Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato

ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA LO STRANIERO E LO STATO

Definizione

I cittadini stranieri extracomunitari che hanno fatto ingresso in Italia per la prima volta dopo il 10 marzo 2012 sono tenuti a sottoscrivere, al momento della richiesta del permesso di soggiorno, un Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. L’accordo di integrazione è uno strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro paese per avviare un reale percorso di integrazione.

L’accordo consiste nella stipulazione di un patto tra lo Stato e il cittadino straniero, e prevede reciproci impegni. L’accordo di integrazione viene sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento familiare, oppure presso la Questura nel caso di ingresso in Italia per altri motivi.

Soggetti tenuti alla sottoscrizione dell’accordo di integrazione

L’accordo deve essere sottoscritto dal cittadino straniero che:

  • Fa il primo ingresso nel territorio italiano,
  • Presenta una richiesta di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
  • Ha un’età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale

Soggetti che NON sono tenuti alla sottoscrizione dell’accordo di integrazione

Non sono tenuti alla sottoscrizione dell’accordo di integrazione i cittadini stranieri:

  • Affetti da patologie i disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale:
  • Minori non accompagnati;
  • Vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento;
  • Minori di 16 anni.

Gli impegni reciproci

Con la sottoscrizione dell’accordo, il cittadino straniero e lo Stato assumono degli impegni reciproci. Il cittadino straniero si impegna, in particolare, ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, ad acquisire una sufficiente conoscenza della cultura civica, a garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori, ad assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l'insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.

Lo Stato, invece, si impegna a assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone, a garantire, in accordo con le Regioni e gli Enti Locali, il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente, il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo, e a favorire il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa (corsi di lingua italiana, corsi di formazione civica).

Durata dell’accordo, sospensione o proroga

L’accordo ha durata di due anni e può essere sospeso o prorogato a domanda dello straniero, presentando idonea documentazione, per:

  • Gravi motivi di salute o di famiglia
  • Motivi di lavoro
  • Frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale
  • Frequenza tirocinio di formazione
  • Frequenza aggiornamento od orientamento professionale
  • Studio all’estero

Il sistema di crediti riconoscibili e crediti decurtabili (debiti)

L’articolo 4 del DPR 179/2011 stabilisce che l’accordo di integrazione è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre ai 16 punti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono indicati nell’allegato B al DPR 179/2011.

I crediti possono subire decurtazioni nella misura indicata nell’allegato C al DPR 179/2011, in particolare nel caso di:

  • Pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale
  • Applicazione, anche non definitiva, di misure di sicurezza personali previste dal Codice penale o da altre disposizioni di legge
  • Irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione ad illeciti amministrativi e tributari.

Modalità di assegnazione e di decurtazione dei crediti

Il riconoscimento dei crediti di cui all’allegato B del DPR 179/2011 avviene sulla base di documentazione prodotta dal cittadino straniero nel periodo di durata dell’accordo. In assenza della documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito Test effettuato a cura dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso il Centro Territoriale Permanente (CTP) per l’educazione degli adulti.

La decurtazione dei crediti di cui all’allegato C del DPR 179/2011 avviene.

  • Quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personale, sulla base degli accertamenti d’ufficio avviati presso il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti;
  • Quanto alle sanzioni pecuniarie connesse ad illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalità previste dal DPR 445/2000.

Verifica dell’accordo

Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico per l’Immigrazione verifica il grado di integrazione raggiunto, invitando il cittadino straniero a presentare la documentazione utile al riconoscimento dei crediti di cui all’allegato B al DPR 179/2011. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l’adempimento dell’accordo.

L’esito della verifica è:

  • ESTINZIONE DELL’ACCORDO nel caso in cui il cittadino straniero abbia raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari o superiori a 30);
  • PROROGA DELL’ACCORDO DI UN ANNO, nel caso in cui il cittadino straniero non abbia raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione (crediti compresi tra 1 e 29);
  • RISOLUZIONE DELL’ACCORDO, nel caso in cui il cittadino straniero non abbia raggiunto un grado di integrazione sufficiente (Crediti pari o inferiori a 0). In tal caso al cittadino straniero viene revocato il permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale.

In ogni caso, qualora al termine del biennio di validità dell’accordo il numero di crediti sia pari o inferiore a 0, l’accordo si intende risolto e non viene prorogato.

 

DOMANDE FREQUENTI

Vai alle domande frequenti

 

Spesa prevista per il cittadino

Nessuna spesa è prevista

Riferimenti normativi: 

Art. 4-bis D.Lgs 286/1998

DPR 14 settembre 2011, n. 179

A chi rivolgersi

Presidenza della Regione

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Struttura organizzativa affari di prefettura
Sportello Unico per l’Immigrazione
Piazza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA
Tel. 0165/274952 – 0165/274954 - Fax 0165/274959

Email immigrazione.utg@regione.vda.it   PEC affari_prefettura@pec.regione.vda.it

Dirigente e responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosaria Castronovo
Responsabili dell’istruttoria. Sigg.re Rita Baggio, Maria Gabriella Genova

Orario di apertura al pubblico:

Previo appuntamento telefonico ai numeri sopra indicati.

 



Torna su