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Comunicazione dell'08/05/2008:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 95 dell'11 aprile 2008 - Non si applicano le limitazioni di cui al comma 560 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria Stato 2007).
Per opportuna informazione si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 95 dell’11 aprile 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Detta norma stabilisce che “Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557 (ossia le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno), che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.”
Secondo il giudice costituzionale tale norma non può essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica e quindi vincolante per le autonomie regionali, posto che essa attiene alle modalità di accesso all’impiego, ambito riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali, di competenza residuale delle regioni, anche speciali.