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Circolare 7/2005 progetto esecutivo
Contenuti del progetto esecutivo al fine del rilascio della concessione funiviaria, ai sensi dell'art. 42 comma 5 della l.r. 29/97.
Circolare 7/2005
Con la presente lo scrivente Servizio intende fornire alcune indicazioni in merito ai contenuti del progetto esecutivo, modificati dall'entrata in vigore della Direttiva Europea 2000/9 sugli impianti a fune, da presentare per l'iter di rilascio della concessione funiviaria per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie in servizio pubblico. Tali contenuti sono stati definiti, in generale, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 17/06/2005. La presente circolare li definisce nel dettaglio.
Sino all'anno passato i progetti esecutivi, la cui approvazione tecnica è necessaria per il rilascio della concessione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, erano approvati completamente dal servizio regionale competente in materia di impianti a fune, ed il contenuto di tali progetti era indicato dalle norme tecniche italiane.
Da quest'anno gli impianti saranno approvati, dal punto di vista tecnico, da organismi distinti:
" da enti certificatori, per i componenti e sottosistemi di sicurezza;
" dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, per la parte di infrastruttura (cioè le opere civili, le caratteristiche generali d'impianto e quelle prestazionali, quali la velocità, le distanze dal suolo, la portata oraria, ecc.).
In particolare, in assenza di norme europee armonizzate per l'infrastruttura, rimangono vigenti gli articoli delle norme italiane relativamente alla infrastruttura ed alle prestazioni dell'impianto, riportati in allegato, mentre sono vigenti le norme europee relativamente ai componenti di sicurezza di impianto.
Considerato che il servizio regionale preposto non approva più la parte certificata e che la Direttiva non prevede che siano consegnati alle autorità di sorveglianza i progetti esecutivi della parte certificata, le ditte costruttrici non sono più tenute ad inviare alle società ed al SIF il progetto esecutivo della parte certificata, ma solo il definitivo e gli attestati e dichiarazioni di conformità dei componenti e sottosistemi.
La deliberazione n. 1914 del 17/06/2005 ha quindi definito, in armonia con la direttiva europea e con l'art. 42 comma 5 della l.r. 29/97, i contenuti del progetto esecutivo da presentare, nei modi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 del 26/04/1999, ai fini della approvazione tecnica funiviaria da parte della struttura competente in materia di impianti a fune, nonché al fine di consentire l'espressione dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti in materia di geologia, idrogeologia, nivologia, piste da sci.
Pertanto il SIF dispone che il progetto esecutivo da presentare ai fini della concessione funiviaria sia composto almeno dai seguenti elaborati:
1. Progetto esecutivo delle opere di infrastruttura. Il progetto esecutivo delle opere di infrastruttura determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento di infrastruttura sia identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione. In particolare il progetto è costituito dalla relazione generale, dal calcolo di linea, dal profilo longitudinale, dai calcoli delle opere in c.a. e strutture metalliche, dai disegni di insieme e di dettaglio delle opere di infrastruttura, dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, adeguatamente interfacciati con le relazioni di cui al punto 2.
2. Relazioni esecutive relative alla geologia, idrogeologia, geotecnica, nivologia delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto. Indicazione planimetrica delle aree destinate alle piste da sci.
3. Relazione puntuale di corrispondenza del progetto con gli articoli relativi all'infrastruttura delle norme italiane vigenti, la quale dimostri inoltre il rispetto delle medesime norme per quanto riguarda l'interfaccia tra infrastruttura e sottosistemi e componenti certificati.
4. Dichiarazione conclusiva del progettista sul rispetto delle norme italiane (PTS e D. Lgs. n. 210/2003), sul coordinamento e sulla reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi tra loro e con le parti di infrastruttura, sul rispetto per tutto l'impianto dei requisiti essenziali.
5. Analisi e relazione di sicurezza. Le analisi di sicurezza sono condotte secondo metodi consolidati, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 6 ed all'Allegato III del D. Lgs. n. 210/2003 (vedere ad es. la norma UNI EN 1050), prendendo comunque in esame i rischi di tipo ambientale derivanti dalle condizioni morfologiche, geologiche, geotecniche, nivologiche dell'area interessata dalla costruzione, nonché i rischi di tipo umano-operativo-gestionale.
La relazione di sicurezza deve riportare la illustrazione dei criteri e dei risultati delle analisi di sicurezza e deve concludersi con una accurata elencazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza. Le analisi e/o la relazione di sicurezza devono indicare tutte le misure previste per affrontare i rischi individuati.
6. Disegni di insieme dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni principali, e, se collaboranti con altri sottosistemi o componenti, disegni e relazioni illustranti l'interfacciamento reciproco, in particolare:
" schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione, ove esistano, con relative descrizioni;
" schemi funzionali dell'impianto elettrico riportanti anche il sistema di alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia;
" ogni ulteriore elemento che il progettista ritenga utile per illustrare l'opera;
" descrizione dei sistemi informativi.
7. Documentazione tecnica comprendente le condizioni e le limitazioni di esercizio.
8. Documentazione tecnica, comprensiva di schemi elettrici, relativa alla valutazione del rischio di incendio, alla distribuzione elettrica, al sistema di messa a terra con valutazione dell'ammissibilità delle tensioni di passo e contatto, alle protezioni contro le scariche atmosferiche.
9. Attestati di conformità dei componenti di sicurezza e attestati di esame CE dei sottosistemi, corredati dai relativi documenti di accompagnamento previsti dalla direttiva (descrizione generale del tipo, campo di impiego, norme di riferimento, ecc.). Per quest'ultimo punto, per l'anno 2005, in armonia con le indicazioni della Circolare Ministeriale 1/2004, è ammessa la consegna al SIF degli attestati di conformità dei componenti di sicurezza e degli attestati di esame CE dei sottosistemi almeno 30 giorni prima della data prevista per il collaudo.
Si rammenta infine che, ai fini del rilascio della concessione, oltre a quanto elencato dovrà essere consegnata la documentazione prevista dalla deliberazione n. 1280/99.
Allegati: Disposizioni da applicare all'infrastruttura
INDICE
NORME RELATIVE ALL'INFRASTRUTTURA
A) Procedure
B) Regolamento Generale, di cui al DM n. 400/98:
C) PTS di cui al DM 8/3/99 (seggiovie e cabinovie):
D) PTS Impianti Elettrici, di cui al DM 15/4/2002:
E) D.M. 15/2/69 n. 815 (funivie bifune):
F) D.M. 15/3/82 (sciovie):
G) Norme di esercizio
PARAMETRI DA CONTROLLARE QUALI INTERFACCE
PTS di cui al DM 8/3/99 (seggiovie e cabinovie):
Regolamento Generale di cui al DM 400/98:
DM 15/3/82 (sciovie):
DM 15/2/69 n. 815 (funivie bifune):
NORME RELATIVE ALL'INFRASTRUTTURA
rimangono applicabili i seguenti articoli delle sottoelencate normative:
A) Procedure di esame del progetto
Valgono le norme nazionali per le parti (di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo)
B) Regolamento Generale, di cui al DM n° 400/98:
devono essere osservati i seguenti articoli in quanto relativi all'infrastruttura o che individuano caratteristiche prestazionali (dati del sistema)
Art |
Titoli |
commi |
6 |
Norme generali di costruzione e prove dei materiali |
tutti |
7 |
Tracciato e profilo della linea |
tutti |
9 |
Tensione delle funi |
tutti |
10 |
Ancoraggi, attacchi d'estremità e impalmature |
10.2 (salvo limiti di impiego diversi e risultanti dalla certificazione della fune) |
11 |
Sicurezza delle funi |
11.1 ÷ 11.4, 11.7 |
12 |
Sicurezza rispetto allo scorrimento sulle pulegge motrici delle funi aventi compiti di trazione |
12.1 |
13 |
Velocità e intervallo minimo tra i veicoli |
tutti |
14 |
Franchi minimi e intervia |
tutti |
15 |
Dispositivi di soccorso e altezza massima dal suolo |
tutti |
16 |
Attraversamenti |
tutti |
17 |
Norme comuni alle stazioni |
17.1 (salvo limiti di impiego diversi e risultanti dalla certificazione della fune) |
18 |
Stazione motrice |
18.1 ÷ 18.9, 18.11, 18.13, |
19 |
Dispositivi di tensione |
19.1 ÷ 19.6, 19.9 ÷ 19.10, |
20 |
Stabilità e robustezza delle strutture portanti dell'impianto |
tutti |
21 |
Stabilità delle funi sugli appoggi |
21.1, 21.2 tranne l'ultima frase, |
22 |
Costruzione dei sostegni dell'impianto |
tutti |
23 |
Scarpe e rulliere |
23. 2(solo per le parti non certificate) |
24 |
Veicoli |
24.4 ultimo capoverso, |
25 |
Dispositivi di attacco dei veicoli alla fune dell'anello trattivo |
25.3-b nell'interfaccia |
26 |
Circuiti elettrici di linea per la sicurezza e le telecomunicazioni |
26.3, 26.5, 26.7 ÷ 26.8, 26.10 ÷ 26.11 |
27 |
Impianto di messa a terra elettrica |
tutti |
C) PTS di cui al DM 8/3/99 (Funivie monofune):
Art |
|
Amm. Automatico |
Amm. Fisso |
3.1 |
Tracciato e profilo della linea |
3.1.1 ÷3.1.6 |
idem |
3.3 |
Tensione delle funi |
3.3.1 ÷ 3.3.3 |
idem |
3.5 |
Sicurezza delle funi (si usa il carico somma) |
3.5.1 ÷ 3.5.3 |
idem |
3.6 |
Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune portante-traente nella puleggia motrice |
3.6.1 ÷ 3.6.2 |
idem |
3.7 |
Velocità ed intervallo minimo fra i veicoli |
3.7.1 |
idem |
3.7.2 |
Velocità in linea e nelle stazioni |
3.7.2.1 ÷ 3.7.2.2 |
anche 3.7.2.3 |
3.7.3 |
Equidistanza in linea e nelle stazioni |
3.7.3.1 ÷ 3.7.3.2 |
solo 3.7.3.1 |
3.7.4 |
Intervallo di tempo tra veicoli consecutivi |
3.7.4.1 ÷ 3.7.4.2 |
idem |
3.7.5 |
Trasporto promiscuo |
3.7.5.1 |
idem |
3.8 |
Franchi minimi e intervia |
3.8.1 |
idem |
3.8.2 |
Franchi verticali in linea e nelle stazioni |
3.8.2.1 ÷ 3.8.2.5 |
3.8.2.1 ÷ 3.8.2.4 |
3.8.3 |
Intervia |
3.8.3.1 |
idem |
3.8.4 |
Franchi laterali in linea |
3.8.4.1 ÷ 3.8.4.4 |
3.8.4.1 ÷ 3.8.4.3 |
3.8.5 |
Franchi laterali in stazione |
3.8.5.1 ÷ 3.8.5.3 |
idem |
3.9 |
Altezza massima dal suolo |
3.9.1 ÷ 3.9.3 |
idem |
3.10 |
Dispositivi di recupero ed evacuazione dei viaggiatori |
3.10.1, |
idem |
3.11 |
Attraversamenti e parallelismi |
tutti |
idem |
3.12 |
Norme comuni alle stazioni |
3.12.9 ÷ 3.12.14 |
idem |
3.12.15 |
Piste - Banchine - Avanstazioni |
3.12.15.1 ÷ 3.12.15.7 |
idem |
3.12.16 |
Disposizioni particolari per le cabinovie |
3.12.16.1 *) , |
idem |
3.12.18 |
Collegamento dei veicoli alla fune |
3.12.18.5*) |
non previsto |
3.12.19 |
Immagazzinamento e rimozione dei veicoli |
3.12.19.1 ÷ 3.12.19.4 |
non previsto |
3.13 |
Stazione motrice |
3.13.1 ÷ 3.13.7, 3.13.9, |
idem tranne 3.13.25 |
3.14 |
Dispositivi di tensione |
3.14.1 ÷ 3.14.2, 3.14.4 |
idem |
3.14.7 |
Sistema idraulico per la messa in tensione della fune |
3.14.7.1 esclusa la frase “nelle verifiche del cilindro di cui al successivo punto 9”, 3.14.7.12 primo capoverso, 3.14.7.13, |
idem tranne 3.14.7.18 |
3.15 |
Stabilità e sicurezza delle strutture e degli elementi costitutivi dell'impianto |
3.15.1.1, 3.15.1.3, |
idem |
3.15.3 |
Verifiche di resistenza e stabilità |
3.15.3.1 ÷ 3.15.3.15 |
idem |
3.15.6 |
Azione del vento |
3.15.6.1 ÷ 3.15.6.11 |
idem |
3.16 |
Stabilità della fune sugli appoggi |
3.16.1 ultimo capoverso, |
idem |
3.17 |
Costruzione dei sostegni dell'impianto |
3.17.1 ÷ 3.17.8 |
idem |
3.18 |
Rulli e rulliere |
3.18.3, 3.18.19 punto 2 |
idem |
3.19 |
Veicoli |
3.19.1, 3.19.6 ÷ 3.19.7 |
idem |
3.20 |
Dispositivi di attacco dei veicoli alla fune dell'anello trattivo |
3.20.8 ÷ 3.20.10, 3.20.14 |
idem tranne 3.20.14 |
D) PTS Impianti Elettrici, di cui al DM 15/4/2002:
Art |
titolo |
commi |
2.8 |
Sorgenti di energia e distribuzione |
2.8.1 ÷ 2.8.12 |
3.1.2 |
Protezione contro i contatti diretti |
tutti |
3.1.3 |
Protezioni contro le sovracorrenti |
tutti |
3.1.4 |
Protezione delle strutture contro i fulmini |
tutti |
3.1.5 |
Accesso ai locali e ai quadri elettrici |
tutti |
3.1.6. |
Dislocazione dei quadri elettrici |
tutti |
3.1.8 |
Compatibilità elettromagnetica |
tutti |
3.2.1 |
Condizioni normali per l'impiego delle apparecchiature |
tutti (solo per le parti di impianto elettrico non certificate) |
3.2.2 |
Condizioni di alimentazione elettrica normali |
tutti |
3.2.3 |
Condizioni di alimentazione elettrica eccezionali |
tutti |
3.2.4 |
Ambienti di collocazione delle apparecchiature |
tutti |
3.2.5 |
Condizioni climatiche normali |
tutti |
3.2.6 |
Condizioni climatiche eccezionali |
tutti |
3.2.7 |
Caratteristiche specifiche dell'impianto |
tutti |
4.2.1 |
Dichiarazione di conformità e rispondenza |
Tutti (solo per le parti di impianto elettrico non certificate) |
4.2.2 |
Manuale d'uso e manutenzione |
tutti |
E) D.M. 15/2/69 n° 815 (funivie bifune):
Art |
titolo |
commi |
2.1 |
Tracciato e profilo della linea |
2.1.1 ÷ 2.1.2 |
2.2 |
Condizioni necessarie per l'ancoraggio fisso |
tutti |
2.4 |
Calcolo e sicurezza delle funi |
2.4.1, 2.4.4 ÷ 2.4.5 |
2.5 |
Sicurezza allo scorrimento |
tutti |
2.6 |
Franchi minimi |
tutti |
2.7 |
Dispositivi di soccorso |
2.7.1 ÷ 2.7.4, 2.7.6 ÷ 2.7.9, 2.7.11 |
2.8 |
Dispositivi alle stazioni |
2.8.1 ÷ 2.8.2 |
2.9 |
Stazione motrice |
2.9.1 (escluso 2° capoverso), 2.9.4 ÷ 2.9.5, |
2.10 |
Dispositivi di tensione |
2.10.5 (qualora i tamburi non siano certificati) |
2.11 |
Gradi di sicurezza |
2.11.1 ÷ 2.11.2, 2.11.7 ÷ 2.11.8, 2.11.11 ÷ 2.11.12 |
2.12 |
Stabilità allo scorrimento e al rovesciamento delle strutture portanti |
tutti |
2.13 |
Forze dovute al vento |
tutti |
2.14 |
Stabilità della fune sugli appoggi |
Tutti (tranne 2.14.3) |
2.15 |
Costruzione dei sostegni dell'impianto |
tutti |
2.16 |
Scarpe e rulliere |
2.16.1 ÷ 2.16.3 (salvo certificazione della scarpa) |
2.17 |
Veicoli |
2.17.9, 2.17.10 (tranne ultimo capoverso) |
2.18 |
Morsetti di attacco del veicolo all'anello trattivo |
2.18.5 |
2.19 |
Circuiti elettrici di linea per la sicurezza e le telecomunicazioni |
2.19.4 ÷ 2.19.5 |
2.20 |
Impianto di messa a terra elettrica |
Impianto di messa a terra |
F) D.M. 15/3/82 (sciovie):
Art |
titolo |
commi |
2.1 |
Tracciato e profilo della linea |
tutti |
2.3 |
Sicurezza delle funi |
tutti |
2.5 |
Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice |
tutti |
2.6 |
Velocità e intervallo minimo tra i dispositivi di traino |
tutti |
2.7 |
Franchi e intervia |
tutti |
2.8 |
Attraversamenti e parallelismi |
tutti |
2.9 |
Disposizioni concernenti la stazione di partenza e la stazione di arrivo |
2.9.4 ÷ 2.9.8 |
2.10 |
Argano e apparecchiature di comando |
2.10.3, 2.10.6 |
2.12 |
Norme di costruzione e caratteristiche dei materiali |
tutti (relativamente alla parte infrastrutture) |
2.13 |
Gradi di sicurezza |
tutti (relativamente alla parte infrastrutture) |
2.14 |
Stabilità allo scorrimento e al rovesciamento delle strutture portanti |
tutti |
2.15 |
Azione del vento |
tutti |
2.16 |
Costruzione dei sostegni |
tutti |
2.17 |
Rulli e rulliere |
2.17.2 ÷ 2.17.5, |
2.18 |
Dispositivi di traino |
2.18.11 |
2.20 |
Impianti elettrici |
2.20.1 (solo per le parti di impianto elettrico non certificate) |
2.21 |
Pronto soccorso |
tutti |
2.22 |
Sciovie a fune bassa |
2.22.1, 2.22.2, |
2.23 |
Sciovie su ghiacciaio |
2.23.1 ÷ 2.23.5, |
2.24 |
Sciovie parallele utilizzanti i medesimi sostegni di linea |
2.24.1 ÷ 2.24.6 |
2.25 |
Slittinovie |
2.25.1 ÷ 2.25.4, 2.25.7 |
|
|
|
G) Norme di esercizio
Valgono le norme nazionali finché non ci sono indicazioni normative diverse.
PARAMETRI DA CONTROLLARE QUALI INTERFACCE.
L'interfaccia tra:
· elementi di infrastruttura e componenti di sicurezza certificati
· elementi di infrastruttura e sottosistemi certificati
e' verificata secondo le norme italiane.
Dell'interfaccia tra:
sottosistemi certificati
componenti di sicurezza certificati
sottosistema certificato e componente di sicurezza certificato
va accertata la reciproca compatibilità possibilmente mediante l'esame della documentazione di certificazione.
Qualora l'interfacciamento tra sottosistemi e componenti, componenti e componenti, ecc., non risulti dalla documentazione accompagnatoria della certificazione, dovrà farsi riferimento alla normativa italiana.
PTS di cui al DM 8/3/99 (Funivie monofuni):
Art |
Interfaccia infrastruttura-sottosistema |
Interfaccia sottosistema-sottosistema |
3.2.1 |
EMI sulle funi prima della messa in opera |
|
3.4.4 |
|
Controllare i limiti di impiego di pulegge e/o funi e/o rulli |
3.4.5 |
|
Controllare i limiti di impiego di pulegge e/o funi e/o rulli |
3.4.6 |
Certificato del componente di sicurezza dell'impalmatura redatto dal costruttore della fune, secondo la norma PR EN 12927.3 (citato nel certificato CE) |
|
3.10.6 |
Idoneità ed efficacia devono risultare da specifiche prove pratiche |
|
3.12.1 |
|
Rapporti Ø pulegge / Ø fune |
3.13.14 |
Durante le prove la decelerazione media dei sistemi frenanti deve essere compresa tra 0,5 e 1 m/s2 |
|
3.13.16 c. 6 |
La decelerazione massima deve essere non superiore a 2 m/s2 |
|
3.13.25 |
La decelerazione minima deve essere non inferiore a 0,4 m/s2 |
|
3.18.2 |
|
Rapporto d rullo / Ø fune |
3.18.13 |
Sbandamento massimo del veicolo |
Sbandamento massimo della morsa |
3.19.9 |
Prove estensimetriche per ritenere ammissibile lo spettro di sollecitazioni indotte dal tracciato dell'impianto nei confronti di morsa e veicolo |
|
3.19.10 |
Facile e sicura applicazione dei dispositivi di calata a terra dei viaggiatori sulla struttura dei veicoli |
|
3.20.5 |
|
Libero passaggio della morsa rispetto a bordi dei rulli |
Regolamento Generale di cui al DM n°400/98:
Art |
Interfaccia infrastruttura-sottosistema |
Interfaccia sottosistema-sottosistema |
10 |
Il manuale di manutenzione contiene le indicazioni del numero massimo di impalmature |
|
|
|
|
DM 15/3/82 (sciovie):
Art |
Interfaccia infrastruttura-sottosistema |
Interfaccia sottosistema-sottosistema |
2.09.1 |
|
Rapporto Ø puleggia / Ø fune |
2.11.2 |
|
Rapporto Ø puleggia / Ø fune |
2.17.9 |
|
Libero passaggio del traino rispetto a bordi dei rulli |
2.19.2 |
|
Libero passaggio del traino rispetto a bordi delle pulegge |
|
|
|
DM 15/2/69 n. 815 (funivie bifune):
Art |
Interfaccia infrastruttura-sottosistema |
Interfaccia sottosistema-sottosistema |
2.3.1 |
Tensione residua all'estremità dell'ultima spira |
|
2.3.2 |
|
Rapporti di avvolgimento funi portanti / tamburi |
2.4.2 |
Dati d'ingresso del calcolo di linea con coefficiente di attrito tra scarpa di appoggio e funi portanti assunti in conformità a quanto dichiarato nelle certificazioni |
|
2.4.3 |
|
Rapporto diametro pulegge di deviazione / diametro fune tenditrice |
2.8.3 |
|
Rapporti diametro pulegge / diametro fune |
2.8.4 |
|
Rapporti diametro pulegge / diametro fune |
2.10.1 |
|
Rapporti diametro fune / raggio carrelliera |
2.10.2 |
|
Rapporti diametro fune / raggio carrelliera |
2.10.4 |
|
Rapporti diametro fune / diametro puleggia |
2.14.3 |
|
Rapporti diametro fune trazione/ profondità di gola del rullo |
2.16.1 |
Rapporti funi che scorrono/scarpa (se non certificato) |
Rapporti funi che scorrono/scarpa |
2.16.2 |
Rapporti funi che non scorrono/scarpa (se non certificato) |
Rapporti funi che non scorrono/scarpa |
2.16.4 |
|
Rapporti diametri rulli/fune |
2.17.15 |
|
Impuntamento freno su scarpa |
2.18.4 |
|
Diametro fune/ tamburello di vettura |
Dgr 1914 del 17.06.05
L’Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, sig. Luciano Caveri, riferisce alla Giunta regionale in merito alla necessità di operare alcuni adeguamenti alla procedura di rilascio delle concessioni in materia di impianti a fune a seguito della entrata in vigore della Direttiva 2000/9/CE, che regola la costruzione degli impianti a fune per il pubblico trasporto.Richiama le seguenti norme:
• la legge regionale 1 settembre 1997, n. 29, “Norme in materia di trasporto pubblico di linea” ed in particolare gli artt. 41 e 42, che disciplinano la domanda, l’istruttoria ed il rilascio della concessione di impianti a fune;
• il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400, “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone”;
• il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio e successive modificazioni.
Richiama inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1280 del 26 aprile 1999, relativa all’approvazione di modalità e procedure per l’attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune, a modificazione della deliberazione della Giunta regionale dell'8 giugno 1998, n. 2046.
Richiama infine la recente Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 12 maggio 2004 relativa alla attuazione della Direttiva 2000/9/CE in materia di impianti adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.
Rammenta che l’articolo 42 comma 5 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 richiede, per l’ottenimento della concessione funiviaria, l’approvazione del progetto esecutivo funiviario da parte della struttura regionale competente in materia di impianti a fune, e che il comma 8 dello stesso articolo rinvia alla Giunta regionale la disciplina dei tempi e delle procedure per il rilascio della concessione.
Precisa che, ai fini del rilascio della concessione, i contenuti del progetto esecutivo sono inoltre oggetto di specifici pareri espressi da altri servizi della Regione Valle d’Aosta.
Informa che la direttiva ha separato le modalità e le norme di riferimento per l’approvazione degli impianti in due sottoinsiemi distinti:
a) l’infrastruttura, definita come l’insieme del tracciato, dei dati del sistema, delle opere civili della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondamenta comprese;
b) i sottosistemi e componenti di sicurezza di impianto, intesi come i componenti o gruppi di componenti incorporati nell’impianto allo scopo di garantire la sicurezza e soggetti al libero mercato ai sensi della sopracitata direttiva.
Segnala in particolare che, in assenza di norme europee armonizzate per l’infrastruttura, rimangono vigenti gli articoli delle norme italiane relativamente alla
infrastruttura ed alle prestazioni dell’impianto, mentre sono vigenti le norme europee relativamente ai componenti di sicurezza di impianto; quindi non è richiesta la loro approvazione sulla base del progetto esecutivo da parte della struttura competente in materia di impianti a fune, ma è necessaria ai fini approvativi la certificazione da parte di enti notificati.
Evidenzia quindi la necessità di definire con maggior precisione ed in armonia con la direttiva europea i contenuti del progetto esecutivo da presentare, nei modi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 del 26 aprile 1999, ai fini della approvazione tecnica funiviaria da parte della struttura competente in materia di impianti a fune nonché al fine di consentire l’espressione dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti in materia di geologia, idrogeologia, nivologia, piste da sci.
LA GIUNTA REGIONALE
• preso atto di quanto riferito dall’Assessore sig. Luciano Caveri;
• richiamate le deliberazioni citate in premessa;
• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4879 in data 30 dicembre 2004 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
• visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione grandi infrastrutture funiviarie dell’Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei in vacanza del posto di Capo del Servizio infrastrutture funiviarie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della Legge Regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
• ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1. di stabilire che i contenuti del progetto esecutivo di cui all’art. 42 comma 5 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 da presentare alla struttura competente in materia di impianti a fune, ai fini della approvazione tecnica funiviaria nonchè al fine dell’ottenimento degli specifici pareri tecnici delle strutture regionali competenti in materia di geologia, idrogeologia, nivologia, piste da sci, siano i seguenti:
• progettazione esecutiva delle parti di infrastruttura, così come definita all’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210;
• relazioni esecutive in materia di geologia, idrogeologia, geotecnica, nivologia e piste da sci delle aree interessate dalla costruzione dell’impianto;
• relazione che attesti puntualmente la rispondenza agli articoli della normativa funiviaria italiana relativa alla infrastruttura;
• quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 1 del 12 maggio 2004, in merito al progetto definitivo per ciò che riguarda gli elementi di impianto non facenti parte
dell’infrastruttura e soggetti a certificazione da parte di enti certificatori;
2. di stabilire che varianti alla documentazione elencata possono essere richieste dalla struttura competente in materia di impianti a fune ove si evidenzino delle necessità tecniche specifiche.