La raccolta dei funghi in Valle d'Aosta

La raccolta dei funghi in Valle d´Aosta è disciplinata dalla Legge regionale n. 16 del 31 Marzo 1977 e succ. modificazioni "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore".

In linea generale la norma autorizza la raccolta di una quantità massima di funghi non superiore ad un chilo per persona eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.

Nei boschi soggetti a vincolo idraulico-forestale, la raccolta può essere ulteriormente ridotta o addirittura vietata in quelle zone in cui essa possa determinare nell' ecosistema forestale profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica.

Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonchè di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno. E' inoltre vietato estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.

 



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