NFORMAZIONI
Con la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 si introducono alcune novità nell'ambito della pianificazione territoriale. Vediamo quali.
LA NUOVA LEGGE URBANISTICA
di Annalisa Bethaz
L'esigenza di aggiornare la legislazione urbanistica regionale è maturata in Valle d'Aosta contestualmente alle fasi conclusive di predisposizione del Piano territoriale paesistico (PTP), in una realtà in cui tutti i 74 comuni erano ormai dotati di piano regolatore generale vigente (PRG). La nuova legge urbanistica, entrata in vigore il 14 agosto scorso, abroga ben ventidue leggi regionali precedenti, a partire dalla "storica" n. 3 del 28 aprile 1960 ("Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta") che ha rappresentato, per l'epoca, un'avanguardia nel panorama nazionale.
L'abrogazione non è naturalmente da intendersi come rigetto di alcuni fondamentali principi già affermati in passato che, anzi, sono stati recuperati e ribaditi, ma è conseguente alla volontà di organizzare e disciplinare in maniera organica la materia, semplificare e razionalizzare l'attuale quadro normativo e sostituire le leggi precedentemente in vigore che, ad avvenuta approvazione del PTP e di tutti i PRG comunali, avevano sostanzialmente esaurito la loro finalità.
Senza entrare qui nel dettaglio dei molteplici aspetti innovativi (che saranno oggetto di approfondimenti in successive occasioni) è importante sottolineare come da questa legge venga confermata la tendenza a impostare un sistema di pianificazione più attraverso accordi e concertazioni fra enti che non attraverso imposizione autoritativa dall'alto. Le procedure (art. 15) per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG (quelle cioè che attengono all'impostazione generale del piano) prevedono l'istituzione di una conferenza di servizi, cui partecipa il Sindaco del comune interessato, la quale, prima della adozione formale della variante da parte del comune, ne consente una preventiva valutazione da parte di tutte le strutture regionali interessate, con la possibilità quindi di concordare previamente i contenuti della variante stessa. Nello spirito di un decentramento di funzioni improntato alla progressiva responsabilizzazione degli enti locali, la legge trasferisce inoltre direttamente ai comuni tutte le competenze inerenti all'approvazione degli altri strumenti urbanistici (varianti non sostanziali, progetti di opere pubbliche riguardanti aree che il PRG non destina in tutto o in parte a servizi pubblici, piani ..urbanistici di dettaglio). Cinque anni sono il termine previsto dall'art. 13 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai principi e alle norme della legge, nonché alle prescrizioni e agli indirizzi del PTP.
Il principio fondamentale (articolo 1, comma 1), cui dovrà riferirsi la pianificazione a tutti i livelli è quello, ormai generalmente condiviso, dello sviluppo sostenibile (développement durable). La definizione è contenuta nel successivo comma 2, che recita testualmente: "Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione."
Questa constatazione di fondo, unita all'altra consapevolezza, che è quella che certe risorse (in particolare quelle ambientali) una volta esaurite non sono più riproducibili, porta a una disciplina degli interventi sul territorio tale da risparmiare risorse piuttosto che consumarle.
Ciò significa che, più che prevedere nuove aree da destinare all'edificazione, la pianificazione urbanistica deve (art. 12) individuare prioritariamente le aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione, nel quadro della tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e della salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali.
Altro criterio informatore della legge che merita di essere sottolineato è quello di rendere più aderenti alla particolarità del territorio regionale e al suo uso norme specifiche quali quelle, ad esempio, relative agli standard urbanistici (rapporti tra quantità di spazi pubblici e relativi abitanti) in un'affermazione di autonomia che programma, gestisce e tutela il territorio non secondo genetiche regole formali ma tenendo espressamente conto della specifica realtà locale.
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