Comunità energetiche rinnovabili

Autoconsumo diffuso e Comunità energetiche rinnovabili

Quadro normativo

All’interno del pacchetto di misure ‘Clean Energy for all Europeans’, l’Unione Europea ha emanato la direttiva RED II che mira alla promozione delle fonti rinnovabili, introducendo il concetto di autoconsumo diffuso e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

L’Italia ha anticipato il recepimento della direttiva tramite l’articolo 42 bis del DL n. 162/2019, dando avvio ad una fase di sperimentazione sulla condivisione dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Il Decreto legislativo n.199/2021 ha in seguito recepito in modo definitivo la direttiva RED II apportando alcune modifiche rispetto alla fase sperimentale. Il quadro regolatorio è stato infine completato dal Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso, dal Decreto CACER del MASE e dalle Regole operative del GSE. 

Configurazioni per l’autoconsumo diffuso

Le configurazioni per l’autoconsumo diffuso rientrano in una delle seguenti tipologie:

  • sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  • comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
  • comunità energetica dei cittadini;
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
  • sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  • cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione. 

 

Incentivi sull’energia condivisa

Le configurazioni che hanno accesso agli incentivi sull’energia condivisa sono:

  • I sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo;
  • Le Comunità energetiche rinnovabili (CER): sono aggregazioni di utenti finali cui possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali (incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale le cui utenze sono servite dalla medesima cabina di trasformazione primaria;
  • I sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi che raggruppano clienti attivi (famiglie e altri soggetti) all’interno dello stesso edificio o condominio.

Per le Comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo situati in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti vi è inoltre la possibilità di accedere ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR fino ad un massimo del 40% delle spese ammissibili.

Comunità energetiche rinnovabili

Una CER è un’aggregazione di utenti finali di energia elettrica che collaborano per produrre, consumare e gestire l’energia prodotta da uno o più impianti, al fine di generare benefici economici, ambientali e sociali sia per i membri della comunità sia per il territorio. I membri della comunità energetica devono essere in possesso, o avere disponibilità, di almeno un impianto di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. La comunità energetica è costituita come un soggetto di diritto autonomo (cooperativa, associazione, fondazione…) e la partecipazione è aperta a tutti i consumatori ubicati sotto la medesima cabina di trasformazione primaria, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Per le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile o al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e industriale principale.

Una CER, una volta costituita, deve essere registrata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), il quale erogherà a favore della stessa gli incentivi espliciti previsti dalla legislazione. L’energia elettrica prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER e contestualmente consumata dai membri gode infatti di un incentivo erogato sotto forma di tariffa incentivante premio, variabile in funzione dell’impianto di produzione, del prezzo zonale orario e della zona geografica. Per la Valle d’Aosta il valore massimo della tariffa è pari a 130 €/MWh per la durata di venti anni. La norma prevede inoltre la restituzione di alcune voci in bolletta come conseguenza della mancata trasmissione dell’energia elettrica in rete.

Si ricorda inoltre che, un membro che è sia consumatore che produttore (prosumer), prima di condividere l’energia prodotta verso gli altri membri, autoconsuma fisicamente una quota dell’energia prodotta dal proprio impianto. Questa quota di autoconsumo rappresenta per il prosumer un’importante valorizzazione derivante dal risparmio in bolletta per via del mancato prelievo dell’energia dalla rete.

 

Iscriviti alla newsletter energia per restare aggiornato sugli sviluppi futuri relativi alle CER in Valle d’Aosta.

 

 

Energia



Torna su