Programmazione transitoria flussi d'ingresso lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 - D.P.C.M. 27 settembre 2023

ATTENZIONESi informa che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2024, in corso di pubblicazione, i termini previsti dall'art. 8, co. 2, D.P.C.M. 27 settembre 2023 (date dei "click days" per l'anno 2024) sono differiti, rispettivamente, al 18, 21 e 25 marzo 2024.

Le istruzioni operative sono state diramate con la circolare congiunta n. 1695 del 29.02.2024, consultabile di seguito.

Si precisa altresì che date,  orari e istruzioni dettagliate per la precompilazione dei moduli possono essere consultate anche sul portale servizi del Ministero dell'Interno.

 

 

DECRETO FLUSSI 2023 – In data 03/10/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 27 settembre 2023 (c.d. Decreto flussi 2023-2025) concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello stato per il triennio 2023-2025.

Per l’anno 2023 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 136.000 unità così ripartite:

  • 53.450 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale (52.770) e di lavoro autonomo (680). I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi Terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici. Tali ingressi sono riservati ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione, art.6, comma 3 lettera a) del D.P.C.M.27/09/2023, (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina),o cittadini dei Paesi con i quali nel corso del triennio 2023-2025 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Sempre nell’ambito della quota lavoro subordinato di 52.770, sono destinate:

1.900 unità, in via preferenziale, ai lavoratori cittadini di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari;

9.500 unità da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria;

4.000 unità riservate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato stagionale e 100 unità riservate alle conversioni in permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi tersi da altro Stato membro dell’Unione europea

180 unità riservate a cittadini apolidi e rifugiati riconosciuti dall’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

90 unità per l’ingresso di lavoratori residenti in Venezuela di origine italiana con ascendenza diretta fino al terzo grado.

  • 82.550 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, tale quota riguarda ingressi di cittadini non comunitari dei Paesi indicati all’art. 6, comma 3 lettera a) del D.P.C.M. 27/09/2023 (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).

Nell’ambito della quota di 82.550, sono destinate:

8.000 unità a lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7, comma 2, lettera a);

2.500 unità a lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari, art. 7, comma 2, lettera a);

50 unità per cittadini apolidi e rifugiati riconosciuti dall’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, art. 7, comma 2, lettera c);

2.000 unità cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), del D.P.C.M.29/09/2023 che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 7 comma 3);

-  una quota prioritaria pari a 40.000 unità per nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale a cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali, (art. 7 comma 4);

-  una quota prioritaria pari a 30.000 unità per nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale a cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da organizzazioni professionali dei datori di lavoro, (art. 7 comma 5).

 

Si rammenta che come per il precedente Decreto Flussi, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, è necessario che il datore di lavoro verifichi presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego a questo link, attraverso la presentazione di un modello di richiesta personale predisposto dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, a questo link). 

Le quote verranno ripartite tra le Regioni e le Province autonome, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sul sito del Ministero dell’Interno, al link Portale Servizi del Ministero dell’Interno,  sino al 26 novembre 2023, è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda. Il sistema è attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica a decorrere da:

  • ore 9:00 del 2 dicembre 2023  per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale;
  • ore 9:00 del 4 dicembre 2023  per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6 (assistenza familiare e sanitaria – conversioni);
  • ore 9:00 del 12 dicembre 2023 (settantesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U. art. 8,comma 1, lett. c) del D.P.C.M.) per gli ingressi di cui all’art. 7, lavoro stagionale.

Per l’inoltro telematico delle istanze sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.

 

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

 

ALLEGATI

 

ASSEGNAZIONE QUOTE

 



Torna su