NULLA OSTA ALL’INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
Definizione
Il Titolo III (Artt. 21-27) del Testo Unico in materia di immigrazione (D.lgs. 286/1998) stabilisce le modalità con le quali è possibile entrare in Italia per motivi di lavoro. Il sistema disegnato dal Testo Unico prevede che annualmente il Governo definisce, mediante un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo.
La richiesta di nulla osta al lavoro a seguito dell’emanazione del Decreto Flussi può essere presentata, attraverso l'apposita piattaforma online, solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto annuale di programmazione dei flussi e secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali.
Soggetti interessati dalla procedura
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia presenta in via telematica allo Sportello Unico per l’immigrazione competente una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero residente all’estero, nell’ambito delle quote di ingresso definite con il decreto flussi in vigore.
Impegni del Datore di lavoro
Il datore di lavoro con l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presenta la proposta di contratto di lavoro, specificandone le relative condizioni (tipo di contratto, luogo di lavoro, orario settimanale), e si impegna al pagamento delle eventuali spese di ritorno del lavoratore straniero nel proprio paese di origine. Nell’istanza di nulla osta, inoltre, il datore di lavoro indica le modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero. Si precisa che, lo Sportello Unico, nel corso della trattazione della pratica, richiederà al datore di lavoro di produrre il certificato di idoneità alloggiativa dell’alloggio indicato nell’istanza di nulla osta. A tal proposito si informa che, per fini di chiarezza e equità di applicazione, il CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta), in accordo con il responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione di Aosta, ha predisposto delle linee guida e dei modelli tipo per la richiesta ed il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa (scarica le linee guida).
Procedura
Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino straniero residente all’estero nell’ambito delle quote di ingresso previste dal decreto flussi in vigore presenta richiesta nominativa (in caso conosca il lavoratore) o numerica (nel caso in cui non lo conosca, indicando il numero dei lavoratori di cui ha necessità) utilizzando l'apposita piattaforma online, disponibile sul sito del Ministero dell'Interno al link https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm.
La richiesta può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto annuale di programmazione dei flussi e secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali.
Si precisa che per l'accesso alla procedura è necessario essere in possesso dello SPID o della CIE.
Il datore verifica presso il Centro per l'Impiego competente territorialmente l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio a svolgere le mansioni per le quali sarà richiesto il nulla osta al lavoro. Il modulo di richiesta del personale deve essere presentato tramite PEC all’indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it; chi fosse sprovvisto di PEC potrà rivolgersi ad un patronato per la trasmissione. Entro il termine di 15 giorni lavorativi, il Centro per l’Impiego comunicherà all’istante l’esito della verifica.
L’art. 44 del decreto legge n. 73/2022 ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche di cui all’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, ossia “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”. Queste verifiche sono state demandate ai professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (c.d. procedura di asseverazione – circolare n. 3 del 05/07/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Tuttavia, controlli a campione sulle richieste di nulla osta e sulla documentazione allegata potranno essere effettuati dall’Ispettorato territoriale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
Gli appositi moduli telematici di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato devono essere compilati in modo preciso e completo, riportando le complete generalità del titolare/della titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore/della datrice di lavoro committente; le complete generalità del lavoratore/della lavoratrice straniera che si intende assumere; l'impegno ad assicurare alla persona straniera il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili; la sede dell'impresa o dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività di lavoro; la dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore/della lavoratrice straniera; la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni contrattuali, comprensiva dell'impegno da parte del datore/della datrice di lavoro al pagamento delle spese di ritorno del lavoratore/della lavoratrice straniera nel Paese di provenienza; la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Alla richiesta di nulla osta inserita nel Portale Servizi è necessario allegare la seguente documentazione:
- Autocertificazione dell’iscrizione alla Camera di commercio;
- Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale;
- Documento di Asseverazione predisposto dal/dalla consulente del lavoro, commercialista o avvocato/a. Tale documento va predisposto e allegato alla domanda di nulla osta solo dalle aziende che non si rivolgono alle associazioni di categoria firmatarie del Protocollo per la semplificazione delle procedure amministrative con il Ministero del lavoro e politiche sociali;
- Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- Passaporto del lavoratore/della lavoratrice;
- Documento d’identità del datore/della datrice di lavoro o legale rappresentante;
- Ricevuta della richiesta/certificato d’idoneità alloggiativa riguardante l’alloggio del lavoratore/della lavoratrice;
- Impegno di cessione di fabbricato o cessione di fabbricato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la verifica di indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l’Impiego.
Se al momento della compilazione della domanda non fossero disponibili tutti i documenti originali, dovranno essere allegate altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali stessi dei documenti mancanti; in tal caso, l’acquisizione della documentazione in originale sarà richiesta in fase istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione verifica la documentazione allegata e, nel caso in cui vi sia una irregolarità sanabile dell’istanza o in caso di incompletezza della documentazione, richiede al datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione o all’integrazione della documentazione. L’utente riceve al recapito pec/mail indicato nell’istanza una comunicazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione e può riscontrare la suddetta comunicazione anche sul sistema informatico, inserendo direttamente nella propria pagina riservata del Portale Servizi ALI le integrazioni documentali richieste e/o le eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 (preavviso di rigetto/revoca).
Contestualmente viene acquisito in modalità automatica il parere dalla Questura sulla eventuale sussistenza di motivi ostativi all’ingresso sul territorio nazionale del lavoratore e sull’insussistenza per il datore di lavoro dei motivi ostativi indicati nell’articolo 22, comma 5bis, del Testo Unico sull’Immigrazione.
In modalità automatica tramite il sistema ministeriale SPI 2.0 viene rilasciato il nulla osta e contestualmente viene inviato all’indirizzo pec del datore di lavoro un avviso in merito ad una comunicazione sul Portale servizi. Il nulla osta, sempre in modalità telematica, è inoltrato all’autorità consolare di competenza. Il procedimento di richiesta del nulla al lavoro subordinato deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza nel caso di lavoro subordinato non stagionale, entro 20 giorni se si tratta di lavoro subordinato stagionale ed entro 90 giorni per il lavoro subordinato casi particolari (art. 27 d.lgs. 286/1998).
I datori di lavoro possono verificare lo stato della pratica sulla piattaforma ministeriale (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), utilizzando le proprie credenziali SPID.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione può procedere alla revoca del nulla osta al lavoro qualora la documentazione integrativa allegata non risulti pertinente. La revoca del nulla osta, oltre al datore, viene comunicata al Ministero degli affari esteri tramite collegamenti telematici e il visto di ingresso al lavoratore non sarà rilasciato.
Prosecuzione del procedimento dopo il rilascio del nulla osta
Gli uffici consolari italiani nel Paese di residenza o di origine dello Straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, al rilascio al lavoratore del visto di ingresso per motivi di lavoro. L’autorità consolare ha 30 giorni di tempo dalla richiesta per rilasciare il visto di ingresso, e una volta rilasciato ne dà comunicazione in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il lavoratore deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e per ritirare il modulo di richiesta del permesso di soggiorno. Qualora il lavoratore non si presenti entro gli otto giorni, salvo che il ritardo non sia dipeso da forza maggiore, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede alla revoca del nulla osta al lavoro. La revoca viene comunicata al Ministero degli affari esteri tramite collegamenti telematici.
Il modulo di richiesta del permesso di soggiorno ritirato presso lo Sportello Unico, deve essere spedito al Centro Servizi – CSA Viale Trastevere 191 00153 ROMA. All’atto della spedizione, l’Ufficio Postale rilascia allo straniero una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente può monitorare lo stato della pratica in ogni momento collegandosi a http://www.portaleimmigrazione.it/ e la lettera di convocazione presso la Questura competente con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui il lavoratore si dovrà presentare per il foto-segnalamento.
Spesa prevista per il cittadino
Marca da bollo del valore corrente.
Riferimenti normativi:
Art. 22 D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286
Art. 30bis D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394
A chi rivolgersi
Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Struttura organizzativa affari di prefettura
Sportello Unico per l’Immigrazione
Piazza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA
Tel. 0165/274952 – Fax 0165/274959
Email immigrazione.utg@regione.vda.it PEC affari_prefettura@pec.regione.vda.it
Dirigente e responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosaria Castronovo
Responsabile dell’istruttoria. Sig.ra Rita Baggio
Orario di apertura al pubblico:
Previo appuntamento telefonico al numero 0165/274952.