Ai sensi dell’art. 229 c. 2 D.lgs. 36/2023, dall’1 luglio 2023 le disposizioni del nuovo Codice acquistano efficacia. La scissione tra “entrata in vigore” (già avvenuta l’1 aprile 2023) ed “acquisizione di efficacia”è stata in linea di massima che, prima dell’1 luglio 2023, non potesse essere applicato il D.lgs. 36/2023.
La norma “fondamentale”è l’art. 226 c. 2 (e non l’art. 225, rubricato invece “Disposizioni transitorie e di coordinamento“), che definisce i c.d. “procedimenti in corso“, che verranno sempre disciplinati dal D.lgs. 50/2016:
“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data“.