pet therapy

In data del 20 novembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1680 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" e approvazione di disposizioni regionali attuative dell’Accordo stesso.

Il settore necessitava di una regolamentazione omogenea a livello nazionale e tale Accordo con la deliberazione di Giunta regionale che lo recepisce rappresenta anche la prima disciplina normativa del settore. Infatti gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi e numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l’efficacia. Gli interventi assistiti con gli animali, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti  a categorie più deboli, quali, malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitavano, quindi, di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali sono svolti da équipe multidisciplinari e prevedono 3 tipologie:  terapia assistita con animali, educazione assistita con animali e attività assistita con animali.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali possono essere svolti in centri specializzati e strutture non specializzate (ospedali, poliambulatori, studi professionali, case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, istituti scolastici, centri educativi, maneggi, aziende agricole etc. e da figure professionali, sanitarie e non, e da operatori professionali.

La deliberazione stabilisce le modalità di riconoscimento delle strutture e degli operatori che erogano IAA, le modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali, i requisiti strutturali e gestionali per la loro esecuzione, i requisiti di formazione degli operatori, gli Enti deputati alla formazione degli operatori.

I centri specializzati e le strutture non specializzate che erogano terapia e educazione assistita con animali residenziali necessitano di nulla osta previa domanda alla struttura competente dell’Assessorato alla sanità per il tramite e previo parere USL.

La DGR istituisce un albo regionale a cui i soggetti erogatori della formazione in pet therapy accreditati dalla Regione, i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali devono iscriversi.

La DGR stabilisce che le strutture, le figure professionali, sanitarie e non,  e gli operatori professionali già operanti devono iscriversi all’albo entro 3 mesi e hanno tempo 24 mesi per adeguarsi ai requisiti previsti e acquisire un’idoneità a seguito della formazione effettuata secondo i criteri dettati dalla stessa deliberazione.

La DGR prevede disposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, tutti i cani di assistenza alle persone con disabilità siano in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso educativo e di addestramento svolto secondo le modalità indicate dalle linee guida affinché i cani di assistenza alle persone con disabilità riconosciuti ai sensi del presente Accordo, hanno agevolazioni analoghe a quelle previste per i cani guida di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37 e ss.mm. e ii.

 

Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con animali:

http://www.izsvenezie.it/temi/altri-temi/interventi-assistiti-con-gli-animali/normativa/

 



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