Circolare 4/2000 impianti elettrici

Impianti elettrici di funivia : riferimenti normativi per il progetto, documentazioni attinenti alle alimentazioni elettriche, agli impianti di messa a terra ed alle protezioni contro i fulmini.

Circolare 4/2000

1.   Impianti elettrici di funivia di nuova costruzione e modifiche radicali

            Il progetto esecutivo degli impianti elettrici per una nuova costruzione ovvero per una radicale modifica di un impianto esistente (da presentarsi ai fini del rilascio della concessione ai sensi della vigente L.R. n. 29/1997 – art. 42), deve comprendere tutta la documentazione prescritta per il "progetto definitivo" e per il "progetto esecutivo" dalle emanande P.T.S. per impianti elettrici (art. 4.1.03, 4.1.04).

            In particolare, nel caso di impianto nuovo o di radicale modifica, il progetto definitivo dell’impianto elettrico deve essere allegato al progetto tecnico dell’intero impianto, da presentarsi ai fini del rilascio di rinnovo o modifica di concessione ai sensi della vigente L.R. n. 29/97- art. 42 ; il progetto esecutivo dell’impianto elettrico può di norma essere presentato successivamente, ma comunque deve essere depositato prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

            Nei riguardi dei temi specifici qui in oggetto, tale documentazione dovrà comprendere in particolare:

1.1.       la descrizione per entrambe le stazioni delle caratteristiche delle sorgenti di energia previste, sia esterne che interne, con schema anche unifilare del sistema delle alimentazioni, esterne ed interne, e delle relative distribuzioni ai vari armadi ed ambienti, ivi compresa l'alimentazione dei servizi civili;

1.2.       la illustrazione della collocazione dell'armadio di distribuzione (o "power center"), comprendente in particolare gli interruttori generali di funivia; tali apparecchiature di distribuzione dovranno essere alloggiate in locale esterno alla cabina di trasformazione, in maniera da assicurarne la libera accessibilità da parte del personale di servizio, in conformità con l'art. 18.3 del D.M. n. 400/1998 e con l'art. 2.8.03 delle citate P.T.S. per impianti elettrici;

1.3.       descrizione dell'impianto di terra (dispersori, conduttori di terra, collettori di terra, conduttori di protezione; CEI 11-8);

1.4.       una relazione sulle protezioni contro i fulmini, redatta in conformità con la norma CEI 81-1, con chiara e documentata formulazione di ammissibilità in merito all'eventuale mancanza di specifiche protezioni LPS ; circa la scelta delle misure di protezione si rimanda alle emanande PTS per impianti elettrici di funivia art. 3.1.04 ;

1.5.       misura della resistenza dell'impianto di terra;

1.6.       dimostrazione - in relazione alle protezioni adottate, ai valori ottenuti della resistenza di terra ed al sistema di distribuzione elettrica previsto (TN o TT) - dell'ammissibilità delle tensioni di contatto e di passo, ai sensi della norma CEI 64-8 e, per quanto attiene alla M.T., della norma CEI 11-8 (con indicazione, in questo caso, dei valori della corrente convenzionale di guasto e del tempo di eliminazione del guasto; art. 2.1.04 della CEI 11-8).

Gli elementi di progetto di cui sopra, ai punti 1.1 1.2 e 1.3 dovranno essere comunque contenuti nel progetto definitivo dell’impianto elettrico ; il documento di cui al punto 1.4 dovrà essere contenuto nel progetto esecutivo dell’impianto elettrico ; i documenti di cui ai punti 1.5 e 1.6 dovranno essere allegati alla dichiarazione di fine lavori da produrre a cura del Direttore dei medesimi.

2.   Impianti già in esercizio.

            In occasione della verifica biennale dello stato di efficienza dell'impianto di terra (DPR n. 547/1955, art. 328; CEI 11-8, art. 4.1.01) dovrà essere presentata allo scrivente S.I.F., in allegato al verbale della visita annuale, una relazione sulla verifica anzidetta (CEI 11-8; art. 4.1.03), comprendente quindi in particolare la documentazione di cui ai precedenti punti 1.5 e 1.6 e con indicazione del valore aggiornato della corrente convenzionale di guasto.

            In occasione della prima di tali prossime verifiche, dovrà essere inoltre presentata allo scrivente S.I.F. la documentazione di cui ai precedenti punti da 1.1 a 1.6, quantomeno per la parte che non risulti già depositata in precedenza, segnalando eventuali difformità dalle citate disposizioni normative e con la indicazione, in tal caso, dei provvedimenti alternativi adottati o da adottare.

            Per le eventuali protezioni contro i fulmini, valgono le disposizioni del Cap. IV – "Verifiche e manutenzione" della CEI 81-1.

            Si porgono i più distinti saluti,

Il Direttore

ing. Giuseppe SCIALLIS

 



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