Comunicazione della Direzione enti locali del 27/9/2011

Ai segretari dei Comuni della Valle d'Aosta

Con la presente si richiama l'attenzione su una disposizione di immediata applicabilità anche agli enti locali della nostra Regione, in particolare per quanto concerne gli amministratori degli enti locali, lavoratori dipendenti non appartenenti al comparto unico regionale.

L'articolo 16, comma 21, del D.L. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, modifica l'art. 79 Permessi e licenze del T.U.E.L. 267/2000 con soppressione del diritto per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, .......omissis ........di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli.

Il diritto compete ora "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

Il citato comma 21, dell'articolo 16, nulla dispone circa un eventuale differimento dell'entrata in vigore. Pertanto è da ritenersi vigente dal 17 settembre u.s., giorno successivo alla data di pubblicazione della L. 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 in Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda gli amministratori lavoratori dipendenti, appartenenti al comparto unico regionale, la materia è disciplinata dall’art. 17 di cui al Capo III - Aspettative e permessi dei dipendenti del comparto unico - della L.R. 4 settembre 2001, n. 23 “Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17.”, norma meramente riproduttiva delle disposizioni statali (al fine di non creare disparità di trattamento), sulla quale nei prossimi giorni saranno date indicazioni in merito.

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Testo vigente fino al 16 settembre u.s.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

79. Permessi e licenze.
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.


Testo vigente dal 17 settembre u.s.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

79. Permessi e licenze.
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.


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