L’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che alla Commissione europea devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima di una formale decisione di autorizzazione da parte della Commissione (c.d. “obbligo di notifica preventiva”).
Nella pratica, tale comunicazione avviene tramite un portale informatico denominato SANI (State aid notification interactive), accedendo al quale lo Stato membro può compilare il modulo di notifica preimpostato e fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della misura di aiuto da parte dei servizi della Commissione.
Gli aiuti concessi senza il rispetto di tale procedura sono considerati illegali e, laddove la Commissione ne sancisca l’incompatibilità con il mercato interno, lo Stato membro ha l’obbligo di recuperali dall’impresa beneficiaria.
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nel 1998 un regolamento (Reg. n. 994 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (oggi 107 e 108 TFUE) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) con il quale ha autorizzato la Commissione europea ad esentare dall’obbligo di previa notifica determinate categoria di aiuti di Stato orizzontali.
Avvalendosi di tale facoltà, la Commissione ha adottato il Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, ora abrogato e sostituito dal vigente Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014). I regimi di aiuto istituiti sulla sua base sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva, ma sono sottoposti ad un obbligo di trasmissione di informazioni sintetiche entro venti giorni lavorativi del regime di aiuti o dalla concessione dell’aiuto ad hoc.
Il Regolamento si applica solo a specifiche tipologie di aiuto:
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aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione;
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aiuti alle PMI;
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aiuti per l’accesso alle PMI ai finanziamenti;
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aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
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aiuti alla formazione;
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aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
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aiuti per la tutela dell’ambiente;
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aiuti per ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
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aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
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aiuti per le infrastrutture a banda larga;
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aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio;
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aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
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aiuti per le infrastrutture locali.
Un importante requisito affinché un aiuto in esenzione possa essere concesso è il rispetto del c.d. principio di necessità dell’aiuto: l’aiuto deve essere necessario affinché l’impresa realizzi un’operazione (es. un investimento) che non avrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ciò significa, in altri termini, che l’aiuto deve avere un effetto di incentivazione. Per quanto concerne le piccole e le medie imprese il requisito si ritiene sussistente se l’imprese ha presentato domanda di aiuto prima di avviare le attività relative all’esecuzione del progetto o dell’attività sovvenzionati. Con riferimento alle grandi imprese, invece, è richiesta un’analisi approfondita volta a verificarne la sussistenza.
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 è uno strumento estremamente importante: la Commissione europea prevede che una percentuale molto alta dei regimi di aiuto (intorno al 75%) sarà adottata sulla base di quest'ultimo. Al fine di agevolare gli Stati membri nella predisposizione di tali regimi di aiuto, favorendo al contempo un'applicazione corretta e uniforme del regolamento, la Commissione ha predisposto e divulgato un documento che fornisce una panoramica completa delle risposte alle più frequenti domande di natura tecnico-operativa relative allo stesso.