Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1899 in data 28 dicembre 2017 sono state approvate le nuove disposizioni per la determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Le stesse prevedono:
a) a carico degli assistiti non esenti con attestazione ISEE ordinario superiore a 25.000,00 euro o senza ISEE, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di 4 euro a ricetta di assistenza farmaceutica e una quota fissa pari a 2 euro a ricetta di assistenza integrativa;
b) a carico degli assistiti esenti per reddito (E01 – E02 – E03 – E04) ai sensi della normativa statale vigente e degli assistiti con attestazione ISEE ordinario compreso tra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l’assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta per l’assistenza integrativa;
c) sono esclusi dall’applicazione della quota fissa tutti gli assistiti con ISEE inferiore a 10.000,00 euro e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione.
La quota fissa non è dovuta se superiore al costo del farmaco; in tal caso è dovuto il costo del farmaco.
Per gli assistiti titolari di più codici di esenzione, si applica il codice di esenzione più favorevole.