Speciale VAS
VALUTAZIONE AMBIENTALE IN VALLE D’AOSTA
di PAOLO BAGNOD

Il convegno ad Aosta: l’Assessore Manuela Zublena e Paolo Bagnod.La procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) è stata introdotta a livello comunitario con la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva stessa, fosse effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Con il termine di "piani e programmi" si intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
• che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo; • che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione finale. Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori: agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (ossia soggetti a procedura di VIA –valutazione di impatto ambientale-), o
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (ossia le aree sottoposte a valutazione di incidenza).
La valutazione ambientale di cui sopra deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
Viene prevista la redazione di un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.
La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione del pubblico.
La Direttiva prevedeva che le condizioni stabilite fossero integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla direttiva stessa. Nel nostro paese il recepimento è avvenuto con il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), che apporta alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore nel luglio 2007. Il Decreto introduce a livello nazionale la procedura di VAS oltre a ridisegnare la normativa di VIA (valutazione impatto ambientale). Il testo del decreto nella parte concernente la VAS rispecchia sostanzialmente il testo della direttiva. In campo regionale una forma obbligatoria di valutazione ambientale per piani e programmi era, di fatto, in vigore dal 1991, anno in cui è stata promulgata la Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), successivamente modificata con legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).
Courmayeur.Se da un lato la normativa regionale vigente ormai da quasi 20 anni ha introdotto nella nostra regione il concetto della valutazione ambientale preventiva all’approvazione di piani e programmi, di fatto però tale valutazione non risultava essere conforme a quanto stabilito e imposto dalla normativa comunitaria e nazionale, in particolare per quanto concerne tre aspetti:
1. l’elenco dei piani e programmi da sottoporre a VAS, che risultava essere incompleto nella norma regionale;
2. l’assenza di una forma di partecipazione del pubblico durante la fase istruttoria, che rappresenta invece uno dei punti forti della normativa di VAS;
3. l’assenza di una qualsiasi forma di monitoraggio obbligatorio, che risulta invece essenziale nelle norme vigenti.
In assenza pertanto di un’adeguata norma regionale, le prime procedure di VAS in Valle d’Aosta sono state effettuate ai sensi della normativa nazionale (valutazione di piani legati a fondi europei come il Piano di sviluppo rurale – PSR – o strumenti di programmazione regionale come il Piano Regionale Faunistico Venatorio). Si è reso tuttavia necessario elaborare un nuovo testo di legge che sostituisse la “vecchia” legge regionale 14/99, recependo quanto introdotto in campo nazionale ed internazionale sulla procedura di VAS e adeguando nel contempo la procedura di VIA alle norme nazionali più recenti. Ciò è stato effettuato nel corso del 2009 e ha portato all’elaborazione e approvazione della norma regionale di riferimento, che è la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Attuazione delle direttive 2001/42/CE e 85/337/CE), che norma la procedura di VAS al Capo II della legge, dall’articolo 6 all’articolo 14. L’impostazione della norma valdostana segue la falsariga di quanto stabilito dalle norme comunitarie e nazionali sovra ordinate. In altre parole, la procedura si rende obbligatoria per quelle casistiche di piani e programmi espresse nella direttiva CE, con pochi casi di esclusione, ossia:
• Piani e programmi di difesa nazionale;
• Piani e programmi finanziari o di bilancio;
• Piani di intervento in caso di emergenza o calamità;
• Varianti non sostanziali a piani regolatori comunali (definite ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n.11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).
Solo l’ultima voce rappresenta una peculiarità della normativa valdostana, in quanto nella nostra regione è vigente la legge regionale n. 11 del 1998, che definisce in modo specifico la casistica delle varianti ai piani regolatori comunali (PRG). La norma identifica le varianti sostanziali ai PRG, che saranno da sottoporre a procedura di verifica, le varianti non sostanziali (che in ragione delle loro caratteristiche intrinseche definite dalla norma apportano variazioni ai PRG vigenti con una riduzione degli impatti sull’ambiente), ed identifica infine le modifiche non costituenti varianti (come le correzioni di errori materiali ecc.) che, non qualificandosi come varianti ai PRG, non necessiteranno di procedura di VAS.
La norma valdostana identifica quale autorità competente la struttura dirigenziale regionale competente in materia di VIA e VAS, al momento il Servizio valutazione ambientale, non delegando quindi tale competenza ad altri Enti territoriali, come avviene in altre regioni. Per il resto l’impianto della norma è simile ai testi nazionali e comunitari. Sono perciò previste due diverse possibili procedure:
1. La verifica di assoggettabilità.
2. La Valutazione ambientale strategica.
È importante richiamare il senso della prima procedura. La verifica di assoggettabilità alla VAS infatti NON rappresenta una VAS, ossia una valutazione di merito di un piano o programma, ma risponde solo alla domanda “la proposta di piano o programma presentato deve o meno essere soggetta a VAS?”. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, ossia lo strumento di programmazione o pianificazione non sia ritenuto portatore di impatti tali da richiedere l’avvio della VAS, la procedura chiude il rapporto del piano o programma con la valutazione ambientale, e lo stesso potrà procedere alle successive fasi di approvazione previste dalle normative di settore. Nel caso in cui invece dalla verifica di assoggettabilità emerga la necessità di sottoporre a VAS il piano o programma, la procedura di valutazione ambientale strategica verrà avviata. Una delle principali novità introdotte dalla VAS alla procedura di valutazione ambientale già esistente dal 1991 in Valle d’Aosta è rappresentata dalla concertazione (LR 12/09, art. 9). Si tratta di una fase in cui il proponente, nelle fasi preliminari di elaborazione del piano o programma, sottopone all’attenzione dell’autorità competente e dei soggetti aventi competenze territoriali e ambientali coinvolti una redazione metodologica preliminare che rappresenta lo “scheletro” del rapporto ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello stesso. Se da un lato tale fase può essere intesa come un momento formale di definizione di un indice del rapporto ambientale, d’altro lato, a mio avviso, dovrebbe rappresentare il primo momento di confronto tra il proponente e i valutatori, ossia il momento in cui le scelte in fase di elaborazione vengono per la prima volta condivise, consentendo così ai soggetti valutatori di poter esprimere considerazioni di merito sulla compatibilità ambientale nella fase embrionale del piano o programma. Il rapporto ambientale che dovrà successivamente essere elaborato assurge al ruolo di elaborato facente parte del piano o programma, quindi non solo più quello di una relazione al margine del piano stesso. Buona parte del presente numero della rivista verte sui contenuti del rapporto ambientale, ritengo quindi inutile nel mio contributo entrare in ulteriori dettagli, se non richiamando l’allegato E della legge regionale 12/2009 più volte citata che descrive i contenuti del rapporto ambientale stesso.
Le altre due principali innovazioni rispetto alla valutazione dei piani e programmi vigente in precedenza, apportati dalla nuova norma regionale sono:
1. la partecipazione del pubblico;
2. il monitoraggio.

Saint-Nicolas.La partecipazione rappresenta una novità in quanto, pur se prevista da diverse norme di settore anche con la legislazione precedente, essa avveniva successivamente all’espressione del parere di compatibilità ambientale, mentre la legge regionale 12/2009, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, prevede una partecipazione del pubblico interessato, mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione, per un periodo di 60 giorni, prima dell’espressione del parere ambientale. In questo modo ci si propone di consentire una partecipazione fattiva prima della fase valutativa, in modo da poter tenere nel dovuto conto le osservazioni eventualmente presentate dal pubblico.
Infine la nuova norma di VAS introduce l’obbligo del monitoraggio, come descritto nell’articolo 14. Il monitoraggio si propone di assicurare il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. In questo modo le previsioni, che, pur se attentamente valutate, sono pur sempre teoriche, trattandosi di un piano o programma, vengono verificate, e, se necessario, possono essere apportate delle misure correttive in corso di attuazione del piano o programma, proprio al fine di eliminare eventuali effetti negativi imprevisti. Il piano di monitoraggio viene presentato in seno al rapporto ambientale, valutato ed approvato contestualmente allo stesso, ed effettuato a cura del proponente. I suoi risultati devono essere resi pubblici. Il convegno dell’11 e 12 febbraio u.s. e precedenti incontri svolti a cura del Servizio valutazione ambientale a livello regionale hanno avuto come scopo quello di affrontare l’argomento VAS e chiarire il più possibile le implicazioni e le caratteristiche di questa procedura. Sono in fase di elaborazione linee guida per chiarire ulteriormente l’argomento.

   
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