Opere incompiute

Per gli anni di riferimento 2022  e 2023 si comunica l'assenza di opere incompiute di competenza della Regione Valle d'Aosta.

L’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute è stato istituito con l’art. 44-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. L’elenco-anagrafe è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e articolato a livello regionale presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

Le modalità di attuazione sono state definite con successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2013, n. 42 recante "Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013.

Le disposizioni legislative sono volte a censire un’anagrafe completa di tutte le opere incompiute d’Italia e a definire la graduatoria delle priorità per costituire uno strumento conoscitivo teso ad individuare, in modo razionale ed efficiente, le soluzioni ottimali per l’utilizzo di tali opere attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.

Con il Decreto citato sono state regolamentate le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere incompiute, di formazione della graduatoria e la tempistica per la trasmissione dei dati.

Per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che non e' stata completata: a) per mancanza di fondi; b) per cause tecniche; c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera che non risponde a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

In sintesi tutte le opere incompiute, secondo la definizione riportata nell’ art. 1 del Decreto, di interesse regionale e degli enti locali devono essere comunicate dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del DM 42/2013.

L’obbligo dovrà essere assolto esclusivamente con la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo le modalità del DM 14/2018 e dunque comprensivo della scheda B “Elenco Opere Incompiute” tramite l’apposito applicativo reso disponibile da questo osservatorio.

Si ricorda che:

- l’assenza di interventi nella scheda B del programma triennale approvato si intenderà quale dichiarazione di assenza di opere incompiute;

- l'obbligo di pubblicazione dell'elenco è dovuto ogni anno anche se gli interventi da segnalare sono stati oggetto di comunicazione nell'annualità precedente, qualora sussista ancora la condizione di incompiutezza delle opere;

- i soggetti in indirizzo dovranno indicare fra le opere incompiute quelle che rientrano nella propria titolarità anche qualora la procedura di affidamento e/o l’attività di esecuzione del contratto sia stata gestita da una diversa stazione appaltante/ente.

Per informazioni: consultare la pagina Assistenza.

 

 

 



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