Aiuti nazionali per i danni da calamità naturali e eccezionali avversità atmosferiche

Le procedure da seguire in caso di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, previste per l'accesso alle provvidenze, sono contenute nella normativa che regolamenta il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come successivamente modificato dal  d. lgs 26 marzo 2018, n. 32).

In base alla normativa comunitaria si definiscono:

  • "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
  • "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base,  dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato
  • "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
  • "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

La Regione predisposta la deliberazione che delimita le zone colpite da calamità o avversità atmosferiche la invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento avverso.

Il Ministero redige la declaratoria di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e la pubblica, sotto forma di decreto ministeriale, sulla Gazzetta ufficiale; il decreto ministeriale di riconoscimento non comporta automatico stanziamento di fondi.

Possono presentare domanda di aiuto le piccole medie imprese  di cui all’art. 2135 C.C., titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative e le organizzazioni dei produttori riconosciute, che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. In caso di danni alle sole produzioni vegetali sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla plv le produzioni zootecniche.

Le imprese richiedenti al momento del verificarsi dell’evento, non devono risultare coperte per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione a copertura del rischio ai sensi del piano gestione dei rischi 2021.

Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 90% dei costi ammissibili, intensità ridotta del 50% nel caso in cui non siano state stipulate polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione residua.

Le domande di aiuto devono essere inoltrate per via telematica, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Dipartimento Agricoltura, Struttura Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali su apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale della Regione.

 

 

Danni da calamità e avversità atmosferiche



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