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comunicazione politica e propaganda elettorale 

Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali (18 luglio 2020) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

L’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale, con riferimento agli organi che rappresentano le amministrazioni e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

L'art. 9 della citata legge, nell’intento di non ostacolare il regolare e doveroso servizio di comunicazione di utilità sociale, sottintende inoltre l'opportunità di riposare su equilibrio e correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire nel periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. In tal senso vanno pertanto letti i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell’attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto di comunicazione istituzionale, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono invece certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie a dare efficacia giuridica agli atti amministrativi.

Attesa la delicatezza della materia, l’art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n 28 dispone che: “Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo”.

 

Parità di accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l'arco della relativa campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

 

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 18 aosto a giovedì 20 agosto 2020), le Giunte comunali stabiliscono gli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.  (propaganda elettorale diretta). L’assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 17 agosto 2020.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale. Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

 

Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda

Ai sensi dell' art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 21 agosto 2020) la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dai Comuni.

sono inoltre vietati: 

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, possono invece tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 21 agosto 2020), l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

A norma del combinato disposto dell’art. 7 della sopra citata l. 130/1975 e dell’art. 49, comma 4, del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Presidente della Regione nelle sue funzioni prefettizie.

 

Divieto di diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a partire dal quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (da sabato 5 settembre 2020) e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in periodi precedenti a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, l’attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, è opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e senza interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. La presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo dopo la chiusura delle operazioni di votazione alle ore 23, nel rispetto del regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

Divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È invece consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nota informativa prot. n. 4381/051/2020 del 7 agosto 2020 - Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica

Nota informativa prot. n. 4443/054/2020 del 10 agosto 2020 - Disposizioni in materia di comunicazione politica.

 



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