Decisioni di autorizzazione della Commissione - Italia

Decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 - Autorizzazione REGIME QUADRO NAZIONALE SA.57021 

Con la decisione C(2020) 3482 la Commisione europea ha autorizzato il regime ombrello nazionale, attraverso il quale le Regioni, le Camere di Commercio e gli altri enti locali potranno adottare proprie misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo[1], senza dover preventivamente essere autorizzati dalla Commissione stessa.

Le norme del regime ombrello nazionale sono contenute negli articoli dal 54 al 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd "Decreto Rilancio")

Ne deriva che le Regioni e gli altri enti autorizzati, nell'adottare le proprie misure di aiuto alle imprese dovrenno rispettare sia il Quadro temporaneo europeo sia le previsioni contenute nel regime ombrello nazionale e nella relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

[1] Con esclusione delle misure di aiuto di cui alle sezioni 3.5, 3.9 e 3.11 del Quadro temporaneo,  non contemplate dal regime ombrello statale.

I testi dei documenti citati sono reperibili qui di seguito.

 

DECISIONE C(2020) 6341 DELl'11 settembre 2020 - modifica REGIME QUADRO NAZIONALE

Con successiva Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, la Commissione europea, su istanza delle autorità italiane, ha autorizzato la modifica del regime quadro italiano, che ha recepito il terzo emendamento del Quadro temporaneo. Tale modifica era stata introdotta, a livello nazionale dall’articolo 62 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

A decorrere dalla sopra riportata data di autorizzazione, pertanto, le Regioni, gli enti locali e le Camere di Commercio possono ammettere a beneficiare degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo, anche le micro e piccole imprese che risultavano già difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che esse non siano soggette, al momento della concessione dell’aiuto, a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali (da intendersi nel senso che la procedura di insolvenza non deve risultare iniziata d’ufficio o a istanza di parte) e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

Il testo della decisione, in lingua inglese, è reperibile qui di seguito.

 

DECISIONE C(2020) 9121 DEL 10 dicembre 2020 - proroga del REGIME QUADRO NAZIONALE 

A seguito della proroga del Quadro temporaneo, con successiva Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, la Commissione europea, su istanza delle autorità italiane, ha autorizzato la proroga, fino al 30 giugno 2021, del regime ombrello italiano.

A partire dalla data di adozione delle predetta decisione, le Regioni, gli enti locali e le Camere di Commercio sono, pertanto, abilitate ad adottare misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo[1] fino al 30 giugno 2021.



[1] Con esclusione delle misure di aiuto di cui alle sezioni 3.5, 3.9 e 3.11 del Quadro temporaneo,  non contemplate dal regime ombrello statale.

La decisione è reperibile qui di seguito.

 

 

DECISIONE C(2020) 9300 DEL 15 dicembre 2020 - integrazione con misura 3.12

Con la decisione C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020, la Commissione europea, all’esito della procedura di notifica avviata dallo Stato italiano, ha altresì autorizzato l’introduzione, nel predetto regime ombrello, della nuova misura prevista dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, relativa agli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti delle imprese che hanno subito la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale[1].

Le Regioni, gli enti locali e le Camere di Commercio sono, pertanto, abilitate, a decorrere dalla data di autorizzazione, ad adottare regimi di aiuto ai sensi di tale sezione.



[1] L’implementazione del regime ombrello è stata disposta dall’articolo 107 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che ha introdotto l’articolo 60-bis del DL n. 34/2020.

La Decisione di autorizzazione è reperibile qui sotto.

 

DECISIONE C(2021) 2570  DEL 9 aprile 2021 - Proroga regime al 31.12.2021 e innalzamento soglie

A seguito della proroga del Quadro temporaneo, con successiva Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, la Commissione europea, su istanza delle autorità italiane, ha autorizzato la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime ombrello italiano, nonché l'innalzamento:

i) della soglia prevista dalla sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) a 1.800.000 euro per impresa. Per il settore della produzione primaria la soglia è stata innalzata a 225.000 euro. 

ii) della la soglia prevista dalla sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) a 10 milioni di euro per impresa[1].

A partire dalla data di adozione delle predetta decisione, le Regioni, gli enti locali e le Camere di Commercio sono, pertanto, abilitate ad adottare misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo[2] fino al 30 dicembre 2021, nonché ad applicare le nuove soglie previste dallo stesso. 

La Decisione di autorizzazione è reperibile qui sotto.



[1] La proroga e la modifica del regime ombrello nazionale  sono state adottate attraverso l’articolo 28 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)


 

 



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