Si segnala che l’art. 27 bis, comma 1-quinquies del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L 24 marzo 2012 n. 27, come modificato dal D.L. 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla L 18 maggio 2012 n. 62, ha introdotto la possibilità per i Prefetti di segnalare all’Arbitro bancario finanziario ( di seguito ABF) la presenza di problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. In particolare, come specificato dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 13.11.2012, le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o ad altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
L’autorità prefettizia provvederà ad avviare la procedura di ricorso all’ABF a seguito del ricevimento di apposita istanza da parte del cliente. L’istanza, da redigersi sul modello allegato, dovrà essere trasmessa all’Ufficio affari di prefettura della Presidenza della Regione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it
A seguito del ricevimento dell’istanza, l’autorità prefettizia darà avvio alla procedura di segnalazione che dovrà concludersi, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, con l’invio all’ABF della seguente documentazione:
a) istanza dell'interessato;
b) invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c) risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all' ABF.
Si sottolinea che il Prefetto può procedere all’inoltro della segnalazione anche in caso di mancata risposta della banca all’invito di cui al punto b).
L’ABF si pronuncia sulla segnalazione del Prefetto entro trenta giorni dalla data della sua ricezione. Tale termine può essere sospeso una o più volte, in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a trenta.
Si precisa che, fino al momento dell’inoltro della segnalazione da parte del Prefetto, rimane fermo il diritto del cliente di adire direttamente l’ABF secondo le procedure ordinarie.
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