L’art. 2, commi 3 e 7 della legge n. 57/2016 di riforma della magistratura onoraria, modifica in parte i requisiti e il procedimento di nomina a giudice onorario di pace nonché la sua durata prevedendo:
- un’età compresa tra i 27 anni e 60 anni;
- il solo possesso della laurea in giurisprudenza di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- preclusione all’incarico per i soggetti collocati in quiescenza;
- procedimenti di nomina in capo alla sezione autonoma della magistratura onoraria;
- 4 anni di durata dell’incarico, rinnovabile per una sola volta.
 
Requisiti per la nomina.
 I requisiti necessari per la nomina a Giudice di pace previsti dall’articolo 5 legge 21 novembre 1991, n. 374“Istituzione del Giudice di pace”, come modificato dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1999, n. 468, e, in ultimo, dagli artt. 42, comma 6, e 73, comma 16, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 sono i seguenti:
- laurea in giurisprudenza; 
- età non inferiore a 30 e non superiore a 70      anni; 
- superamento dell’esame di abilitazione      all’esercizio della professione forense. Tale requisito non è richiesto      per coloro che hanno: 
- esercitato funzioni       giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; 
- esercitato funzioni       notarili; 
- esercitato insegnamento       di materie giuridiche nelle università; 
- esercitato funzioni       inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle       cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
- svolto con esito positivo lo stage presso       gli uffici giudiziari.
 
- cittadinanza italiana; 
- esercizio dei diritti civili e politici; 
- non avere riportato condanne per delitti non      colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a      misure di prevenzione o di sicurezza; 
- avere cessato, o impegnarsi a cessare prima      dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di      qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata; 
- capacità di assolvere degnamente per      indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale      maturata le funzioni di magistrato onorario; 
- conoscenza della lingua francese accertata      dall’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta.
Procedimento. 
- Il Presidente della Corte d’Appello di Torino      provvede alla pubblicazione dei posti vacanti; 
- entro sessanta giorni dalla data di      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati devono presentare      domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al      Presidente della Corte di Appello; 
- il Presidente della Corte d’Appello comunica      la lista dei nominativi degli istanti al Presidente della Regione; 
- il Presidente della Regione provvede      all’acquisizione del titolo di conoscenza della lingua francese, e ne      comunica l’esito al Presidente della Corte d’Appello, che trasmette le      domande degli idonei al Consiglio Giudiziario (integrato da cinque      rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai Consigli dell’Ordine      degli avvocati del distretto di Corte di Appello); 
- il Consiglio giudiziario integrato formula le      motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande      ricevute e degli elementi acquisiti; 
- il Presidente della Corte d’Appello trasmette      le proposte del Consiglio Giudiziario integrato al Presidente della      Regione per la formulazione definitiva delle proposte e per la loro      trasmissione al Consiglio superiore della Magistratura, che delibera      l’ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo dei      posti da coprire, qualora il numero delle domande lo consenta; 
- il tirocinio per la nomina a Giudice di Pace      ha durata di mesi sei e viene svolto nell’ambito del tribunale di Aosta; 
- al termine del periodo di tirocinio, il      Consiglio Giudiziario formula un giudizio sull’idoneità di ciascun      tirocinante e forma una graduatoria degli idonei alla nomina; 
- il Presidente della Corte d’Appello trasmette      le proposte del Consiglio Giudiziario integrato al Presidente della      Regione; 
- il Presidente della Regione formula e      trasmette le proposte di nomina al Consiglio Superiore della Magistratura; 
- il Consiglio Superiore della Magistratura      delibera le nomine; 
- il Presidente della Repubblica, con DPR,      nomina i Giudici di Pace.
 
Per maggiori informazioni consultare i siti www.giustizia.it e www.csm.it
 
PROCEDURA CONCORSUALE 2009 
Per effetto dell’art. 6-ter della legge n. 271/04 di conversione del D.L. 241/04, entrata in vigore il 14 novembre 2004, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine, anche in corso di definizione, sono state sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace. Ciò ha comportato la sospensione della procedura concorsuale avviata con il decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino del 7 luglio 2003 (pubblicato in GU, 4° Serie speciale, n. 57 del 22 luglio 2003).
A seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie operata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è necessario che il Ministero della Giustizia provveda alla rideterminazione delle piante organiche, condizione essenziale per il riavvio delle procedure concorsuali sospese nel 2004.