Applicazione della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”.
Si informa che in data 17 maggio 2011 è entrata in vigore la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, recante Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 (pubblicata nel B.U.R. n. 20 in data 17/05/2011).
La l.r. n. 8/2011, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell'ambito delle competenze regionali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, di seguito denominate elettrodotti, ed in particolare delle funzioni concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).
La l.r. n. 8/2011 pone tra i suoi obiettivi quello di garantire la tutela dell'ambiente attraverso la prevenzione e la salvaguardia della cittadinanza dall'impatto dei campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.
In tale prospettiva, ottimizzare dal punto di vista paesaggistico ed ambientale la presenza di elettrodotti di media e bassa tensione, comporta diversi temi:
- la tutela sanitaria della popolazione, la prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti;
- l'ordinato sviluppo, la compatibilità paesaggistica e la corretta localizzazione degli elettrodotti, in conformità calla pianificazione territoriale ed urbanistica;
- la tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche mediante l'individuazione di strumenti ed azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in conformità alla normativa statale vigente in materia;
- la puntuale disponibilità di energia elettrica nella crescente qualità e quantità richiesta, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini;
- i principi di economicità, di efficacia, di efficienza e di semplificazione dell'azione amministrativa;
- la tempestiva e completa informazione ai cittadini.
La necessità per la Regione di rivedere la precedente legislazione in materia di elettrodotti deriva dall'esigenza di adeguare la normativa regionale esistente ai principi di semplificazione, buon andamento e trasparenza dei procedimenti amministrativi enunciati dalla normativa nazionale e regionale in materia.
Il nuovo testo normativo introduce alcune forme di semplificazione prevedendo la riduzione dei termini per la conclusione del procedimento, la possibilità di presentazione di un'istanza semplificata, l'individuazione, per la realizzazione di determinati interventi, di una semplice segnalazione di inizio lavori e la definizione della procedura di collaudo, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale a tutela e salvaguardia dell'ambiente.
Per quanto concerne le principali modifiche introdotte dalla l.r. 8/2011 relativamente alla procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, si segnalano, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo II relative ai titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, mentre in merito alle disposizioni generali di cui al Capo I e alle disposizioni particolari di cui al Capo III si precisa che le stesse risultano pressoché invariate rispetto a quanto previsto dalla l.r. 32/2006 abrogata.
In merito ad ulteriori adempimenti o aspetti procedimentali, di cui all'articolo 21 della l.r. 8/2011, si demanda alle deliberazioni della Giunta regionale n. 2082 del 2 novembre 2012 e n. 334 del 26 marzo 2018, nonché al provvedimento dirigenziale n. 5069 del 21 novembre 2012 per quanto riguarda la modulistica da utilizzare, di seguito riportati.
Modulistica per elettrodotti (legge regionale n. 8/2011 ) nei formati PDF e DOC:
Per le istruzioni sulle modalità per effettuare pagamenti tramite la piattaforma Regionale dei Pagamenti PagoPA, si invita a consultare la seguente pagina web: https://www.regione.vda.it/finanze/pago_pa_i.aspx
Di seguito è disponibile il file PagoPa_Informativa utenteguida sintetica per effettuazione di pagamenti a seguito della ricezione di un Avviso di pagamento PagoPA:
Ottimizzazione paesaggistica delle linee elettriche (legge regionale n. 8/2011)
La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 8/2011, promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, mediante accordi di programma ovvero mediante la stipulazione di convenzioni con i gestori o altri soggetti interessati l'ottimizzazione paesaggistica e ambientale dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti.
Per quanto riguardo l'anno 2012, tuttavia, non sono previste somme disponibili nel Bilancio di gestione.
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER IL COLLAUDO DEGLI ELETTRODOTTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2011, N. 8, AVENTI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000