Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 - “Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale”

Normativa nazionale

 

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, tutela il patrimonio naturale nazionale individuando le misure di salvaguardia ambientale. All'interno di tali norme viene stabilito che, nelle aree protette nazionali e regionali, è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati.

In particolare, l'articolo 11, comma 3, della legge 394/1991 stabilisce che:

“Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

[…]

h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.”

La norma in questione non pone, pertanto, un divieto assoluto di sorvolo delle aree protette, ma un divieto ai soli veicoli sprovvisti di autorizzazione. La violazione di tale disposizione è configurata, secondo la Cassazione, come responsabilità penale.

La ratio della norma nazionale, esplicitata dalla stessa Cassazione, è la limitazione dei sorvoli che possono avere un impatto ambientale significativo e concreto nell'ecosistema, salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo, non mettendo quindi in discussione le normative di settore sui voli civile e militari.

 

 Normativa regionale

La legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 “Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale” ha natura anch'essa eminentemente ambientale e non concorre in alcun modo alla disciplina generale del volo.

L'articolo 1, comma 1, della l.r. 15/1988 stabilisce che:

“Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica”

L'articolo 1, comma 4, della l.r. 15/1988 stabilisce quanto segue:

“Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze”

Ad oggi,  per delega, l'Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente rilascia le autorizzazioni per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze.

 
 



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