Campagna lattiera: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ufficio competente: Ufficio servizi zootecnici/U.M.A.
Definizioni:
- SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;
- AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- ACQUIRENTE: Primo Acquirente di latte;
- FABBRICANTE: Azienda che fabbrica prodotti derivati dal latte.
1 - inizio attività
Il soggetto, persona fisica o giuridica, con sede sul territorio regionale che intenda procedere all’acquisto di latte crudo dai produttori deve ottenere il riconoscimento da parte dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali ed essere iscritto all’albo dei primi acquirenti di latte vaccino della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
A tal fine deve presentare all’ufficio competente apposita domanda di riconoscimento compilando il modulo sotto riportato.
Unitamente il richiedente dovrà allegare anche il modulo che identifica il “soggetto preposto all’accesso al S.I.A.N.” e/o il modulo di “adesione/recesso al CAA o Associazione di acquirenti” (moduli presenti al punto 2).
L’ufficio competente, a seguito di istruttoria, provvederà a comunicarne l’esito.
2 - COMUNICAZIONI INERENTI ALLE MODALITA' DI ACCESSO AL PORTALE S.I.A.N.
L'acquirente può modificare le modalità di accesso al portale S.I.A.N. e in tal caso dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente utilizzando i modelli sotto riportati.
3 - RETTIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL PRIMO ACQUIRENTE
L'acquirente che ha ottenuto il riconoscimento è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi. A tal fine utilizza il modulo sotto riportato.
4 - dichiarazioni MENSILI
L’acquirente riconosciuto ha l’obbligo, entro il giorno 20 di ogni mese, di registrare all’interno del portale S.I.A.N. una dichiarazione i cui dati sono riferiti al mese di calendario precedente.
Tale dichiarazione deve riportare gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione[1] e, per ognuno di essi, separatamente per specie animale ed origine geografica, i quantitativi, espressi in chilogrammi, di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati, con anche l’indicazione dei relativi tenori di materia grassa e proteine limitatamente ai quantitativi consegnati da produttori di latte ubicati in Italia, nonché i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati in ingresso.
La suddetta dichiarazione deve essere certificata dall’acquirente con l’apposizione della propria firma digitale.
Ai fini della determinazione dei tenori di materia grassa e proteine, l’acquirente ha l’obbligo di effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le sole aziende site in zone di montagna è consentita l’effettuazione di una sola analisi.
[1] Così come definita dall’art. 5 del D.M. n. 360338 del 6 agosto 2021 e dall’art. 5 del D.M. n. 379378 del 26 agosto 2021:
“1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente.
2. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificità del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.”
5 - DICHIARAZIONI TRIMESTRALI (SOLO SE FABBRICANTE)
L’acquirente riconosciuto ha l’obbligo di registrare trimestralmente nel portale SIAN, entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, riferiti al trimestre precedente. Ai fini delle predette dichiarazioni, i prodotti sono raggruppati conformemente a quanto indicato all’allegato I al D.M. n. 360338 del 6 agosto 2021 e all’allegato I al D.M. n. 379378 del 26 agosto 2021, rispettivamente per il latte vaccino e ovicaprino.
La suddetta dichiarazione deve essere certificata dall’acquirente con l’apposizione della propria firma digitale.