Circolare 1/2001 progetti esecutivi

    Circolare 1/2001 progetti esecutivi
Modalità e scadenze di presentazione dei progetti esecutivi per la presentazione di istanze di concessione, di rinnovo e di revisione generale per l’anno 2001 e seguenti.

Circolare 1/2001

Al fine di uniformare le modalità ed i tempi di presentazione di istanze e documenti tecnici per i procedimenti descritti in oggetto, questo Servizio ritiene di dover ribadire alcune scadenze e di definire i contenuti di alcune parti di progetto esecutivo e relativi allegati.

 Per ciò che concerne i tempi di presentazione dei progetti e delle domande di concessione, si conferma quanto stabilito nella circolare 1/2000.

Con la presente si richiamano pertanto le date relative alle nuove iniziative per le quali già erano stati fissati i seguenti termini:

1.1    entro il 31 marzo deve essere presentata la documentazione elencata nella deliberazione n. 1280/99: trattasi della documentazione richiesta per la parte preliminare dell’istruttoria; circa il contenuto del progetto, ove siano state apportate modifiche rispetto a quello già sottoposto alla VIA, dovrà essere preventivamente ottenuto dalla struttura Regionale competente in materia di VIA, il parere di merito sulla rilevanza delle modifiche;

1.2    entro il 30 aprile deve essere presentato il progetto esecutivo dell’impianto o della modifica, redatto in conformità alla vigente normativa tecnica, nonché la rimanente documentazione citata dalla sopra richiamata deliberazione n. 1280/99.

1.3    entro il 31 luglio deve essere presentata la documentazione relativa alle revisioni generali, comprensiva di eventuali progetti esecutivi delle modifiche tecniche che si intende proporre.

La presente circolare intende inoltre segnalare la necessità che i progetti di nuovi impianti , o di loro sostanziali modifiche (per prestazioni-tipologia-tracciato), siano redatti in forma completa ed in conformità alle indicazioni contenute nel DM 08.03.1999, all’art. 1.2 (nuove PTS), e che siano accompagnati da esaurienti relazioni giustificative, sia per quanto riguarda il giudizio di idoneità della linea ad assolvere i fini per i quali essa viene proposta, sia in relazione alla sicurezza delle opere e dell’esercizio della linea, ai sensi dell’art. 7.6 del DM n. 400/98 (Regolamento Generale).

In particolare, ove ciò non sia già stato soddisfatto in modo esauriente nel corso della procedura di VIA, per le sopra richiamate relazioni si specifica quanto segue:

·           la relazione sulle finalità della linea deve essere comprensiva dell’analisi sull’origine del traffico prevedibile, della illustrazione della situazione ricettiva della zona e delle interrelazioni con le piste esistenti e con quelle di cui si intende promuovere la realizzazione. In essa devono essere adeguatamente giustificate sia le caratteristiche dell’impianto, sia la portata oraria proposta in relazione alle esigenze di trasporto che si intendono soddisfare, sia la tipologia di impianto (arroccamento, ricircolo, a funzione mista), nonché la compatibilità dell’iniziativa con le normative urbanistiche vigenti. Tale relazione viene utilizzata sia per la definizione delle caratteristiche della linea in ambito di concessione, sia per la formulazione del parere dell’Ufficio Piste da Sci;

·           la relazione geologica e geotecnica, di cui all’art. 1.2.3.8-1 delle PTS, deve essere redatta da tecnici abilitati ed iscritti al relativo ordine professionale ed in conformità alle norme tecniche in vigore per le indagini sui terreni e per l’esecuzione delle opere di sostegno delle terre e delle fondazioni di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, con particolare riguardo alla documentazione attinente le capacità portanti del terreno nei confronti delle pressioni trasmesse dalle opere di fondazione, e con la documentazione atta a consentire al progettista l’attestazione di cui all’art. 1.2.3.8-2 delle PTS;

·           la relazione nivologica, necessaria ai sensi del citato art. 1.2.3.8-2, deve essere redatta da un tecnico di riconosciuta esperienza in materia; essa deve considerare la zona sotto l’aspetto del pericolo di valanghe avuto riguardo alla situazione nivometeorologica, alla morfologia dei siti e sulla base di dati storici locali ; ove ricorra il caso, essa deve proporre le idonee opere di difesa atte ad eliminare il pericolo ai sensi dell’art. 4 della L.R.; per quanto riguarda i criteri di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di collaudo statico delle opere di difesa, si applicano le disposizioni  di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, ed le relative norme tecniche di esecuzione; per le opere non considerate dalle citate norme, si osservano le regole dell’arte per la realizzazione delle opere stesse;

·           la relazione che accompagna il piano di soccorso deve attestare che il terreno sottostante la linea, per appositi interventi ovvero per idonee opere artificiali (in tal caso si dovrà produrre la relativa documentazione), è praticabile e percorribile o reso tale, sia nei riguardi del salvataggio, sia per le eventuali ispezioni lungo linea, secondo quanto è espressamente richiesto all’art. 7.5 del Regolamento Generale.

Si specifica infine che il progetto esecutivo deve essere presentato di norma in due copie, delle quali una sarà restituita al termine della procedura con i timbri di approvazione. Per quanto riguarda l’imposta di bollo nell’ambito del procedimento relativo all’approvazione del progetto e/o al rilascio della concessione per linee funiviarie in servizio pubblico, le relazioni illustrative, gli elaborati, i disegni, i progetti da allegare alle istanze non sono soggetti all’imposta di bollo. Restano invece soggetti al tributo, fin dall’origine, le istanze che accompagnano gli elaborati tecnici di cui sopra, nonché gli atti finali autorizzativi posti in essere dall’amministrazione in esito alle istanze medesime.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

ing. Antonio POLLANO

 



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