a carico degli operatori ad essa assoggettati.
Il piano dei controlli e delle verifiche e il prospetto tariffario relativi ai vini DOC “Valle d’Aosta” sono stati recentemente approvati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Il piano dei controlli, realizzato da Valoritalia sulla base di uno schema approvato dal Mipaaf con DM 17/07/08, prevede attività di controllo sui soggetti interessati, ossia viticoltori, vinificatori e imbottigliatori, con particolare riferimento all’intera documentazione presentata per l’ottenimento e l’utilizzo della DOC “Valle d’Aosta”.
Pertanto, le aziende di produzione, vinificazione e imbottigliamento, a campione significativo, saranno sottoposte a controlli per verificare in vigneto e in cantina, nelle varie fasi, la rispondenza delle dichiarazioni e delle operazioni effettuate secondo le norme e quanto risultante nella documentazione e nei registri.
I parametri di riferimento utilizzati, per i soggetti interessati nelle varie fasi del processo produttivo, saranno quelli previsti dal disciplinare di produzione della DOC “Valle d’Aosta” approvato con decreto del 6 luglio 2008.
In generale il piano prevede:
• per i viticoltori: controlli documentali in fase di produzione con verifiche su albo vigneti, denuncia delle uve e ispettive in azienda;
• per i vinificatori: controlli documentali in fase di produzione con verifiche su possesso dei carichi di cantina per le richieste di imbottigliamento, controlli ispettivi in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato;
• per gli imbottigliatori: controlli documentali nelle fasi di imbottigliamento, con verifiche sul possesso dei carichi di cantina per le richieste di imbottigliamento, controlli ispettivi in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato.
Le tariffe applicate per i controlli dovranno essere pagate all’organismo di controllo (Valoritalia) preliminarmente all’avvio degli adempimenti per l’ottenimento della DO.
Il piano delle verifiche e dei controlli per la DO “Valle d’Aosta” prevede che, ai sensi dell’art. 9 del DM 29/03/07, come sistema di rintracciabilità venga utilizzato il lotto, che dovrà essere apposto sulle bottiglie e comunicato all’organismo di controllo al momento del conseguimento del parere di conformità.
Per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso prima del 1° agosto 2009 i soggetti immessi nel sistema di controllo dovranno rilasciare all’organismo di controllo un’autodichiarazione che attesti le conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l’avvio del controllo.
Queste nuove procedure, già utilizzate per i prodotti agroalimentari, tendono a perfezionare un sistema di produzione, quale quello vitivinicolo, che dispone già da molti decenni di complesse procedure di controllo sull’intera filiera. Posizionare detto sistema che nasce dalle prime norme di riconoscimento dei VQPRD prima e della DOC poi, sui binomi già usati per gli altri sistemi comunitari di qualità come la DOP-IGP o il biologico, dovrà garantire l’ulteriore tutela del consumatore e la salvaguardia degli interessi dei produttori, la cui reputazione verrà rafforzata.
LEGENDA
DM decreto ministeriale
DO denominazione di origine
DOC denominazione di origine controllata
DOCG denominazione di origine controllata e garantita
DOP denominazione di origine protetta
EN norma comunitaria
IGP indicazione geografica protetta
IGT indicazione geografica tipica
Mipaaf Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
OCM organizzazione comune dei mercati
Reg. CE regolamento comunitario
VQPRD vino di qualità prodotto in regioni determinate