Il Giudice di Pace è un organo giurisdizionale di cui è titolare un magistrato onorario (non di carriera) che non ha un rapporto di impiego con lo Stato e al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali.
L’incarico è di quattro anni e può essere confermato per due volte.
Il magistrato onorario cessa comunque dall’esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.
Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
L’art. 2, commi 3 e 7 della legge n. 57/2016 di riforma della magistratura onoraria modifica in parte i requisiti per la nomina a giudice onorario di pace nonché la sua durata prevedendo:
- un’età compresa tra i 27 anni e 60 anni;
- preclusione all’incarico per i soggetti collocati in quiescenza;
- 4 anni di durata dell’incarico, rinnovabile per una sola volta.
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