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    Politica regionale europea

Dalla teoria alla pratica

1. Il bilancio dei Fondi strutturali e le regole fondamentali per il loro impiego vengono decisi dal Consiglio europeo, ossia da tutti gli Stati membri dell'Unione, in base a una proposta della Commissione concertata con il Parlamento europeo. I Fondi strutturali sono ripartiti per paese e per obiettivo. Le zone che possono beneficiarne vengono stabilite, d'intesa con i vari paesi, dalla Commissione, che propone orientamenti tematici comuni
2. A seguito di tali decisioni, ciascuno Stato o regione elabora e riassume in un piano le sue proposte a favore di zone in difficoltà o di ceti deboli, con la partecipazione attiva, in questa fase, degli operatori economici e sociali interessati.
3. Una volta completati, i piani vengono presentati alla Commissione europea.
4. Ciascuno Stato ne discute quindi i contenuti con quest'ultima specificando l'entità delle risorse nazionali e comunitarie da destinare alla loro realizzazione.
5. Quando le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, la Commissione adotta i piani (1) e i conseguenti programmi, versando agli Stati un anticipo per passare alla fase operativa.
(1) Denominati Quadri comunitari di sostegno (QCS) o Documenti unici di programmazione (DOCUP), a seconda che richiedano o meno una decisione supplementare della Commissione per l'attuazione dei programmi
6. I dettagli (denominati "complementi di programmazione") vengono lasciati all'iniziativa delle autorità nazionali o regionali, senza l'obbligo di consultare la Commissione, che viene comunque informata. Siglate le intese, gli organismi responsabili possono quindi procedere secondo modalità proprie (con bandi di gara per la presentazione di progetti, la costruzione di infrastrutture ecc.).
7. Vagliati i progetti, le autorità responsabili selezionano quelli che meglio corrispondono alle finalità del programma e comunicano ai candidati le loro scelte.
8. Le organizzazioni prescelte possono allora avviare il progetto, che deve essere obbligatoriamente ultimato entro il termine in programma, poiché la cadenza degli aiuti europei è fissata sin dall'inizio.
9. Lo stato di avanzamento dei programmi è sorvegliato regolarmente dalle autorità competenti che ne danno notizia alla Commissione europea, fornendole la prova (attraverso la certificazione delle spese) che il denaro è stato impiegato nel migliore dei modi. La Commissione verifica i sistemi di controllo messi in atto e versa man mano i contributi previsti. Analizza l'andamento degli indicatori di sorveglianza e gli studi di valutazione e promuove scambi tematici, comunicando inoltre ai responsabili dei programmi le nuove priorità comunitarie che hanno un'incidenza sullo sviluppo regionale.


I fondi strutturali non vengono assegnati direttamente a progetti scelti dalla Commissione europea. Definite di comune intesa le grandi priorità di un programma di sviluppo, la selezione dei progetti e la loro gestione è di competenza esclusiva delle autorità nazionali e regionali. Questo crescente decentramento è una delle principali novità della fase in corso.

I progetti approvati vengono sovvenzionati in parte con fondi nazionali (pubblici o privati) e in parte con fondi europei.

Ma il contributo dell'Unione (i cui programmi sono sempre finanziati un misto di risorse comunitarie e nazionali) si aggiunge a quello dei singoli Stati membri per superare i limiti imposti dalle loro capacità finanziarie, non già allo scopo di consentire loro di realizzare economie nei propri bilanci nazionali.

Lo sviluppo delle zone depresse è soprattutto compito dei singoli Stati membri. L'Unione li aiuta soltanto a fare di più e di meglio di quanto non sarebbero in grado di realizzare da soli. In ciò consiste il valore aggiunto del suo intervento.
 

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Pagina a cura del Dipartimento politiche strutturali e affari europei © 2000-2006 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 10/9/2002