L'improvvisa emergenza legata all'epidemia da COVID-19 verificatasi nei primi mesi del 2020 rappresenta non solo una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, ma anche un grave turbamento dell’economia, i cui effetti non sono circoscritti a un determinato Stato, ma si stanno ripercuotendo sui sistemi economici mondiali nel loro complesso a causa dello shock prodottosi sull'offerta in seguito all’alterazione delle catene di approvvigionamento, alla diminuzione della domanda da parte dei consumatori, nonché all'incertezza creatasi rispetto ai programmi di investimento e alla riduzione della liquidità delle imprese.
Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, volte a fornire risposte politiche per quanto possibile coordinate, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01”, in data 19 marzo 2020, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il Temporary Framework è stato esteso e integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell'8 maggio (C(2020 3156 final). Esso cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie, che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.
Dopo una consultazione con gli Stati membri, lo scorso 29 giugno, la Commissione UE ha adottato la terza modifica del Temporary Framework al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione ha inoltre adeguato le condizioni per le misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo, per i casi in cui gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato.
Infine, il 2 luglio 2020 la Commissione ha prorogato la validità di alcune norme della disciplina non emergenziale sugli aiuti di Stato, che sarebbero altrimenti scadute alla fine del 2020. Contestualmente, ha apportato, previa consultazione con gli Stati membri, alcuni adeguamenti mirati alle norme vigenti al fine di garantirne la certa applicazione durante la crisi da coronavirus (cfr. Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020).
I testi ufficiali delle Comunicazioni della Commissione europea sono reperibili ai seguenti link:
Quadro temporaneo: ultimo TESTO CONSOLIDATO (recepisce tutte le modifiche introdotte fino al 28 gennaio 2021) N.B. LA versione consolidata con le modifiche introdotte dal sesto emendamento del 18 novembre 2021 è, al momento, disponibile solo in lingua inglese (LINK).
Gli strumenti che la Commissione ha previsto con tale Comunicazione sono stati i seguenti:
i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.
Con la Comunicazione C(2020) 2215 la Commissione ha:
i) precisato che tutti gli aiuti previsti dal Quadro temporaneo possono essere cumulati tra loro, prevedendo tuttavia alcune importanti eccezioni, per le quali si rimanda al testo della Comunicazione;
ii) esteso la possibilità di utilizzare lo strumento di cui alla sezione 3.1, relativa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, anche per gli aiuti sotto altre forme, quali garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa (100.000 euro per il settore agricolo).
- previsto nuovi strumenti a disposizione degli Stati membri, quali: gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19; gli aiuti agli investimenti per le ifrastrutture di prova e upscaling; gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19; gli aiuti volti a sostenere l'occupazione, quali il differiemnto del pagamento delle imposte e contributi ai costi salariali per evitare i licenziamenti.
Con la Comunicazione C(2020) 3156, la Commissione ha, in particolare, introdotto due nuovi strumenti di aiuto:
i) le misure di ricapitalizzazione, di cui alla nuova sezione 3.11, tramite strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale, di importo superiore ai limiti previsti dalla sezione 3.1. del Quadro temporaneo;
ii) il debito subordinato, introdotto nella sezione 3.3 del Quadro.
Con la Comunicazione C(2020) 4509, la Commissione ha introdotto, da ultimo:
i) la previsione di inclusione delle micro e piccole imprese tra i beneficiari delle misure, anche se in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che esse non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, laddove li abbiano ricevuti, abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, laddove li abbiano ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione);
ii) un metodo di calcolo per beneficiare delle misure di cui alla sezione 3.10 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19) specifico per i lavoratori autonomi.
Con la Comunicazione 2020/C 340 I/01 la Commissione europea ha prorogato, fino al 30 giugno 2021, il Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, approvato il 19 marzo 2020.
Con la medesima comunicazione sono state, inoltre, apportare ulteriori modifiche al suddetto Quadro, tra le quali, in particolare:
i) l’inserimento, con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) di una precisazione circa l’opportunità che gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma di tale sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale pertinente;
ii) l’introduzione della misura 3.12, relativa agli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti delle imprese che hanno subito la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale.
Con la Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, la Commissione, tenuto conto del perdurare dell'impatto della pandemia ha prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il Quadro temporaneo per le misure di aiuti si Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, approvato lo scorso 19 marzo. Sono state inoltre apportate modifiche allo stesso. In particolare:
i) la soglia massima per gli aiuti di importo limitato, prevista dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo è stata elevata a 1.800.000 euro per impresa. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la soglia è stata elevata a 225.000 euro per impresa;
ii) la soglia massima per gli aiuti a copertura delle spese fisse non coperta da entrate, previsti dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, è stata elevata a 10 milioni per impresa (la precedente soglia era fissata a 3 milioni per impresa).
Cona la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha prorogato, fino al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Sono state, inoltre, apportate ulteriori modifiche al suddetto quadro, tra le quali, in particolare:
1) l’innalzamento della soglia prevista dalla sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato), a 2.300.000 euro per impresa. Per il settore della produzione primaria la soglia è stata innalzata a 290.000 euro;
2) l’innalzamento della soglia prevista dalla sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) a 12 milioni di euro per impresa;
La nuova comunicazione prevede, inoltre, che le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione di riferimento, entro il 30 giugno 2023.
3) la previsione di due nuovi strumenti di aiuto:
3.1) Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile (misura 3.13), con scadenza al 31 dicembre 2022;
3.2) Sostegno alla solvibilità (misura 3.14), con scadenza al 31 dicembre 2023.