La legge regionale n. 5 del 18 gennaio 2001 recante “Organizzazione delle attività regionali di Protezione civile”, prevede agli artt. 20, 21 e 22 la possibilità di erogare contributi ai soggetti privati che abbiano subito danni a seguito di evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica da parte della Presidenza della Regione.
Le vigenti restrizioni comunitarie vincolano l’erogazione di tali contributi a eventi quali terremoti, inondazioni, frane e valanghe.
Le domande devono essere presentate, corredate della documentazione prevista, nei termini di 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del decreto.
La struttura ricevente dispone di 180 giorni per definire l’ammissibilità e l’istruttoria della pratica.
L’iter si conclude con una deliberazione di Giunta regionale che approva l’erogazione dei contributi e finanzia la spesa relativa.
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