Quesito dell'11/12/2001:

POSSIBILITA’, PER I COMUNI, DI DELEGARE ALLA COMUNITA’ MONTANA IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(11/12/2001)





QUESITO:
L’art. 25 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 prevedeva la possibilità di affidare la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per ragioni di convenienza, anche ad azienda speciale o a soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 32 del D.lgs. sopracitato. La Regione Autonoma Valle Aosta ha emanato la L.r. 07/12/1998, n. 54, la quale prevede, all’art. 83, che le funzioni di competenza comunale possano essere esercitate in forma associata dalle Comunità Montane. Si chiede se ai sensi della L.r. sopracitata la Comunità Montana possa svolgere il servizio di accertamento e riscossione delle imposte in oggetto per conto dei Comuni.


RISPOSTA:
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (che ha abrogato l’art. 25 del D.Lgs. n. 507/93), all’art. 52 disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria, stabilendo che i Comuni hanno il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche di natura tributaria, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.
Il comma 5 del suddetto art. 52 detta una serie di criteri direttivi che i regolamenti comunali devono osservare obbligatoriamente, ed in particolare prevede alla lettera a) che l’accertamento dei tributi possa essere effettuato dagli enti locali direttamente o in forma associata, anche attraverso le Comunità montane, alla lettera b) che qualora l’amministrazione comunale deliberi di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, devono essere utilizzati i soggetti ivi elencati.
I criteri dettati dall’art. 52, comma 5, lett. a), da un punto di vista strettamente letterale, sembrerebbero limitare la possibilità di effettuare, in forma associata (anche attraverso la Comunità montana), esclusivamente l’attività di accertamento dei tributi e non già le ulteriori fasi relative alla riscossione e liquidazione.
Dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. 446/97 (tratta da “Guida agli enti locali” n. 3 del 24 gennaio 1998), si potrebbe desumere che, anche l’attività di liquidazione e di riscossione, oltre che quella di accertamento, possa essere effettuata, sia nelle forme indicate alla lettera a), del comma 5, dell’articolo 52, e cioè direttamente dal Comune o in forma associata (anche attraverso la Comunità montana), sia mediante l’affidamento ai soggetti indicati alla lettera b), comma 5, dell’art. 52, del D. Lgs. 446/1997.


EVOLUZIONE SUCCESSIVA


In merito alla problematica sopra evidenziata, è stato formulato un quesito al servizio “Ancitel – ANCI RISPONDE” che in data 08/01/2001 ha confermato la tesi sopra esposta ritenendo che i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana possano conferire alla stessa tutte le funzioni inerenti alla gestione delle loro entrate, comprese quindi, oltre alle funzioni relative all’accertamento, anche quelle della liquidazione e riscossione dei tributi.

In seguito alla risposta fornita da Anci, si è provveduto ad inoltrare analogo quesito al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero ha risposto con due note successive (allegato A) affermando, al contrario, che le Comunità Montane possono svolgere, in favore dei Comuni membri, la sola attività di accertamento, mentre sono da escludere le altre attività inerenti la gestione delle proprie entrate, quali la liquidazione e la riscossione, le quali sarebbero riservate esclusivamente ai soggetti elencati nell’art. 52, lettera b), del succitato D.Lgs..

In relazione alla risposta fornita dal Ministero, tutta la documentazione è stata inoltrata, in data 15/07/2002, al servizio Ancitel. In data 29/07/2002 è pervenuta una articolata risposta (allegato B) nella quale si conferma la prima interpretazione fornita, precisando tuttavia che “la scelta interpretativa, con le giuste osservazioni della maggiore autorevolezza e del più facile intendimento (perché letterale) dell’opinione ministeriale, si può rimettere al prudente apprezzamento degli uffici comunali”.

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Delega dei Comuni, alla Comunità montana del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

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