La legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l’articolo 31 (Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l’emergenza COVID-19), commi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 stabilisce che il Presidente della Regione opera, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza.
Il Presidente della Regione, con ordinanza:
a) individua la struttura dirigenziale di primo livello e l’ufficio tecnico, con funzioni di supporto al commissario, il cui dirigente assume le funzioni di soggetto attuatore, ne disciplina il funzionamento, attribuisce le risorse finanziarie e definisce l’organico minimo del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni;
b) approva, sentito l’Assessore all’Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, il piano straordinario per l’avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021, con l’individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo;
e) dispone ogni altra misura necessaria a garantire l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo.