Ricongiungimento familiare

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI

 

Definizione

Il ricongiungimento familiare è la procedura che consente al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di farsi raggiungere dai parenti più stretti al fine di riunire la sua famiglia.

Soggetti che possono richiedere il ricongiungimento

Ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 286/1998 possono richiedere il ricongiungimento familiare:

•          i cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

•          i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per:

-       lavoro subordinato

-       lavoro autonomo

-       asilo

-       studio

-       motivi religiosi

-       motivi familiari

-       protezione sussidiaria

I titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale devono contattare l’Ufficio Immigrazione della Questura, che valuterà se il titolare è autorizzato o meno a richiedere il ricongiungimento familiare, in base alla data di riconoscimento della protezione speciale.

 

Familiari per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento 

Ai sensi dell’art. 29, 1° comma, D.Lgs 286/1998 il ricongiungimento familiare può essere richiesto per:

  • il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni;
  • il partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato;
  • i figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Ai sensi dell’art. 29, 5° comma, D.Lgs 286/1998 è consentito altresì l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito sotto specificati.

 

Requisiti necessari per richiedere il ricongiungimento

Il cittadino straniero extracomunitario che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: 

•          di un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica. L’idoneità dell’alloggio deve essere attestata dall’Ufficio Tecnico del Comune sul cui territorio si trova l’abitazione. Per fini di chiarezza e equità di applicazione il CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta), in accordo con il responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione di Aosta, ha predisposto delle linee guida e dei modelli tipo per la richiesta ed il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa (scarica le linee guida).

Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, l'idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

•          di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

•          in caso di ricongiungimento di genitore ultrassessantacinquenne, di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale sottoscritta a favore dell’ascendente, ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

Procedura

Il cittadino straniero extracomunitario che vuole ricongiungere i propri familiari deve presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Si precisa che per l'accesso alla procedura è necessario essere in possesso dello SPID o della CIE.

A seguito della ricezione della domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede a verificare la documentazione pervenuta sul portale, concernente il possesso dei requisiti relativi al reddito e all’alloggio (scarica l’elenco della documentazione e la modulistica da presentare allo Sportello Unico) e chiede eventuale documentazione integrativa. Viene acquisito il parere dalla Questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del familiare sul territorio nazionale. 

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il richiedente è convocato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la consegna della comunicazione di nulla osta e il contestuale controllo della documentazione originale. Tale comunicazione di nulla osta viene resa disponibile telematicamente anche all’Autorità consolare del paese di riferimento.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dall’invio dell’istanza con il rilascio della comunicazione di nulla osta o con un provvedimento espresso di diniego.

Entro 6 mesi dalla data di rilascio della comunicazione di nulla osta, il familiare di cui si chiede il ricongiungimento deve chiedere all’Autorità consolare italiana con sede nel Paese in cui vive il rilascio del visto di ingresso, presentando la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute. L’Autorità consolare ha 30 giorni di tempo dalla richiesta per rilasciare il visto di ingresso, e una volta rilasciato ne dà comunicazione in via telematica allo Sportello unico. Il visto ha validità di un anno dalla data di emissione.

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare accompagnato dal richiedente devono recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dove viene loro consegnato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno e il codice fiscale del ricongiunto.

Il modulo di richiesta del permesso di soggiorno ritirato presso lo Sportello Unico, deve essere spedito al Centro Servizi – CSA Viale Trastevere 191 00153 ROMA. All’atto della spedizione, l’Ufficio Postale rilascia allo straniero una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente può monitorare lo stato della pratica in ogni momento, collegandosi a http://www.portaleimmigrazione.it/.

La Questura competente per territorio, una volta ricevuta la richiesta di permesso di soggiorno da parte del Centro Servizi – CSA, provvede a comunicare all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella richiesta la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e per la consegna del permesso di soggiorno.

 

DOMANDE FREQUENTI

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Spesa prevista per il cittadino

Marca da bollo del valore corrente

Riferimenti normativi: 

Art. 29 D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286

Art. 6 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

A chi rivolgersi

Presidenza della Regione

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Struttura organizzativa affari di prefettura
Sportello Unico per l’Immigrazione

Piazza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA
Tel. 0165/274954 – Fax 0165/274959

Email immigrazione.utg@regione.vda.it   PEC affari_prefettura@pec.regione.vda.it

Dirigente e responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosaria Castronovo
Responsabile dell’istruttoria. Sig.ra Maria Gabriella Genova

Orario di apertura al pubblico:

Previo appuntamento telefonico al numero 0165/274954

 



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