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Comunicazione dell'08/03/2001:
Regione Autonoma Valle d'Aosta - Presidenza della Giunta
Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.
1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111
Télécopie/fax 0165/273326
Prot. n. Vs./Rif.
prot. 9226/2A/EELL
Aoste, 8 marzo 2001
Aosta,
funzionario referente:
HUGONIN Lucia (tel. 273203)
Ai Sindaci dei Comuni della Regione
Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione
Al Presidente del Consorzio B.I.M.
Ai Presidenti dei Consorzi di Comuni della Regione e, p.c.
Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali
Al Presidente della CO.RE.CO.
L O R O S E D I
OGGETTO: trasmissione circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2000 concernente: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Indicazioni sull’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. i267/2000 agli enti locali della Regione Valle d’Aosta.
Si trasmette, per conoscenza, copia della circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2000 in data 11 ottobre 2000, nella quale si illustrano i criteri con i quali è stato redatto il D.Lgs. n. 267/2000 " Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali".
Contestualmente si è ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni in ordine all’applicabilità agli enti locali della Regione Valle d’Aosta delle disposizioni del testo unico.
Come noto, la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ha consentito alla Regione Valle d’Aosta di disciplinare, nell’esercizio di una competenza legislativa primaria, in modo organico l’intera materia degli enti locali e di creare un sistema regionale delle autonomie.
L’approvazione della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta" ha completato, a livello regionale, il percorso di riforma delle autonomie locali, già anticipato da una serie di leggi e relativi regolamenti di attuazione che ne avevano delineato la strada:
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la l.r. n. 21/94 sull’accesso al credito;
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la l.r. n. 78/94 sulle indennità degli amministratori degli enti locali;
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la l.r. n. 4/95 sull’elezione diretta del sindaco e del vice sindaco;
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la l.r. n. 48/95 sulla finanza locale, che oggi è in via di revisione anche per un suo adeguamento ai principi della l.r. n. 54/98;
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le leggi regionali sul personale degli enti locali, ivi compresi i segretari comunali, che hanno permesso la creazione del comparto unico del pubblico impiego in Valle d’Aosta: n. 17/96, che ha esteso agli enti locali della Valle d’Aosta i principi di cui alla l.r. n. 45/95 e regolamento di attuazione n. 6/96; n. 46/98 e relativo regolamento di attuazione n. 4/99;
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la l.r. n. 40/97 ed il suo regolamento attuativo n. 1/99, che hanno delineato un sistema di contabilità per gli enti locali della Valle d’Aosta.
Nelle materie già disciplinate da leggi regionali si può, pertanto, escludere in linea generale l’applicabilità del testo unico, che mantiene invece residuale efficacia, oltre che per la disciplina delle materie di competenza statale, per quanto attiene alle competenze degli organi – fino a quando non saranno adottati i nuovi statuti comunali - e per alcuni altri aspetti per cui si rinvia all’esame della tabella, nella quale sono elencate le disposizioni ritenute applicabili e le disposizioni non direttamente applicabili, per le quali si è, tuttavia, ritenuto opportuno formulare alcune osservazioni e commenti.
Per quanto riguarda, in particolare, l’ordinamento finanziario e contabile, esclusa in generale l’applicabilità del testo unico, il servizio competente si riserva un approfondimento del contenuto delle singole disposizioni concernenti tale materia, alcune delle quali potrebbero essere rilevanti anche per il nostro ordinamento. Si rinvia, pertanto, ad una successiva circolare l’analisi organica di questo corpus normativo contenuto nel testo unico.
art. | oggetto | osservazioni |
9 c. 3 | azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale | |
12 | sistemi informativi e statistici | Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 del T.U. la statistica è un servizio di competenza statale |
14 | compiti del Comune per servizi di competenza statale | |
18 | titolo di città | |
30-31 | convenzioni- consorzi | Tali norme sono applicabili alle convenzioni e ai consorzi che non sono ancora stati trasformati, in attuazione dell’art. 120 della l.r. n. 54/98, e fino alla revisione degli stessi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2001. |
30 c. 3 | convenzioni | La norma è applicabile limitatamente ai servizi di competenza statale |
31 c. 7 | consorzi | Si ritiene che la norma sia applicabile limitatamente ai servizi di competenza statale. |
38 c. 9 | consigli comunali e provinciali | La norma riguarda l’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea. Per quanto concerne il rinvio in essa contenuto alle norme emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, si segnala l’art. 12, c. 1, concernente gli enti locali, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 22 "Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici". Si coglie l’occasione per far presente che, in applicazione di tale norma, gli statuti degli enti locali prevedono generalmente l’esposizione della bandiera valdostana accanto a quella nazionale ed europea. |
41 c.2 | adempimenti della prima seduta del Consiglio. | L’adempimento cui fa riferimento il comma 2 dell’art. 41 è la nomina della Commissione elettorale. Tale norma è applicabile fino al 31.12.2001. L’art. 26 della l. 24.11.2000 n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi" ha, infatti, disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’attribuzione al sindaco dei compiti di ufficiale elettorale già svolti dalla Commissione elettorale, che continuerà, invece, ad operare nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti. |
42 c. 2 | attribuzioni dei Consigli | Per effetto dell’art. 117, c. 3, della l.r. n. 54/98, fino all’approvazione dei nuovi statuti le competenze del Consiglio sono quelle stabilite dall’art. 42, c. 2, del Testo unico. Si ritiene che la seconda parte del comma 4, che fa salvo il potere della giunta di adottare in via d’urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio, non sia più applicabile a seguito dell’adozione da parte della giunta regionale dei nuovi modelli dei bilancio, nonché a seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti di contabilità adottati dagli enti locali, essendo ora applicabile l’art. 12 del R.R. n. 1/1999, che attribuisce all’organo rappresentativo degli enti locali la competenza esclusiva all’approvazione delle variazioni di bilancio, come definite dallo stesso art. 12. D’altra parte, l’adozione delle variazioni di bilancio rientra tra le competenze inderogabili degli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane anche ai sensi del primo comma dell’art. 21 e del secondo comma dell’art. 77 della l.r. n. 54/98. |
48 c. 3 | Competenze delle giunte | Per effetto dell’art. 117 c. 2 della l.r. n. 54/98, tale norma, che attribuisce alla giunta la competenza ad adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, è applicabile fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti. |
50 c. 5-6 | competenze del Sindaco | Le norme derivano dall’art. 117 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 112/98. Si fa rilevare che il comma 5 stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale (e non più quale ufficiale di governo). Tale norma era già presente nel nostro ordinamento all’art. 28 della l.r. n. 54/1998, che attribuisce al sindaco il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica. |
54 | attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale | Il comma 2 attribuisce al sindaco un potere generale di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Tali poteri sono dunque ampliati rispetto a quelli attribuiti dalla l. 142/90 che, all’art. 38 c. 2 prevedeva che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta (…) provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Si richiama in proposito anche l’art. 29 della l.r. n. 54/1998, concernente le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale. |
58 | cause ostative alle candidature | |
59 | sospensione e decadenza di diritto | |
61 | ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia | L’art. 61, che riproduce con parziali modificazioni l’art. 6 del D.P.R. n. 570/1960, non è direttamente applicabile agli enti locali della Regione Valle d’Aosta, in quanto la materia è disciplinata dall’art. 9 della l.r. n. 4/95, che ha lo stesso contenuto del sopracitato art. 6. Si ritiene tuttavia utile segnalare quanto segue. Con sentenza n. 450/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 DPR n. 570/1960 – con estensione all’art. 61, n. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – che stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco – nella parte in cui si prevede l’assoluta ineleggibilità. Tale ipotesi di ineleggibilità si converte, dunque, in una semplice causa di incompatibilità, rimuovibile laddove i congiunti rinuncino all’incarico. Per quanto concerne la corrispondente norma regionale – art. 9 c. 1 lett. d) della l.r. n. 4/95 -, si segnala che anche per essa è stata sollevata in sede giurisdizionale questione di legittimità costituzionale. Benché a tutt’oggi la Corte non si sia ancora pronunciata, è prevedibile che essa confermerà il precedente orientamento. L’ultimo alinea dell’art. 6 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, che si considerava già implicitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 55/1990, è stato espressamente abrogato dalla l. n. 267/2000. In attesa di un’esplicita abrogazione, anche la corrispondente norma regionale – l’ art. 9 c. 1 lettera e) della l.r. n. 4/95 - si ritiene inapplicabile, in quanto incompatibile con l’art. 58 del Testo unico, applicabile, come sopra detto, agli enti locali della Regione. |
70 | azione popolare | |
76 | anagrafe degli amministratori locali e regionali | |
77 –87 | status degli amministratori locali | Per il commento alle norme si rinvia alla precedente nota inviata dalla Direzione enti locali, a firma del Presidente della Giunta, prot. 14560/2EELL del 22.05.2000, relativa all’applicabilità agli enti locali della Regione della legge n. 265/99. |
93 | responsabilità patrimoniale | Si rammenta il disposto dell’art. 54 della l.r. n. 54/1998 che sancisce che per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano sia le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato sia la l.r. n. 45/1998. |
94 | responsabilità disciplinare | |
96 | riduzione degli organismi collegiali | La norma non è applicabile, tuttavia si rammenta che l’art. 11 della l.r. n. 45/95, di contenuto analogo alla norma in esame, è applicabile agli enti locali – che ne devono recepire i contenuti attraverso i propri statuti e regolamenti - per effetto dell’art. 2 della l.r. n. 17/96 "Estensione agli enti locali della Valle d’Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Ammini-strazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)". |
114 | aziende speciali ed istituzioni | La norma è applicabile alle aziende speciali e alle istituzioni fino alla revisione delle stesse, ai sensi dell’art. 121 c.1 della l.r. n. 54/98, che dovrà avvenire entro il 30.06.2001. |
118 | regime del trasferimento di beni | |
119 | contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni | Si precisa che tale articolo costituisce il riferimento normativo anche per gli enti locali della Regione solo per quanto concerne i contratti di sponsorizzazione. |
121 | occupazione d’urgenza di immobili | |
122 | lavori socialmente utili | I riferimenti normativi contenuti nell’articolo 122 sono collegati ad un aspetto particolare delle norme in materia di lavori socialmente utili, vale a dire alla possibilità per gli enti locali di costituire società con la GEPI SPA per occupare in modo stabile lavoratori provenienti dai lavori socialmente utili in attività per la gestione dei servizi pubblici locali. Si tratta, dunque, di un’opportunità anche per gli enti locali della Regione. |
123 | norme transitorie | La norma è applicabile alle aziende speciali fino alla revisione delle stesse, ai sensi dell’art. 121 c.1 della l.r. n. 54/98, che dovrà avvenire entro il 30.06.2001. |
135 | comunicazioni deliberazioni al prefetto | |
137 | poteri sostitutivi del governo | |
138 | annullamento straordinario | |
139 | pareri obbligatori | Si rammenta in proposito l’applicabilità agli enti locali della Regione anche del disposto dell’art. 24 – che disciplina il rilascio di pareri da parte delle pubbliche amministrazioni - della l.r. n. 18/1999 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59". |
141 c. 1-2-8 | scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali | L’art. 8 della l.r. n. 4/95 rinvia all’art. 39 della l.r. n. 142/90, ora art. 141 del testo unico, per quanto concerne alcune cause di scioglimento del Consiglio. Si rammenta che la competenza allo scioglimento dei Consigli degli enti locali spetta alla Regione, ad eccezione che nell’ipotesi di scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico, per cui è competente lo Stato, come previsto anche dall’art. 70 c. 2 della l.r. n. 54/98. |
142 | rimozione e sospensione di amministratori locali | La norma è applicabile per quanto riguarda la rimozione degli amministratori locali, conseguente a gravi motivi di ordine pubblico, nonché al compimento di atti contrari alla Costituzione o a gravi e persistenti violazioni di legge, fatto salvo - limitatamente alle due ultime ipotesi - quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs 27 aprile 1992, n. 282 "Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 con l’ordinamento della Regione Valle d’Aosta", che prevede la previa consultazione della Regione da parte del Ministero dell’interno. Per quanto concerne la sospensione degli amministratori si richiama l’art. 5 c. 2 del D.Lgs n. 282/92, che attribuisce tale competenza al Presidente della Giunta regionale. |
143 | scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso | La norma ha sostituito l’art. 15 bis della l. n. 55/90, espressamente richiamato dall’art. 70 c. 2 della l.r. n. 54/98. |
144 | commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio | |
145 | gestione straordinaria | |
146 | norma finale | |
148 | controllo della corte dei conti | |
270 | contributi associativi | |
271 | sedi associative | |
272 | attività | |
273 c. 6 | norme transitorie | Il comma 6, che ha recepito il contenuto del comma 5 dell’art. 28 della l. 6.08.99 n. 265, concerne l’applicazione degli articoli 125-127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale. Per il commento a tali norme si rinvia alla precedente circolare della Direzione enti locali, riguardante: "Suggerimenti per la predisposizione dei nuovi statuti comunali", distribuita in occasione del convegno del 29 settembre 2000 e successivamente inviata con nota prot. 28065/2A in data 2.10.2000. |
Si segnalano, in chiusura, le principali leggi abrogate, totalmente o parzialmente, dall’art. 274 del D. Lgs. n. 267/2000:
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regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (totalmente abrogato);
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legge 19 marzo 1990, n. 55 (parzialmente abrogata);
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legge 8 giugno 1990, n. 142 (totalmente abrogata);
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decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (parzialmente abrogato);
*
legge 3 agosto 1999, n. 265 (parzialmente abrogata).
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Dino VIERIN)
LH
Allegati: n. 1