Concessione idraulica

L’occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite o individuate ai termini del codice civile, determinata dalla realizzazione di opere, anche se avviene in subalveo o in proiezione per sorvolo, nonché l’occupazione permanente delle suddette aree, anche a carattere stagionale e in assenza di manufatti, è subordinata al rilascio di apposita concessione idraulica da parte dell’Amministrazione regionale.

Ai fini dell’identificazione delle superfici appartenenti al demanio idrico presenti nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta è possibile consultare l’apposito strato informativo sul geoportale SCT (sistema delle conoscenze territoriali) della Regione.

Per quanto concerne l’occupazione determinata dalla realizzazione di manufatti, l’istruttoria relativa al rilascio della concessione viene avviata d’ufficio dall’Amministrazione regionale al termine della realizzazione dell’intervento. 

Nel caso di occupazioni in assenza di opere, l’istruttoria relativa al rilascio della concessione viene avviata a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del richiedente.


A seguito della realizzazione di opere che occupano in modo permanente superfici appartenenti al demanio idrico al proprietario dell’opera stessa viene rilasciata apposita concessione idraulica. 

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di diciannove anni, con eventuale possibilità di proroga. Per le concessioni riguardanti opere di pubblica utilità, di proprietà di un ente pubblico, la concessione può essere disposta, in fase di primo rilascio, per una durata di anni trenta. Rimane comunque a discrezione dell’Amministrazione regionale la valutazione di una diversa durata a seconda della tipologia dell’occupazione effettuata.

Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, l’atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale che, contestualmente, provvede ad approvare il disciplinare alle cui condizioni è subordinato l’esercizio dell’occupazione del sedime demaniale. 

Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente, il quale, al momento della sottoscrizione deve presentare quietanza dell’avvenuto pagamento di apposita cauzione, di importo pari a due annualità del canone concessorio. 

Il disciplinare di concessione, una volta sottoscritto per accettazione da parte del richiedente, viene registrato presso l’Ufficio del Registro territorialmente competente. 

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione del disciplinare di concessione, di segreteria e di bollo. 

Il titolare della concessione, per tutta la durata del rapporto concessorio, deve versare a beneficio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta l’importo annuale del canone demaniale, stabilito sulla base di apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione ed aggiornato con cadenza triennale. 

Il pagamento di detto canone deve essere effettuato all’Amministrazione regionale, tramite bonifico su conto corrente bancario, codice IBAN: IT 67 Q 02008 01210 000003867729, intestato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, Agenzia Unicredit s.p.a. – Servizio di tesoreria – Avenue Conseil des Commis 19, o tramite la piattaforma regionale dei pagamenti telematici, predisposta nell’ambito del sistema di pagamenti elettronici nazionale Pago PA, a seguito di specifica comunicazione dell’Amministrazione regionale recante le modalità di pagamento da utilizzare. 

Copia dell’avvenuto pagamento del canone concessorio, quindi, deve essere trasmessa alla Regione (anche mediante E-mail all’indirizzo: difesa_suolo@regione.vda.it).

 

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