Circolare 6/2003 chiusure impianti

L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

Disposizioni sulla sospensione temporanea dell'esercizio e sulle vicende modificative della concessione di esercizio per gli impianti a fune.

CIRCOLARE 6/2003

In seguito a diversi quesiti presentati allo scrivente Servizio in merito agli argomenti di cui all'oggetto, il S.I.F. intende fornire i chiarimenti del caso.

In merito alle sospensioni temporanee o definitive dell'esercizio si chiarisce quanto segue.

•  Nel caso in cui la Società esercente intenda interrompere il servizio pubblico per alcuni giorni a causa di lavori di manutenzione straordinaria, il periodo di sospensione deve essere comunicato tempestivamente a questo Ufficio, così come la fine dei lavori.

•  Nel caso in cui la Società esercente intenda ottenere la sospensione per l'intera stagione invernale oppure per preordinate chiusure infrasettimanali o periodiche deve presentare con congruo anticipo regolare istanza motivata allo scrivente Servizio che provvederà, valutato caso per caso, ad autorizzare la sospensione temporanea dell'esercizio. La documentazione, allegata alla domanda, dovrà riportare almeno i dati di afflusso all'impianto dell'ultima stagione e l'eventuale dichiarazione che la chiusura dell'impianto non impedisce le funzioni di arroccamento sul comprensorio. In ogni caso, scaduto il termine di chiusura autorizzato, salvo proroghe del termine stesso, la Società concessionaria dovrà provvedere o alla risoluzione della concessione o alla riapertura dell'impianto oppure richiedere il rinnovo della sospensione.

Per ciò che concerne l'ambito tecnico, nel caso di sospensione stagionale dell'esercizio, dovranno comunque essere effettuate tutte le verifiche tecniche previste (controlli e prove annuali sullo stato dell'impianto e sulle funi, controlli e sostituzioni previsti dal D.M. 23/85 e successive integrazioni). In caso contrario sarà sospeso il nulla osta tecnico all'esercizio.

•  Nel caso in cui la Società esercente ritenga che non sussistano più le ragioni di pubblico interesse, essa ha la possibilità di presentare istanza motivata di risoluzione consensuale della concessione (come determinato al comma 5 dell'art. 46 della L.R. 29/97, che disciplina le vicende modificative del rapporto concessorio). Tale richiesta deve essere corredata da documentazione atta ad avvalorare la scelta, quale ad esempio i dati di afflusso all'impianto delle ultime stagioni, la documentazione che dimostri le eventuali continue perdite gestionali, eventuali relazioni di carattere tecnico, dichiarazione che l'impianto non svolge funzioni di arroccamento, e da quant'altro possa giustificare la scelta. Il Servizio Infrastrutture Funiviarie provvederà quindi, se dal caso a proporre alla Giunta regionale la risoluzione della concessione.

Solo ad approvazione avvenuta il concessionario potrà provvedere alla demolizione e rimozione dell'impianto, al ripristino dei terreni, il tutto entro diciotto mesi dall'atto risolutivo, così come previsto per legge.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

ing. Antonio POLLANO

 



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