La Regione autonoma Valle d'Aosta con l'approvazione della legge regionale n. 37/2010 promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche. In particolare, la Regione:
a) favorisce il rispetto verso gli animali e la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione domestici;
b) promuove il valore educativo e culturale di un corretto rapporto con gli animali di affezione, anche in relazione alle potenzialità assistenziali e terapeutiche dello stesso;
c) tutela gli animali di affezione domestici attraverso la repressione degli atti di crudeltà o di maltrattamento contro di essi, compreso l'abbandono;
d) tutela la salute pubblica e l'ambiente attraverso la prevenzione del randagismo e la promozione di un corretto trattamento degli animali di affezione domestici.
Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui possono anche farsi svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;
b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link:
https://www.celva.it/it/animali-da-compagnia-se-mi-ami-proteggimi/