Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013:
- ha definito, all’ articolo 6 - lettera c) -, le date di inizio e fine della campagna lattiera (1° luglio – 30 giugno successivo),
- ha istituito le disposizioni per le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (articoli 148-149-152-153-154-156-159-161),
- ha ridefinito le dichiarazioni obbligatorie che gli acquirenti di latte vaccino riconosciuti (definiti primi acquirenti) hanno l’obbligo di presentare all’autorità nazionale competente al fine di monitorare le quantità di latte commercializzate (articolo 151).
In seguito, l’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021, ha introdotto l’obbligo di dichiarazione del prezzo medio mensile pagato per l’acquisto di latte bovino crudo e latte bovino crudo biologico.
A livello nazionale, al momento attuale, il recepimento del suddetto Regolamento (UE) 1308/2013, nonché del Regolamento (UE) n. 2117/2021, trova riscontro all’interno delle seguenti norme:
- la Legge n. 91 del 2 luglio 2015, di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, che stabilisce le condizioni per la durata dei contratti previsti dall’articolo 148 del Regolamento UE 1308/2013;
- il Decreto del Mipaaf n. 387 del 3 febbraio 2016 per quanto concerne le disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP) di cui agli articoli 152, 153, 154, 156, 159 e 161 del Regolamento UE 1308/2013;
- il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e delle successive modificazioni e integrazioni al decreto-legge:
- estende il monitoraggio della produzione di latte, oltre a quello vaccino già in vigore, anche al settore ovi-caprino;
- istituisce sanzioni per gli inadempimenti relativi alle dichiarazioni obbligatorie da rendere ai fini del monitoraggio delle produzioni lattiere di cui sopra;
- i Decreti Mipaaf n. 360338 del 6 agosto 2021 (latte vaccino) e n. 379378 del 26 agosto 2021 (latte ovicaprino), che:
- definiscono le modalità per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte;
- esplicitano le modalità e le tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni mensili dei primi acquirenti;
- istituiscono le dichiarazioni obbligatorie per i piccoli produttori di latte che commercializzano in modo diretto il proprio latte (non conferendolo ad un primo acquirente) e/o i prodotti trasformati da esso derivati;
- istituiscono le dichiarazioni trimestrali di produzione, commercializzazione e giacenza dei prodotti ottenuti, per le ditte che effettuano la trasformazione di prodotti lattiero-caseari (primi acquirenti e fabbricanti);
In questo ambito la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha i seguenti compiti:
- procedere al riconoscimento dei primi acquirenti, distintamente per il latte vaccino e per il latte ovi-caprino, ed alla loro registrazione nei rispettivi albi presenti nel portale SIAN;
- procedere al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori ed alla loro registrazione nel portale SIAN;
- effettuare i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni previste sia dal Decreto del Mipaaf n. 360338 del 6 agosto 2021, art. 6, commi 2, 5 e 6, sia dal Decreto del Mipaaf n. 379378 del 26 agosto 2021, art. 6, commi 2, 5 e 6, sulla base di un campione individuato da AGEA per ogni anno solare, con criteri e modalità concordati con le Regioni e l’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari);
- rettificare le registrazioni mensili dei primi acquirenti, trimestrali dei fabbricanti che effettuano la trasformazione, nonché annuali per i produttori che effettuano le vendite dirette, sulla base dei controlli effettuati;
- in caso accerti violazioni agli obblighi previsti dai Decreti del Mipaaf n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, trasmettere gli atti di accertamento, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, all’ICQRF ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e delle successive modificazioni e integrazioni al decreto-legge.