Incentivi Rottamazione

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, N. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RECANTE " INCENTIVI REGIONALI, PER L'ANNO 2009, PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DEL PARCO AUTO E MOTO CIRCOLANTE IN VALLE D'AOSTA.".

SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 Possono beneficiare dei contributi previsti dalla l.r. 11/2009 e successive modificazioni:

a)  i soggetti residenti in un Comune della regione;

b)  gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;

c)  le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'Azienda USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;

d)  le imprese individuali o le società, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.);

e)  i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale.);

f)   le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.);

g)  le società e le associazioni sportive dilettantistiche costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad una federazione sportiva nazionale;

h)  le associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5.).

1.2 Per beneficiare dei contributi previsti per l'acquisto di un veicolo nuovo, i soggetti richiedenti devono dimostrare di essere proprietari - risultante da atto trascritto al Pubblico registro automobilistico - del veicolo destinato alla demolizione. Quest'ultimo deve appartenere alle classi ambientali comunemente denominate “Euro zero”, “Euro 1” oppure “Euro 2”. Per i ciclomotori, la proprietà dovrà risultare dal rilascio del contrassegno di identificazione o del certificato di circolazione. La classe ambientale deve risultare dalle annotazioni riportate sulla carta o sul certificato di circolazione relative alla direttiva CE di riferimento. Nel caso in cui la carta o il certificato di circolazione non riportino gli estremi di alcuna direttiva, il veicolo è considerato “Euro zero”.

1.3 Il contributo può inoltre essere concesso al soggetto persona fisica che acquista un veicolo nuovo a fronte della sostituzione, mediante rottamazione, di un veicolo “Euro zero”, “Euro 1” oppure “Euro 2” intestato al coniuge, ad un parente entro il secondo grado o altra persona convivente, purché residente in Valle d'Aosta. Il veicolo da destinare alla demolizione può altresì provenire da successione mortis causa di uno dei soggetti sopra indicati. 2.

INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO

2.1 La Regione concede i seguenti contributi per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta effettuato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010:
a) per l'acquisto di un'autovettura nuova di fabbrica immatricolata per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 4” o “Euro 5”, che emetta non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un'autovettura immatricolata come “Euro zero”, “Euro 1” o “Euro 2”: Euro 1.300,00;
b) per l'acquisto di un'autovettura nuova di fabbrica immatricolata per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 4” o “Euro 5”, equipaggiata con filtro antiparticolato (FAP o DPF), che emetta non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un'autovettura immatricolata come “Euro zero”, “Euro 1” o “Euro 2”: Euro 1.500,00;
c) per l'acquisto di un'autovettura nuova di fabbrica immatricolata per la prima volta a nome del beneficiario, omologata dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un'autovettura immatricolata come “Euro zero”, “Euro 1” o “Euro 2”: Euro 1.500,00;
d) per l'acquisto di un autocarro nuovo di fabbrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 4” o “Euro 5”, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “Euro zero”, “Euro 1” o “Euro 2”: Euro 1.300,00;
e) per l'acquisto di un autocarro nuovo di fabbrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 4” o “Euro 5”, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, equipaggiato con filtro antiparticolato (FAP o DPF), a fronte della sostituzione mediante demolizione di un'autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “Euro zero”, “Euro 1” o “Euro 2”: Euro 1.500,00;
f) per l'acquisto di un autocarro nuovo di fabbrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario, omologato dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un autocarro immatricolato come “Euro zero”, “Euro 1” o “Euro 2”: Euro 1.500,00;
g) per la riconversione dell'alimentazione di autovetture o autocarri immatricolati come “Euro zero” o superiori da benzina a gas metano o GPL: Euro 500,00;
h) per l'acquisto di un motocarro nuovo di fabbrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 2” o superiore, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un motocarro immatricolato come “Euro zero” o “Euro 1”: Euro 500,00;
i) per l'acquisto di un motoveicolo per trasporto specifico nuovo di fabbrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 2” o superiore, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un motoveicolo per trasporto specifico immatricolato come “Euro zero” o “Euro 1”: Euro 500,00;
j) per l'acquisto di un ciclomotore o di un quadriciclo leggero o pesante nuovo di fabbrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 2” o “Euro 3”, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un ciclomotore o quadriciclo leggero o pesante immatricolato come “Euro zero” o “Euro 1”: Euro 300,00;
k) per l'acquisto di un ciclomotore o di un quadriciclo leggero o pesante nuovo di fabbrica a propulsione elettrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un ciclomotore o quadriciclo leggero o pesante immatricolato come “Euro zero” o “Euro 1”: Euro 500,00;
l) per l'acquisto di un motociclo nuovo di fabbrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 3”, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un motociclo immatricolato come “Euro zero” o “Euro 1”: Euro 300,00;
m) per l'acquisto di un motociclo nuovo di fabbrica a propulsione elettrica immatricolato per la prima volta a nome del beneficiario come “Euro 3”, a fronte della sostituzione mediante demolizione di un motociclo immatricolato come “Euro zero” o “Euro 1”: Euro 500,00.  

Tutte le iniziative ammesse a contributo - sia di demolizione sia di nuovo acquisto o di riconversione - devono risultare effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Il termine ultimo per la conclusione delle pratiche, sia di immatricolazione sia di rottamazione, è stabilito al 30 giugno 2011.

2.2  Sono espressamente esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

2.3 Il rispetto delle direttive comunitarie di riferimento, l'equipaggiamento con filtri FAP o DPF, le omologazioni per la doppia alimentazione o la riconversione a GPL o a gas metano devono risultare da specifiche annotazioni sulla carta di circolazione, che deve comunque essere intestata a nome del soggetto beneficiario del contributo.        La riconversione di cui alla lettera g) del punto 2.1 deve inoltre essere certificata da un'officina autorizzata.

2.4 I contributi per la rottamazione e l'acquisto di autovetture ed autocarri nuovi con doppia alimentazione, elettrici o ad idrogeno, previsti dagli articoli 4 e 6 della l.r. 11/2009 e successive modificazioni non sono cumulabili con gli altri contributi rispettivamente concessi ai sensi degli articoli 3 e 5 della medesima legge regionale.  
Tutti i contributi erogati ai sensi della l.r. 11/2009 e successive modificazioni sono cumulabili con gli altri previsti dalla normativa statale vigente in materia di incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo da luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. 3.

P RESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
3.1 Le istanze per poter beneficiare dei contributi previsti dalla l.r. 11/2009 e successive modificazioni potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2011, con le seguenti modalità:
- a mano e negli orari di apertura al pubblico degli uffici, presso gli sportelli del Servizio contingentamento, siti in via G. Carrel 39 ad Aosta;  oppure
- per mezzo postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente all'indirizzo: Dipartimento industria, artigianato ed energia - Servizio contingentamento - via G. Carrel 39 - 11100 Aosta.

3.2 All'atto della presentazione dell'istanza, è sufficiente presentare copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria riportante l'attestazione, rilasciata dal venditore, delle caratteristiche tecniche del veicolo acquistato. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve presentare alla struttura competente, pena la mancata erogazione del contributo, tutti i documenti di cui al successivo punto 4.2.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

4.1 Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo ed esclusivamente mediante il modello predisposto dagli uffici del Servizio contingentamento.  

4.2  Ai fini dell'erogazione del contributo, l'istanza per l'acquisto di un nuovo veicolo, a fronte di rottamazione, deve risultare corredata dei seguenti documenti:

a) copia del certificato di proprietà e della carta o del certificato di circolazione;
b) copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto;
c) copia del certificato di proprietà del veicolo rottamato con annotata la cessazione dalla circolazione per demolizione;
d) per i ciclomotori che non sono provvisti di certificato di circolazione e di targa, copia della dichiarazione di presa in carico per la rottamazione che faccia menzione del contrassegno di identificazione, del numero di telaio e copia del relativo certificato di idoneità tecnica;
e) fotocopia del codice fiscale;
f) fotocopia di un documento di identità del richiedente;
g) nel caso in cui il richiedente il contributo sia un soggetto diverso dall'intestatario del veicolo da rottamare, fotocopia di un documento di identità della persona che è legata da vincolo di matrimonio, di parentela o di convivenza con il beneficiario;
h) certificato di stato di famiglia attestante la situazione di familiare convivente.  

4.3 Ai fini dell'erogazione del contributo, l'istanza per la riconversione dell'alimentazione di un veicolo deve risultare corredata dei seguenti documenti:
a) copia della carta di circolazione attestante l'avvenuta riconversione;
b) copia della dichiarazione di installazione a regola d'arte rilasciata dall'officina autorizzata;
c) copia della fattura oricevuta fiscale dell'intervento di installazione dell'impianto.

4.4 Contestualmente all'istanza, il soggetto richiedente si impegna ad accettare eventuali controlli che l'Amministrazione si riserva di effettuare sui documenti e sulle caratteristiche tecniche dei veicoli ammessi agli incentivi.

4.5 L'ufficio competente rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, informando contestualmente che l'istanza medesima è accettata con riserva di successiva approvazione e che l'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, fatto salvo il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'articolo 12, comma 2, della l.r. 11/2009 e successive modificazioni.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA

5.1 I contributi da erogare ai beneficiari di cui alla lettera e) del precedente punto 1. sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui ai regolamenti (CE) della Commissione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 della Commissione europea del 20 dicembre 2007;

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

6.1 Il Servizio contingentamento nell'ambito del Dipartimento industria, artigianato ed energia adotterà i provvedimenti finali di concessione dei contributi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'intera documentazione attestante l'avvenuta rottamazione mediante radiazione dal Pubblico registro automobilistico, l'acquisto di un nuovo veicolo o la riconversione dell'alimentazione di un veicolo già immatricolato come “Euro 0” o superiore.

 

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