Autorizzazione Unica Ambientale

L’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”– pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124, del 29 maggio 2013.

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti per le piccole e medie imprese e per i gestori di impianti non assoggettati  ad autorizzazione integrata ambientale AIA, in attuazione dell'art. 23 della Legge 4 aprile 2012 n. 35 (Decreto Semplificazioni).

Le disposizioni del DPR 59/2013 non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA)  e all’autorizzazione integrata ambientale (AIA).


L’AUA è rilasciata con un unico provvedimento autorizzativo – con durata pari a 15 anni - che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, precedentemente rilasciati con singoli atti dalle autorità competenti.

Nei casi previsti dal Regolamento, sono tenuti a  presentare domanda di AUA i gestori di attività/impianti assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno titoli abilitativi ambientali di seguito indicati:

  1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
  2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) – di competenza 
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
  4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
  5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447);
  6. autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 99);
  7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 7 novembre 2014 ha definito le linee guida per l’applicazione dell’AUA, le quali prevedono che il procedimento per il rilascio della stessa sia in capo allo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL). L’istanza deve essere presentata unicamente per via telematica collegandosi al seguente sito internet: http://www.sportellounico.vda.it/homepages.asp?l=1

Di seguito si allegano, in formato PDF, il testo del DPR n. 59/2013, la Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2013 - prot. n. 49801, e la DGR n. 1562 del 7 novembre 2014.

 



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