Le leggi sul procedimento a. (L. 241/1990, capo V e L.R. 19/2007, capo VII) riconoscono, in capo a coloro che siano titolari di una situazione giuridica collegata ad un documento a. già esistente, la possibilità di consultarlo o di estrarne copia.
I regolamenti - D.P.R. 12-4-2006 n. 184 e Regolamento Regionale 2/2008 - ammettono due modalità:
1) Accesso informale
Per i documenti che contengono solo dati personali del richiedente è possibile un accesso semplificato: il cd. accesso informale. In pratica, al cittadino può essere rilasciato direttamente il documento dietro attestazione del Comando che il documento non riporta dati personali di terzi o di polizia giudiziaria.
2) Accesso formale
Viceversa, in presenza di documenti riportanti dati personali di terzi, o dati che sono sfociati in attività di vigilanza, è necessario presentare un’istanza formale.
La richiesta, se spedita, deve essere accompagnata da una copia fotostatica del documento d'identità, oppure può essere spedita digitalmente, in formato pdf o altro formato non modificabile, tramite una casella e.mail PEC di tipo cec-pac (caselle pec del tipo nome.cognome@postacertificata.gov.it), oppure con casella e.mail PEC rilasciata da altri gestori, ma allegando l’istanza in formato chiuso, firmata digitalmente.
Per info costi leggere attentamente quanto scritto in calce alla seconda pagina del modulo di domanda e quanto previsto dall'allegato A della delibera di Giunta regionale n. 1236 dell'11 settembre 2017 (qui allegata)