Cittadini ed elettori

 PAGINA IN AGGIORNAMENTO

 


La pagina, rivolta ai cittadini e in particolar modo agli elettori, contiene tutte le informazioni necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di voto.

informazioni utili

Elettorato attivo

Sono elettori i cittadini italiani maggiorenni residenti e iscritti nelle liste elettorali.

 

Elettori residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), informati dal Comune di iscrizione elettorale tramite cartolina-avviso, potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia.

 

Cittadini dell'Unione europea

Sono inoltre elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Valle d'Aosta e iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni Comune.

Al fine di partecipare all'elezione degli organi comunali, i cittadini dell'Unione possono presentare al Comune, tassativamente entro il 5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, una domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

Nella domanda, devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;
b) l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato d’origine;
c) la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti. Al riguardo, si sottolinea che l’iscrizione dell’elettore di altro Stato dell’Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può comunque prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente del Comune, non essendo sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta di iscrizione anagrafica.

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono presentare la propria candidatura esclusivamente alla carica di consigliere comunale, secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

 

I documenti necessari

Per votare è necessario presentare un documento d'identificazione e la tessera elettorale personale.

Chi l'avesse smarrita o non l’avesse ricevuta, potrà richiederla al Comune di residenza, i cui uffici resteranno aperti nei due giorni antecedenti l'elezione e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto. 

In casi assolutamente straordinari, qualora non sia possibile consegnare né la tessera, né il duplicato, previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali, l'elettore può essere ammesso al voto tramite attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

 

Facilitazioni per i disabili

Per i disabili sono previsti percorsi privi di barriere architettoniche. Indipendentemente dalla sezione in cui si è iscritti, vi è dunque la possibilità di recarsi in un seggio facilmente raggiungibile.

Il Comune potrà inoltre organizzare eventuali speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle urne.

I non vedenti e gli invalidi impossibilitati a esprimere il proprio voto autonomamente possono essere accompagnati in cabina da una persona di loro fiducia iscritta alle liste elettorali di un qualunque Comune italiano e quest'ultima non può accompagnare altri elettori.

Gli interessati potranno richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'annotazione sulla tessera elettorale personale del diritto al voto assistito (simbolo o codice AVD), presentando idonea documentazione prima delle consultazioni. Nel caso in cui la tessera sia priva di tale indicazione o l'impedimento non sia evidente, gli elettori aventi diritto ad essere accompagnati dovranno esibire al seggio il certificato medico, rilasciato da un medico autorizzato dall'Azienda USL. dal quale risulti l'impossibilità di autonoma espressione del voto.

L'ufficio distaccato di sezione, ove esistente, procederà alla raccolta del voto degli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani o nei cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

 

Voto domiciliare

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori dimoranti nel territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti:

1) affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
2) affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio.

Gli elettori interessati dovranno far pervenire al Sindaco, tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione:

a) un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano (indicando l'indirizzo e, possibilmente, un recapito telefonico);
b) copia della tessera elettorale;
c) idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda USL.

La domanda di ammissione al voto domiciliare è valida sia per il primo turno di votazione che per l’eventuale turno di ballottaggio.

 

Rilascio dei certificati medici richiesti dagli elettori fisicamente impediti e dai votanti a domicilio

Nei tre giorni che precedono la votazione, l'Azienda USL della Valle d'Aosta garantisce la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione necessaria a esercitare il diritto di voto presso una sezione del Comune, diversa dalla propria ed esente da barriere architettoniche, nonché al rilascio dei certificati medici per gli elettori che hanno richiesto di votare a domicilio. 

 

Agevolazioni per i viaggi

Gli elettori che si recano a votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale hanno diritto ad agevolazioni per i viaggi ferroviari, autostradali e via mare, alle condizioni precisate in occasione delle singole consultazioni.

 

Divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Al fine di prevenire il “voto di scambio” impedendo all'elettore di acquisire una prova tangibile del voto espresso è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Prima delle operazioni di voto, l'elettore dovrà quindi consegnare al presidente del seggio le predette apparecchiature che gli verranno restituite dopo l'espressione del voto.

Gli eventuali contravventori saranno puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300,00 a 1.000,00 euro.

 

Modalità di voto

Per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, all’elettore viene consegnata un’unica scheda dove sono riportati, in un apposito rettangolo, accanto al simbolo della lista collegata, i nomi dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, oltre a uno spazio per esprimere sino a un massimo di tre preferenze per i candidati alla carica di consigliere, nel rispetto delle quote di genere.

Ogni elettore può dunque esprimere il proprio voto:

a) segnando i nominativi dei candidati sindaco e vice sindaco;
b) segnando il simbolo della lista;
c) esprimendo delle preferenze per i candidati consiglieri.

In ogni caso il voto è attribuito sia alla lista collegata sia ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco.

Per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale, nel Comune di Aosta, all’elettore viene consegnata un’unica scheda, dove sono riportati, in un apposito rettangolo, i nomi dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco con accanto il simbolo della lista collegata o i simboli delle liste collegate, oltre a uno spazio per esprimere le preferenze per i candidati alla carica di consigliere.

Ogni elettore può dunque esprimere il proprio voto:

a) segnando i nominativi dei candidati sindaco e vice sindaco;
b) segnando il simbolo della lista;
c) esprimendo delle preferenze per i candidati consiglieri.

Il voto è attribuito:

a) se è stato segnato il simbolo della lista, sia alla lista collegata, sia ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;
b) se sono state indicate preferenze per i candidati consiglieri, sia alla lista collegata, sia ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;
c) se sono stati segnati unicamente i candidati sindaco e vice sindaco esclusivamente a questi ultimi.

In tutti i Comuni, l'elettore può indicare un massimo di tre preferenze per i candidati alla carica di consigliere; la preferenza va indicata scrivendo il cognome e, nel caso di omonimie, anche il nome. La preferenza si può inoltre esprimere indicando il numero arabo (1, 2, 3, …) corrispondente al candidato prescelto.

Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza

 

 

 



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