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- 1-Quando e come certificare
1-Quando e come certificare
1.1. Quando è entrato in vigore il sistema di certificazione energetica regionale “Beauclimat”?
Il sistema di certificazione energetica regionale “Beauclimat”è entrato in vigore dal 20 luglio 2011, come stabilito dalla d.G.r. 1062/2011.
1.2. Quando devo dotare il mio edificio di attestato di prestazione energetica?
L'attestato di prestazione energetica deve essere prodotto:
- per tutti gli edifici di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, ai fini dell’ottenimento dell’agibilità degli stessi;
- nei casi di trasferimento a titolo oneroso
- nei casi di nuovi contratti di locazione.
* Per ulteriori dettagli sugli obblighi di redazione dell’APE consultare la tabella presente in allegato.
1.3. Quando viene effettuata una richiesta di agibilità al Comune è sempre necessario redigere l’APE?
No, l’APE deve essere consegnato in Comune ai fini dell’ottenimento del certificato di agibilità solo nei casi di nuova costruzione, totale demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/98.
1.4.Quali sono i casi di esclusione dall’obbligo di redazione dell’APE?
Sono esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE:
- Gli edifici isolati (liberi su tutti i lati) in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
- Le seguenti unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi, strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
1.5.In quale fase dei lavori è necessario nominare il certificatore energetico?
Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire gli eventuali sopralluoghi in cantiere.
1.6.Come individuo un certificatore energetico per un edificio situato in Valle d’Aosta?
L'attestato di prestazione energetica per un edificio situato in Valle d’Aosta può essere redatto esclusivamente da un soggetto iscritto nell’apposito elenco regionale dei certificatori energetici consultabile al link.
Il soggetto certificatore deve, inoltre, garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse.
1.7. L’attestato di prestazione redatto secondo le modalità regionali deve essere consegnato al COA energia?
No, il certificatore energetico consegna le due copie dell’attestato di prestazione energetica, generate dal Portale Energia, opportunamente timbrate e firmate, al proprietario dell’edificio. Il proprietario dell’edificio (o chi per esso) deposita una copia presso il Comune in cui è ubicato l’edificio entro 90 giorni dalla data di validazione dello stesso. La copia da depositare in comune è quella in cui compare l’apposita dicitura nel piè di pagina dell’attestato, recante “Copia per il comune di . . . da consegnare entro il . . .”.
1.8.In presenza di più categorie catastali all’interno di uno stesso edificio, è possibile redigere un unico APE?
No, ad ogni categoria catastale deve corrispondere un Attestato di Prestazione Energetica, eccetto casi particolari.
1.9. Nel caso in cui la destinazione d’uso catastale non corrisponda a quella reale, quale dato deve tenere in considerazione il certificatore?
Il certificatore deve fare riferimento alla destinazione d’uso reale, segnalando l’incongruenza nell’apposito campo Note e al proprietario dell’edificio.
1.10. E’ possibile cancellare o sostituire un APE che è già stato validato sul Portale energia, nel caso in cui si individui un errore?
Sì, il certificatore può effettuare in autonomia la cancellazione e la sostituzione degli APE direttamente dalla sua area personale sul portale energia.
La cancellazione si può effettuare consultando l’Archivio ACE/APE e cliccando sul simbolo di cancellazione nell’ultima colonna. Tale funzione risulta disabilitata per gli attestati già consegnati in Comune.
La sostituzione si può effettuare durante l’inserimento del nuovo APE indicando, a fine procedura, il codice del vecchio attestato oppure dopo aver generato un nuovo APE direttamente consultando l’Archivio ACE/APE cliccando sul simbolo di visualizzazione dettagli e selezionando la colonna dedicata alla sostituzione.
1.11. In presenza di un’unità immobiliare per il quale sia già stata redatta un’Autodichiarazione in Classe G, quest’ultima può essere utilizzata per una compravendita a titolo oneroso?
No, l’Autodichiarazione in classe G non può essere utilizzata a tal fine; in questo caso sarà necessario redigere un APE.