- • Circoscrizione elettorale
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La circoscrizione elettorale, detta anche collegio elettorale, costituisce un elemento essenziale di ogni sistema elettorale. Essa rappresenta, infatti, una porzione del territorio su cui insiste la comunità interessata dalla procedura elettorale.
Tale suddivisione territoriale assume particolare rilevanza in quanto la legge attribuisce ad ogni circoscrizione un numero determinato di seggi dell'organo collegiale da eleggere. A parità di formule elettorali, quindi, i risultati delle votazioni possono mutare anche sensibilmente a seconda del numero di seggi attribuiti ad ogni circoscrizione e della estensione geografica delle medesime, e conseguentemente della dimensione della comunità politica interessata.
Solitamente i sistemi che adottano una formula proporzionale prevedono una circoscrizione residuale, comprendente l'intero territorio interessato dalla procedura elettorale, come strumento di correzione dei problemi di distribuzione dei seggi tra i singoli collegi locali.
Riferimenti normativi:
articoli 56 e 57 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Cittadinanza
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La cittadinanza rappresenta la condizione giuridica personale degli individui che compongono una comunità politica statuale.
Il concetto si usa per distinguere i cittadini da tutti gli altri soggetti che vivono all’interno di uno Stato, quali ad esempio gli stranieri. Se è vero, infatti, che tutte le persone che si trovano all’interno di uno Stato sono soggette alle regole ivi presenti, il riconoscimento della cittadinanza determina l’attribuzione di peculiari diritti e doveri. Si tratta, in particolar modo, di diritti e doveri che attengono alla sfera politica, quali il diritto di voto e l’obbligo di fedeltà. La titolarità di tali prerogative rappresenta il legame esistente tra l’individuo e lo Stato, evidenziando il senso di appartenenza del singolo alla comunità statuale e di condivisione delle sue necessità e degli obiettivi ultimi. L’insieme dei cittadini è anche collettivamente individuato come popolo di un determinato Stato.
Tradizionalmente le norme prevedono una pluralità di criteri in base ai quali può essere riconosciuto lo status di cittadino. La cittadinanza, infatti, può essere attribuita a chi sia discendente diretto di cittadini, così come a chi sia nato all’interno dello Stato della cui cittadinanza si tratta, ovvero a coloro che scelgano di diventare cittadini della comunità statuale in cui vivono da un determinato numero di anni o a coloro che la richiedano in forza di legami personali particolarmente stretti con altri cittadini (quali, a titolo esemplificativo, gli oriundi o gli stranieri coniugati con un cittadino). Riguardando diritti e doveri della sfera politica delle persone, la scelta su quali criteri adottare per riconoscere la cittadinanza dipende da valutazioni particolari che sono differenti da Stato a Stato.
Riferimenti normativi:
articoli 22, 48, 51, 52 e 54 della Costituzione della Repubblica Italiana
- • Comizi elettorali
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I comizi elettorali rappresentano tradizionalmente un particolare tipo di riunione, in luogo pubblico o aperto al pubblico. Essi sono finalizzati alla comunicazione, verso una platea indistinta, di idee e programmi politici da parte di esponenti di forze politiche. Tali manifestazioni sono solitamente organizzate in prossimità dello svolgimento di elezioni politiche o amministrative. Per tale motivo, si utilizza il termine anche per indicare la chiamata del corpo elettorale a prendere parte alla consultazione elettorale.
Considerata l’importanza di tale manifestazione per l’esito delle elezioni, la loro disciplina è contenuta sia nelle leggi riguardanti la pubblica sicurezza sia in quelle relative alle procedure elettorali. Da un lato, infatti, per lo svolgimento dei comizi elettorali il legislatore ha previsto non solo regole meno stringenti di quelle vigenti per le altre manifestazioni in luogo pubblico, ma anche una tutela penale specifica contro possibili azioni di disturbo dei comizi. Dall’altro lato, l’influenza che tale tipo di propaganda politica può esercitare sulle scelte dell’elettore ha indotto il legislatore a vietare simili manifestazioni a ridosso dell’inizio delle operazioni di voto.
Riferimenti normativi:
articoli 61 e 87 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Democrazia
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Il concetto di democrazia fonda le proprie origini nell’antica Grecia e, nel corso della storia, ha assunto diversi significati. Da un punto di vista etimologico, essa rappresenta un sistema di governo basato sulla sovranità del popolo, inteso come insieme dei cittadini di uno Stato. Nei sistemi che si definiscono democratici, quindi, il potere è esercitato dal popolo in via diretta o indiretta. Il concetto si applica altresì a organizzazioni e forme associative non statuali nelle quali l’attività posta in essere trovi nella propria base sociale la legittimazione ultima. Caratteristica principale delle esperienze democratiche è l’applicazione del principio maggioritario, in forza del quale, nell’impossibilità pratica di decidere all’unanimità, prevale la volontà della maggioranza.
Nel contesto storico moderno, i sistemi democratici si sono tradizionalmente caratterizzati per la propensione verso forme di democrazia rappresentativa, nelle quali l’assunzione delle decisioni è demandata ad un numero ristretto di persone selezionate dal popolo secondo un criterio democratico. Anche il principio maggioritario ha, nel tempo, subito alcune limitazioni volte a garantire diritti e situazioni personali che, secondo l’idea comune, non possono essere condizionate dal volere delle maggioranze che di volta in volta possono formarsi.
Riferimenti normativi:
articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana
- • Elettorato attivo
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L'elettorato attivo consiste nella capacità giuridica di un individuo di partecipare a consultazioni elettorali attraverso l'espressione del proprio voto.
In altri termini, esso rappresenta la titolarità del diritto di voto. L'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione di tale capacità è solitamente operata direttamente dalle Carte costituzionali e, in seconda istanza, delle leggi ordinarie che disciplinano i diversi procedimenti elettorali. Relativamente alle elezioni politiche, volte alla formazione di assemblee e organi di rappresentanza diretta della comunità sociale di riferimento, le norme costituzionali e legislative optano tradizionalmente per la soluzione del suffragio universale. Conseguentemente, i requisiti per l'attribuzione del diritto di voto riguardano essenzialmente l'età e la cittadinanza dell'individuo. Alcune deroghe, di natura tassativa, sono previste per l'esclusione dell'elettorato attivo di persone che si trovino in una particolare condizione personale, quale quella di indegnità morale o incapacità civile, o posizione giudiziaria, quale quella di condanna definitiva per determinate tipologie di reato.
Riferimenti normativi:
articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Elettorato passivo
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L'elettorato passivo consiste nella capacità giuridica di un individuo di presentare la propria candidatura a consultazioni elettorali per essere eletto come titolare di cariche all'interno di organi collegiali o monocratici.
Analogamente a quanto accade per l'elettorato attivo, l'individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento di tale possibilità è solitamente operata direttamente dalle Carte costituzionali e, in seconda istanza, delle leggi ordinarie che disciplinano i diversi procedimenti elettorali. Relativamente alle elezioni politiche, volte alla formazione di assemblee e organi di rappresentanza diretta della comunità sociale di riferimento, le norme costituzionali e legislative insistono essenzialmente su requisiti quali l'età e la cittadinanza dell'individuo. In via generale, la perdita dell'elettorato attivo comporta automaticamente la perdita dell'elettorato passivo.
Rispetto alle disposizioni sulla perdita dell'elettorato attivo, più stringenti appaiono le norme sull'ineleggibilità e incandidabilità, che escludono la possibilità di un individuo di essere validamente eletto o, addirittura, di presentare legittimamente la propria candidatura.
Riferimenti normativi:
articoli 56, 58 e 122 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Elezione
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L’elezione rappresenta una procedura di individuazione di uno o più soggetti a cui attribuire un particolare incarico. Diversamente dalla nomina, azione operata da un singolo individuo, l’elezione è il sistema utilizzato quando la selezione spetti ad una pluralità di soggetti, siano essi strutturati in organismi collegiali o meno. L’elezione di uno o più soggetti ad una particolare carica, pertanto, appare come il risultato di una volontà collettiva, formata dal voto di ogni singolo partecipante.
Molteplici sono gli elementi che posso caratterizzare ogni singola procedura di elezione e influenzarne il risultato ultimo. In primo luogo, assumono un’importanza fondamentale l’individuazione dei soggetti titolari dell’elettorato attivo e di quello passivo, così come le modalità di espressione e di calcolo del voto.
Riferimenti normativi:
articoli 56, 57, 61 e 122 della Costituzione della Repubblica Italiana
articoli 16 e 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Legge elettorale
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Con il termine legge elettorale si indica tradizionalmente la norma che disciplina la procedura di elezione dei componenti di un organo politico collegiale.
Essa solitamente si compone di diverse parti, nelle quali si regolamentano i diversi aspetti che caratterizzano le elezioni. In primo luogo, essa è chiamata a individuare i soggetti a cui sia riconosciuto l’elettorato attivo e quello passivo e le modalità di espressione e di calcolo del voto. Di fondamentale importanza, peraltro, sono anche le norme sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali e sulla ripartizione tra esse dei seggi da assegnare.
Nella legge elettorale trovano disciplina ulteriori aspetti di primario rilievo. In tale contesto si collocano le previsioni che regolamentano le fasi preliminari al voto, come l’indizione dei comizi elettorali, o le procedure di voto e gli organi chiamati a gestire le stesse, come i seggi elettorali, o comunque a garantirne il regolare svolgimento.
Riferimenti normativi:
articoli 56, 57, 58, 61, 65, 87 e 122 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Legislatura
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Tradizionalmente, con il termine legislatura si indica la durata del mandato elettorale, ovvero l’arco di tempo in cui un organo collegiale legislativo, formatosi in forza di una consultazione elettorale, svolge le proprie funzioni. Tale periodo è disciplinato nelle norme che regolamentano il funzionamento dei singoli organi legislativi. La durata della legislatura può essere inferiore alla previsione normativa in caso di scioglimento anticipato dell’organo. Tale fenomeno, potenzialmente connesso ad una pluralità di cause, determina la convocazione di una nuova consultazione elettorale e, quindi, l’avvio di una nuova legislatura. Talvolta, in ipotesi tassativamente previste dalle norme, è possibile che venga deliberata una proroga della legislatura, ovverosia un’estensione della durata del mandato. In via ordinaria, poi, al fine di garantire almeno la continuità nell’azione di ordinaria amministrazione dell’organo legislativo, può verificarsi la prorogatio, ovvero l’estensione delle funzioni dei membri dell’organo fino all’assunzione delle funzioni da parte dei nuovi membri eletti.
La legislatura si articola in sessioni, ovvero periodi continuativi di lavoro compresi tra la data della convocazione e l’aggiornamento. All’interno di ogni sessione si tengono ordinariamente una pluralità di riunioni, tradizionalmente chiamate sedute.
Riferimenti normativi:
articoli 60 e 61 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Mandato
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Il termine mandato è stato originariamente elaborato nel diritto privato per indicare un rapporto tra due persone, mandante e mandatario, nel quale la prima conferisce alla seconda, che ne assume l’impegno, l’incarico di compiere uno o più atti giuridici per conto della prima. In campo politico, all’interno di sistemi di democrazia rappresentativa, si usa normalmente parlare di mandato elettorale per indicare il rapporto tra elettore ed eletto, in forza del quale il cittadino conferisce al soggetto eletto il potere di assumere, unitamente agli altri soggetti eletti, le decisioni che interessano la comunità politica di riferimento.
Nel contesto storico contemporaneo, il mandato elettorale si caratterizza tradizionalmente per il divieto di un vincolo di mandato da parte dell’elettore. Infatti, diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, ove il mandante può circoscrivere in modo più o meno ampio la libertà d’azione del mandatario, l’eletto non è in alcun modo vincolato da eventuali indicazioni dei propri elettori, essendo chiamato a svolgere le proprie funzioni nell’interesse dell’intera comunità politica.
Riferimenti normativi:
articolo 67 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 23 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Partecipazione
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Il temine è utilizzato per indicare un fenomeno di crescente attualità nella vita delle collettività statuali per cui le persone prendono parte attiva ai processi decisionali e all’attività delle istituzioni della propria comunità di riferimento. Tradizionalmente, le costituzioni individuano alcune forme di partecipazione, quali l’iniziativa legislativa, le petizioni, l’esercizio del diritto di voto o l’azione all’interno di realtà politiche, quali i partiti.
Più recentemente la partecipazione sta assumendo nuove forme. Da un lato, infatti, è in continua evoluzione la normativa che prevede la possibilità per i singoli di prendere parte ai procedimenti amministrativi che li riguardino, al fine di permettere all’amministrazione di giungere a soluzioni più efficaci ed efficienti. Dall’altro, si assiste allo sviluppo di organi e procedure attraverso le quali i cittadini possono sindacare, o comunque condizionare, l’azione degli apparati pubblici.
Riferimenti normativi:
articoli 48, 49, 50, 51, 71, 75, 123, 132, 133, 138 della Costituzione della Repubblica Italiana
articoli 15, 16, 27, 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Propaganda elettorale
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La propaganda elettorale è costituita dall’insieme di attività di comunicazione di soggetti, individui o movimenti politici, volte a divulgare proposte e programmi politici. Le leggi solitamente disciplinano in modo puntuale le attività compiute in prossimità di consultazioni elettorali. Considerata, infatti, l’importanza degli effetti che simile comunicazione può avere sui risultati finali delle elezioni, le norme tendono a garantire una condizione di parità (par condicio) tra i diversi partecipanti alla consultazione. In particolar modo, nel periodo più recente ha assunto un ruolo importante la regolamentazione della comunicazione politica all’interno dei mezzi di comunicazione di massa, quali giornali e mezzi di informazione.
Strettamente connessa alla garanzia di trasparenza e di parità è la disciplina in merito alle forme di finanziamento dei soggetti che partecipano alla consultazione elettorale.
- • Rappresentanza politica
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Il concetto di rappresentanza è stato originariamente elaborato nel diritto privato per indicare un rapporto tra due persone, rappresentato e rappresentante, nel quale la prima conferisce alla seconda il potere di esprimere nei confronti di terzi la propria volontà. Diversamente dal caso del mandato, quindi, il rappresentante non agisce semplicemente nell’interesse del rappresentato, ma opera nel suo nome. In altri termini, con la propria azione, egli può produrre in capo al rappresentato la titolarità di diritti ed obblighi.
In campo politico, il concetto è utilizzato per individuare i rapporti tra elettori ed eletti all’interno di sistemi di democrazia rappresentativa, talvolta confondendolo con il concetto di mandato elettorale. Diversamente da quest’ultimo, utilizzato per individuare l’attribuzione dell’incarico di concorrere con altri all’assunzione delle decisioni di interesse della comunità, il temine di rappresentanza insiste sull’ampiezza e sulla legittimazione della funzione svolta dagli eletti, identificando la volontà espressa da questi ultimi con la volontà del popolo inteso in senso unitario.
Riferimenti normativi:
articoli 1, 67 della Costituzione della Repubblica Italiana
- • Referendum
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Il referendum rappresenta uno strumento di democrazia diretta con il quale il corpo elettorale ha la possibilità di partecipare alla vita politica della propria comunità. Diversamente dalle consultazioni elettorali volte alla elezione di assemblee legislative e organi collegiali, infatti, con il referendum i cittadini hanno la possibilità di esprimere direttamente la propria volontà in merito a questioni di primario interesse per la vita della collettività a cui appartengono.
L’oggetto e le conseguenze giuridiche del voto referendario possono essere di diverso tipo. Nell’ordinamento italiano si possono in primo luogo rinvenire referendum finalizzati all’abrogazione, così come, in talune Regioni, all’approvazione di norme o atti della pubblica amministrazione. In secondo luogo, si possono svolgere referendum confermativi di deliberazioni già assunte o consultivi. Dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, in taluni casi il voto referendario ha effetto costitutivo, producendo automaticamente l’effetto voluto dalla maggioranza; in altri casi, il risultato del voto rappresenta solo un indirizzo politico per le istituzioni titolari del potere di decidere.
Riferimenti normativi:
articoli 48, 75, 123, 132, 133, 138 della Costituzione della Repubblica Italiana
articoli 15, 27, 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Scheda elettorale
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La scheda elettorale è lo strumento attraverso il quale il cittadino elettore esprime il proprio voto. In mancanza di previsioni che abilitino l’esercizio del diritto di voto anche in modalità differenti, in Italia la scheda elettorale è un documento cartaceo fornito dal Ministero dell’Interno. Esso è formato seguendo le prescrizioni puntuali contenute nella legge elettorale. Tali previsioni sono finalizzate, da un lato, a garantire una condizione di parità tra i diversi soggetti che partecipano alla consultazione elettorale e, dall’altro, ad assicurare all’elettore la possibilità di esprimere correttamente il proprio voto.
Il contenuto della scheda cambia in base all’oggetto della consultazione elettorale e al sistema elettorale adottato. Essa, infatti, può riportare i quesiti sottoposti al voto popolare, nel caso del referendum, così come può contenere i simboli di movimenti politici e, eventualmente, i nominativi di candidati (ovvero spazi nei quali indicare tali nominativi), nel caso di elezione di organi collegiali o monocratici.
- • Seggio elettorale
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Con tale termina si indica il luogo in cui avvengo le operazioni di voto da parte degli elettori. Per astrazione, lo stesso termine è altresì utilizzato per indicare i soggetti che dirigono le operazioni di voto e successivamente procedono allo spoglio delle schede ed al computo dei voti. È diffuso, infatti, l'utilizzo del termine seggio elettorale per indicare l'organo collegiale composto da Presidente e Vicepresidente del seggio e da un numero di scrutatori, a seconda del tipo di consultazione, tra i quali uno assume la veste di segretario. Per organizzare le operazioni elettorali e predisporre tutte le misure necessarie al regolare svolgimento delle procedure di voto, solitamente i componenti del seggio procedono all'apertura del seggio il giorno precedente l'inizio della consultazione. Se le operazioni preliminari, le procedure di voto e lo spoglio delle schede elettorali non possono concludersi in un'unica giornata, al termine di ogni giorno, si procede alla chiusura del seggio ed alla apposizione di sigilli, atti a impedire che estranei possano accedere ai locali. Oltre ai componenti del seggio e agli elettori del medesimo, hanno diritto di accedere ai seggi esponenti incaricati dalle forze politiche di osservare l'andamento delle procedure di voto, così come le forze dell'ordine eventualmente richieste dal Presidente del seggio per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.
- • Sistema elettorale
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Il sistema elettorale rappresenta l’insieme delle regole che disciplinano lo svolgimento delle procedure elettorali e le modalità di calcolo dei voti espressi dal corpo elettorale per giungere alla attribuzione dei seggi o delle cariche oggetto della consultazione. Oggetto principale del sistema elettorale è la formula elettorale, ovvero il criterio di ripartizione dei seggi sulla base dei voti espressi. Tradizionalmente, si usa distinguere in due macro categorie i sistemi elettorali adottati dai diversi legislatori. In primo luogo, si possono avere sistemi maggioritari, all’interno dei quali l’elettore è chiamato ad esprime il proprio voto per eleggere un singolo candidato e risulta eletto colui che abbia ottenuto più voti degli altri. Talvolta, la legge chiede che il candidato ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi. In tal caso, laddove nessun candidato ottenga simile risultato, si procede ad una seconda votazione tra coloro che hanno ottenuto più voti. Si usa solitamente parlare rispettivamente di sistemi maggioritari a turno unico o adoppio turno.
In secondo luogo, si possono avere sistemi proporzionali, all’interno dei quali i candidati vengono selezionati in modo tale da rispecchiare nella composizione finale dell’organo collegiale la dimensione, in termini percentuali, del consenso ottenuto dalle diverse forze politiche che abbiano partecipato alla consultazione. All’interno di simili sistemi sono talvolta previste forme di correzione dei risultati, quali le soglie di sbarramento o i premi di maggioranza, volte a favorire una semplificazione della composizione degli organi e, conseguentemente, un relativa stabilità politica.
Oltre alla formula elettorale, rientrano nell’oggetto dei sistemi elettorali anche aspetti secondari quali la tipologia di voto, l’estensione del suffragio o la dimensione delle circoscrizioni elettorali.
- • Suffragio universale
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Il suffragio universale rappresenta il principio, in forza del quale a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età è riconosciuto il diritto di voto, senza distinzioni basate su sesso, razza, classe sociale, censo o livello di istruzione. Sono compatibili con la soluzione del suffragio universale limitate forme di esclusione del diritto di voto sulla base dell’età o di condizioni giuridiche particolari del cittadino, quali lo stato di condanna a pene interdittive.
Il suffragio universale costituisce una conquista della più recente evoluzione storica del costituzionalismo, mirando a rendere pienamente effettivo il principio democratico su cui si fondano i moderni ordinamenti statuali. In forza del riconoscimento del diritto di voto a tutti senza distinzioni, infatti, tutti gli organi elettivi risultano essere formalmente legittimati dal popolo nella sua unità, indipendentemente dal numero effettivo di persone che prendano parte alla consultazione elettorale con il proprio voto.
Riferimenti normativi:
articoli 48, 56, 57, 58, 122 della Costituzione della Repubblica Italiana
articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
- • Tessera elettorale
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La tessera elettorale è il documento che, in sostituzione del vecchio certificato elettorale, attesta l’iscrizione del cittadino elettore nelle liste elettorali del luogo di residenza. All’acquisizione del diritto di elettorato attivo, infatti, il cittadino viene d’ufficio iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale, detta anche seggio, ove potrà esercitare il proprio diritto di voto. Oltre a tali dati, la tessera riporta i dati identificativi dell’elettore e la circoscrizione in cui l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto. In caso di cambio del luogo di abitazione, gli uffici elettorali inviano un tagliando adesivo con l’indicazione dei nuovi dati del cittadino e della sezione alla quale si può recare per esercitare il proprio diritto; in caso di cambio del Comune di residenza, gli uffici elettorali del nuovo comune provvederanno ad inserire il cittadino nelle proprie liste e inviargli una nuova tessera elettorale.
La tessera, che deve essere esibita agli scrutatori unitamente ad un documento di identità, permette all’elettore di partecipare a tutti i tipi di consultazioni elettorali; in caso di furto, smarrimento o deterioramento, gli uffici elettorali del Comune provvedono all’emissione di una nuova tessera. Al fine di evitare la possibilità che un elettore esprima il suo voto più volte all’interno di una medesima consultazione, la tessera contiene dei riquadri ove gli scrutatori riportano la certificazione dell’avvenuto espletamento del voto.
- • Voto
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Il voto è l’espressione della volontà della persona che partecipa ad una consultazione elettorale. Le modalità di manifestazione di tale volontà possono essere molteplici. All’interno di sistemi di democrazia rappresentativa, tradizionalmente, l’elettore è chiamato a esprimere il proprio voto attraverso l’utilizzo della scheda elettorale. Un’errata compilazione della medesima può determinare l’invalidità del voto espresso. Attesa l’importanza della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità di riferimento, peraltro, le norme tendono a convalidare le schede dalle quali emerga in modo chiaro la volontà manifesta dell’elettore.
A garanzia della democraticità del sistema, solitamente, le Carte costituzionali contemporanee prevedono che il voto debba essere personale, ovvero non delegabile a terzi, uguale, ovvero di pari valore indipendentemente dal soggetto che lo esprima, libero e segreto.
Modalità diverse possono essere previste per le votazioni operate dagli organi elettivi. In tal caso, infatti, il voto può in primo luogo essere segreto o palese. In secondo luogo, le norme possono prevedere modalità semplificate di espressione del voto, come l’alzata di mano, o soluzioni più strutturate come il voto nominale o l’utilizzo di schede o palline bianche o nere da inserire in particolari urne.
- Riferimenti normativi:
art. 48 Costituzione della Repubblica Italiana